Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 9/10/2023, n. 8761
“La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto
di soccorso istruttorio”
“ ... “l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del
subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata
la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure
a quello necessario, in quanto “...nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una
mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”,
bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di
suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par
condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche” (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11596;
cfr., fra le tante, anche Cons. Stato, V, 28 marzo 2023, n. 3180; 1 luglio 2022, n. 5491; 31 marzo 2022,
n. 2365; 25 marzo 2022, n. 2217).
Ed invero, nella fattispecie in questione, così come in quelle esaminate dalla sezione con le decisioni
succitate, l’appellante non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto necessario, ma solo del subappalto
in generale, dopo aver specificato nella domanda di possedere sufficienti requisiti di qualificazione.
“La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto
di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di
partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare (secondo Cons.
Stato, n. 5491 del 2022, … , ove fosse consentito il soccorso istruttorio la stazione appaltante darebbe la
facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18
gennaio 2019, n. 471)” (Cons. Stato, 29 dicembre 2022, n. 11596).”
Consiglio di Stato, Sez. III, 04/10/2023, n. 8666
In tema di grave illecito professionale non può ritenersi fondato l’assunto che lega il tema dell’affidabilità
all’entità della gara
“In via generale, va ricordato che in materia di gare pubbliche, la nozione di grave illecito professionale
di cui alla citata disposizione, ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante,
ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da
una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti
professionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 503). Anche la revoca dell’aggiudicazione
può quindi ritenersi idonea ad incidere sul rapporto di fiducia, tenuto conto che le condotte rilevanti ai fini
dell’illecito professionale possono essere intervenute non solo nella fase di esecuzione del contratto, ma
anche in fase di gara (cfr. Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 30 aprile 2018, n.
252).
Nella vicenda in esame, la revoca è stata disposta in ragione della mancata sottoscrizione del contratto
imputabile all’aggiudicataria (il provvedimento è stato poi confermato nella sua legittimità anche dalla
sentenza di questa Sezione n. 5244 del 2017), cosicché la stazione appaltante, con adeguata motivazione,
l’ha ritenuta una circostanza che integrasse il grave illecito professionale (cfr. in un caso analogo Consiglio
di Stato, sez. V, 22 luglio 2019 n. 5171). In ordine poi all’irrilevanza della commessa oggetto di revoca,
non può ritenersi fondato l’assunto che lega il tema dell’affidabilità all’entità della gara, tenuto conto che se
ciò fosse vero si opererebbe una illegittima elusione della specifica disciplina che impone una valutazione
congrua di qualunque elemento rilevante ai fini dell’affidabilità professionale.”
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