Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Nella  recentissima  sentenza  il Consiglio di   laddove la durata del contratto o altre circostanze,
                 Stato,  ritenendo  ancora  valido l’assunto  della   quali il contesto economico, lo rendano opportuno.
                 Commissione Speciale, ha tuttavia osservato che
                 «non  a  caso,  anche  il  nuovo  codice  dei  contratti   Il  comma  5  prevede  poi espressamente  che  in
                 pubblici di cui al d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36,   applicazione proprio del principio di conservazione
                 che  pure  all’art.  9  introduce  innovativamente  il   dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 (norma
                 principio di conservazione dell’equilibrio negoziale   generale)  si applicano  le  disposizioni  di cui  agli
                 e  il  dovere  ex  fide  bona  di  rinegoziazione  del   articoli  60  e  120  dello  stesso  D.Lgs.  n.  36/2023
                 contratto,  fissa  al  comma  due  il  relativo  limite   recanti rispettivamente la disciplina della revisione
                 costituito dalla mancata alterazione della sostanza   dei prezzi e quella della modifica dei contratti di
                 economica del contratto, nonché, ai commi 5 e 6   appalto in corso di esecuzione.
                 dell’art.  120,  la  necessità  che  le  modifiche  al
                 contratto non siano “sostanziali” ovvero non   In  particolare,  l’art.  60  al comma  1  ha  disposto
                 incidano  …  sulla  struttura  dell’operazione   che  è  obbligatorio l’inserimento  nei documenti
                 economica sottesa al contratto di affidamento   iniziali  di gara  di  clausole  di revisione  prezzi le
                 …».                                            quali,  per  espressa  previsione  normativa,  «non
                                                                apportano  modifiche  che  alterino  la  natura
                                                                generale  del  contratto  o  dell’accordo  quadro;  si
                                                                attivano  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di
                   Il legislatore ha posto un limite al         natura oggettiva, che determinano una variazione
                 ripristino dell’equilibrio contrattuale        del costo dell’opera, della fornitura o del servizio,
                   specificando che la rinegoziazione           in  aumento  o  in  diminuzione,  superiore  al  5  per
                      non deve alterare l’originario            cento  dell’importo  complessivo e  operano  nella
                          equilibrio economico                  misura dell’80 per cento della variazione stessa, in
                                                                relazione alle prestazioni da eseguire» (comma 2).




                 Il successivo  comma  3  dell’art.  9  dispone  che   Gli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023
                 «Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1   recanti la disciplina della revisione
                 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente,   dei prezzi e quella della modifica
                 inutile  o  inutilizzabile  per  uno  dei  contraenti,
                 questi ha diritto a una riduzione proporzionale del   dei contratti di appalto in corso di
                 corrispettivo,  secondo  le  regole  dell’impossibilità   esecuzione sono applicazione del
                 parziale». Come chiarisce la Relazione Illustrativa,    principio di cui all’art. 9
                 la previsione in parola disciplina la specifica ipotesi
                 in cui le sopravvenienze di cui al comma 1 incidano
                 «non  sul  generale  equilibrio  del  contratto,  ma
                 sull’utilità  o  utilizzabilità  della  prestazione
                 per la parte creditrice, come accaduto nella fase   L’art. 120 disciplina invece le modifiche dei contratti
                 pandemica che ha determinato l’inutilizzabilità per   in corso di esecuzione stabilendo al comma 8 che
                 un  lungo  periodo  dei locali commerciali oggetto   «Il  contratto  è  sempre  modificabile  ai  sensi
                 di  locazione,  rendendo  sostanzialmente  inutile   dell’articolo 9 e nel rispetto delle clausole di
                 la  prestazione  resa  dal  locatore.  In  tal  caso  la   rinegoziazione  contenute nel contratto.  Nel
                 sopravvenienza  rende  la  prestazione  inidonea  a   caso in cui queste non siano previste, la richiesta
                 soddisfare l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c.   di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non
                 e legittima una proporzionale riduzione del prezzo   giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione
                 secondo  le regole dell’impossibilità  sopravvenuta   del  contratto.  Il RUP provvede  a  formulare  la
                 parziale  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  1464  c.c.   proposta  di un  nuovo  accordo  entro  un  termine
                 Anche  in  tale  ipotesi  viene  privilegiato  il  rimedio   non  superiore  a  tre  mesi.  Nel  caso  in  cui non  si
                 manutentivo su quello demolitorio».            pervenga  al nuovo  accordo  entro  un termine
                                                                ragionevole,  la  parte  svantaggiata  può  agire  in
                 Prosegue la disposizione, inserendo al comma 4   giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto
                 una previsione volta a incentivare l’inserimento nel   all’equilibrio originario, salva la responsabilità per
                 contratto di clausole di rinegoziazione, soprattutto   la violazione dell’obbligo di rinegoziazione».

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