Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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                                                                 7       Come opera il requisito della

                                                                         stabilità occupazionale in rapporto
                                                                         alla previsione delle ulteriori
                                                                         clausole di cui all’art. 57 del codice?



                                                                 La  FAQ  n.  2.1  dell’Anac  al Bando  Tipo,  prevede
                                                                 che:  “L’articolo  57  del  Codice  prevede  che,  nel
                         Ai sensi del nuovo codice, rientrano    rispetto dei principi dell’Unione europea e tenendo
                 6       funzioni tecniche svolte in relazione   conto dell’oggetto dell’appalto, il bando contenga
                         nel computo degli incentivi tecnici le
                                                                 quale requisito necessario dell’offerta la garanzia
                         a procedure in caso di somma
                                                                 della  stabilità  occupazionale.  Ciò  significa  che  il
                         urgenza?
                                                                 nuovo  appaltatore  deve  riassorbire  il personale
                                                                 già impiegato secondo le modalità disciplinate nel
                                                                 bando o nei contratti collettivi di riferimento.
                 L’art. 45 del nuovo codice prevede che le risorse   In  caso  di  riduzione  del  personale  da  impiegare
                 per  remunerare  le attività tecniche  si estendano   a  seguito  del  cambiamento  delle  condizioni  di
                 a  tutte le procedure  e  non  solo all’appalto,   esecuzione dell’appalto, come indicato all’articolo
                 superando  quindi  le  difficoltà  discendenti  dalla   9  del  bando  tipo,  il  personale  da  riassorbire  è
                 precedente   formulazione,   che   consentiva   definito  in  esito  ad  una  verifica  congiunta  con
                 l’erogazione  dell’incentivo  ai  dipendenti  solo in   appaltatore e sindacati.
                 caso di appalti escludendo tutte le altre procedure   In caso di aumento  del personale  da impiegare
                 e gli affidamenti diretti e, tali possono considerarsi   nell’appalto,  l’appaltatore  garantisce  innanzitutto
                 anche quelli posti in essere ai sensi dell’art. 140   l’occupazione del personale già precedentemente
                 del nuovo codice relativamente ai casi di somma   impiegato  e,  successivamente,  può  assumere
                 urgenza.  Ciò  detto,  dubbi  sorgono  in  merito   nuovo  personale,  nel  rispetto  delle  indicazioni
                 all’applicazione della suddetta disciplina anche nei   contenute nel bando di gara.”
                 casi di affidamenti non comparativi.
                 Se  è  vero  che tale  estensione  è  in linea con  la
                 lettura testuale del nuovo codice e della relazione
                 illustrativa,  si  tenga  presente  che  al  momento
                 mancano  gli indirizzi  interpretativi  della  Corte
                 dei  Conti  che  in  vigenza  del  d.lgs.  50/16,  si  era
                 espressa in misura piuttosto restrittiva, escludendo
                 l’erogazione  degli  incentivi  negli  affidamenti  di
                 somma  urgenza,  “tranne  in  casi  specifici  in  cui   Quale la disciplina da applicarsi alla
                 l’amministrazione,   nonostante   l’affidamento        determina di affidamento risultante
                 diretto,  proceda  ad  una  procedura  comparativa,    da una richiesta di preventivi
                 motivandola  adeguatamente”.  (Corte  dei  Conti   8   finalizzata all’affidamento diretto
                 Toscana, delibera n. 234 del 24 novembre 2022).        prima del 01/07/2023?
                 Il tutto nei limiti  delle attività incentivabili  di cui
                 all’Allegato I.10 del d.lgs. 36/23.
                                                                Stante il parere del MIMS n. 2170 del 24/07/2023,
                                                                se  la  richiesta  di  offerta  è  antecedente  al  primo
                                                                luglio, si applica il D.Lgs. 50/16, se successiva a
                                                                tale data trova applicazione il D.Lgs. 36/23.








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