Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti A. D. R.
7 Come opera il requisito della
stabilità occupazionale in rapporto
alla previsione delle ulteriori
clausole di cui all’art. 57 del codice?
La FAQ n. 2.1 dell’Anac al Bando Tipo, prevede
che: “L’articolo 57 del Codice prevede che, nel
Ai sensi del nuovo codice, rientrano rispetto dei principi dell’Unione europea e tenendo
6 funzioni tecniche svolte in relazione conto dell’oggetto dell’appalto, il bando contenga
nel computo degli incentivi tecnici le
quale requisito necessario dell’offerta la garanzia
a procedure in caso di somma
della stabilità occupazionale. Ciò significa che il
urgenza?
nuovo appaltatore deve riassorbire il personale
già impiegato secondo le modalità disciplinate nel
bando o nei contratti collettivi di riferimento.
L’art. 45 del nuovo codice prevede che le risorse In caso di riduzione del personale da impiegare
per remunerare le attività tecniche si estendano a seguito del cambiamento delle condizioni di
a tutte le procedure e non solo all’appalto, esecuzione dell’appalto, come indicato all’articolo
superando quindi le difficoltà discendenti dalla 9 del bando tipo, il personale da riassorbire è
precedente formulazione, che consentiva definito in esito ad una verifica congiunta con
l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in appaltatore e sindacati.
caso di appalti escludendo tutte le altre procedure In caso di aumento del personale da impiegare
e gli affidamenti diretti e, tali possono considerarsi nell’appalto, l’appaltatore garantisce innanzitutto
anche quelli posti in essere ai sensi dell’art. 140 l’occupazione del personale già precedentemente
del nuovo codice relativamente ai casi di somma impiegato e, successivamente, può assumere
urgenza. Ciò detto, dubbi sorgono in merito nuovo personale, nel rispetto delle indicazioni
all’applicazione della suddetta disciplina anche nei contenute nel bando di gara.”
casi di affidamenti non comparativi.
Se è vero che tale estensione è in linea con la
lettura testuale del nuovo codice e della relazione
illustrativa, si tenga presente che al momento
mancano gli indirizzi interpretativi della Corte
dei Conti che in vigenza del d.lgs. 50/16, si era
espressa in misura piuttosto restrittiva, escludendo
l’erogazione degli incentivi negli affidamenti di
somma urgenza, “tranne in casi specifici in cui Quale la disciplina da applicarsi alla
l’amministrazione, nonostante l’affidamento determina di affidamento risultante
diretto, proceda ad una procedura comparativa, da una richiesta di preventivi
motivandola adeguatamente”. (Corte dei Conti 8 finalizzata all’affidamento diretto
Toscana, delibera n. 234 del 24 novembre 2022). prima del 01/07/2023?
Il tutto nei limiti delle attività incentivabili di cui
all’Allegato I.10 del d.lgs. 36/23.
Stante il parere del MIMS n. 2170 del 24/07/2023,
se la richiesta di offerta è antecedente al primo
luglio, si applica il D.Lgs. 50/16, se successiva a
tale data trova applicazione il D.Lgs. 36/23.
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