Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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                 TAR Reggio Calabria, 26/10/2023, n. 782

                 Proposta  di  aggiudicazione  del  responsabile  di  fase  dell’affidamento  e  organo  competente  a  disporre
                 l’aggiudicazione

                 “L’art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023 “precisa che “l’organo preposto alla valutazione delle offerte” (nel
                 caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di gara o nel caso del criterio
                 del maggior ribasso il RUP o il Responsabile di fase, come qui avvenuto, sui verbali predisposti dal seggio
                 di gara) “predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala”.

                 Il  secondo  periodo  del  comma  in  commento,  laddove  prevede  che  “L’organo  competente  a  disporre
                 l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver
                 verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente
                 efficace”, si riferisce al RUP con poteri a valenza esterna, ma può anche ipotizzarsi – ed è ciò che si è
                 verificato in concreto – un procedimento che si sviluppa fisiologicamente con una proposta di determinazione
                 di  aggiudicazione  (o  atto  equivalente)  predisposta  dal  Responsabile  di  fase  per  il  proprio  dirigente  /
                 responsabile del servizio, unico organo in questo caso abilitato a manifestare all’esterno la volontà dell’Ente
                 (v. anche all.I.2 al D.lgs. n. 36/2023).


                 La “novità” rispetto alla precedente disciplina di cui all’art. 32 D.lgs. n. 50/2016 concerne la sequenza
                 procedimentale afferente l’affidamento dell’appalto, essendo scomparso dall’ordito normativo il “doppio”
                 passaggio dell’aggiudicazione non efficace e la successiva (post verifica positiva sul possesso dei requisiti)
                 dell’aggiudicazione efficace.””





                 TAR Puglia, Sez. II, 23/10/2023, n. 1243

                 Sulla distinzione tra proroga “contrattuale”, proroga “tecnica” e rinnovo


                 “Come è infatti noto, l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 fa propria l’impostazione sopra riferita e disciplina
                 le due fattispecie in due commi separati: il comma 10 si riferisce esclusivamente all’opzione di proroga
                 preventivamente prevista nei documenti di gara; il successivo comma 11 disciplina invece la proroga del
                 contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore.


                 Ne consegue che la proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla
                 proroga conseguente all’esercizio dell’opzione, purché concorrano una serie di condizioni “limitative” già
                 emerse nell’interpretazione giurisprudenziale: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali,
                 in  cui  sussistano  oggettivi  e  insuperabili  ritardi  nella  conclusione  della  procedura  di  gara;  deve  avere
                 una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere
                 giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo
                 per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico. In
                 particolare,  sempre  in relazione  ai  due  tipi di proroga  sopra  ricordati,  deve  essere  distinta la  proroga
                 tecnica dal rinnovo del contratto pubblico.

                 Sul  punto  è  ampiamente  sufficiente  richiamare  i  costanti  e  consolidati  orientamenti  giurisprudenziali,
                 secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti
                 dell’atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza
                 conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza
                 una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (cfr.,
                 ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).”

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