Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Reggio Calabria, 26/10/2023, n. 782
Proposta di aggiudicazione del responsabile di fase dell’affidamento e organo competente a disporre
l’aggiudicazione
“L’art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023 “precisa che “l’organo preposto alla valutazione delle offerte” (nel
caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di gara o nel caso del criterio
del maggior ribasso il RUP o il Responsabile di fase, come qui avvenuto, sui verbali predisposti dal seggio
di gara) “predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala”.
Il secondo periodo del comma in commento, laddove prevede che “L’organo competente a disporre
l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver
verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente
efficace”, si riferisce al RUP con poteri a valenza esterna, ma può anche ipotizzarsi – ed è ciò che si è
verificato in concreto – un procedimento che si sviluppa fisiologicamente con una proposta di determinazione
di aggiudicazione (o atto equivalente) predisposta dal Responsabile di fase per il proprio dirigente /
responsabile del servizio, unico organo in questo caso abilitato a manifestare all’esterno la volontà dell’Ente
(v. anche all.I.2 al D.lgs. n. 36/2023).
La “novità” rispetto alla precedente disciplina di cui all’art. 32 D.lgs. n. 50/2016 concerne la sequenza
procedimentale afferente l’affidamento dell’appalto, essendo scomparso dall’ordito normativo il “doppio”
passaggio dell’aggiudicazione non efficace e la successiva (post verifica positiva sul possesso dei requisiti)
dell’aggiudicazione efficace.””
TAR Puglia, Sez. II, 23/10/2023, n. 1243
Sulla distinzione tra proroga “contrattuale”, proroga “tecnica” e rinnovo
“Come è infatti noto, l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 fa propria l’impostazione sopra riferita e disciplina
le due fattispecie in due commi separati: il comma 10 si riferisce esclusivamente all’opzione di proroga
preventivamente prevista nei documenti di gara; il successivo comma 11 disciplina invece la proroga del
contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore.
Ne consegue che la proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla
proroga conseguente all’esercizio dell’opzione, purché concorrano una serie di condizioni “limitative” già
emerse nell’interpretazione giurisprudenziale: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali,
in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere
una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere
giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo
per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico. In
particolare, sempre in relazione ai due tipi di proroga sopra ricordati, deve essere distinta la proroga
tecnica dal rinnovo del contratto pubblico.
Sul punto è ampiamente sufficiente richiamare i costanti e consolidati orientamenti giurisprudenziali,
secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti
dell’atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza
conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza
una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (cfr.,
ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).”
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