Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 9/10/2023, n. 8761

                 “La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto
                 di soccorso istruttorio”

                 “ ... “l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del
                 subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata
                 la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure
                 a quello necessario, in quanto “...nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una
                 mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”,
                 bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di
                 suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par
                 condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche” (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11596;
                 cfr., fra le tante, anche Cons. Stato, V, 28 marzo 2023, n. 3180; 1 luglio 2022, n. 5491; 31 marzo 2022,
                 n. 2365; 25 marzo 2022, n. 2217).

                 Ed  invero,  nella  fattispecie  in  questione,  così  come  in  quelle  esaminate  dalla  sezione  con  le  decisioni
                 succitate, l’appellante non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto necessario, ma solo del subappalto
                 in generale, dopo aver specificato nella domanda di possedere sufficienti requisiti di qualificazione.
                  “La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto
                 di  soccorso  istruttorio  una  volta  che  la  stazione  appaltante  abbia  accertato  la  carenza  dei  requisiti  di
                 partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare (secondo Cons.
                 Stato, n. 5491 del 2022, … , ove fosse consentito il soccorso istruttorio la stazione appaltante darebbe la
                 facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione
                 dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18
                 gennaio 2019, n. 471)” (Cons. Stato, 29 dicembre 2022, n. 11596).”





                 Consiglio di Stato, Sez. III, 04/10/2023, n. 8666

                 In tema di grave illecito professionale non può ritenersi fondato l’assunto che lega il tema dell’affidabilità
                 all’entità della gara

                 “In via generale, va ricordato che in materia di gare pubbliche, la nozione di grave illecito professionale
                 di  cui  alla  citata  disposizione,  ferma  la  necessaria  valutazione  discrezionale  della  stazione  appaltante,
                 ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da
                 una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti
                 professionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 503). Anche la revoca dell’aggiudicazione
                 può quindi ritenersi idonea ad incidere sul rapporto di fiducia, tenuto conto che le condotte rilevanti ai fini
                 dell’illecito professionale possono essere intervenute non solo nella fase di esecuzione del contratto, ma
                 anche in fase di gara (cfr. Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 30 aprile 2018, n.
                 252).
                 Nella vicenda in esame, la revoca è stata disposta in ragione della mancata sottoscrizione del contratto
                 imputabile  all’aggiudicataria  (il  provvedimento  è  stato  poi  confermato  nella  sua  legittimità  anche  dalla
                 sentenza di questa Sezione n. 5244 del 2017), cosicché la stazione appaltante, con adeguata motivazione,
                 l’ha ritenuta una circostanza che integrasse il grave illecito professionale (cfr. in un caso analogo Consiglio
                 di Stato, sez. V, 22 luglio 2019 n. 5171). In ordine poi all’irrilevanza della commessa oggetto di revoca,
                 non può ritenersi fondato l’assunto che lega il tema dell’affidabilità all’entità della gara, tenuto conto che se
                 ciò fosse vero si opererebbe una illegittima elusione della specifica disciplina che impone una valutazione
                 congrua di qualunque elemento rilevante ai fini dell’affidabilità professionale.”

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