Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Il Punto Mediappalti
Nella recentissima sentenza il Consiglio di laddove la durata del contratto o altre circostanze,
Stato, ritenendo ancora valido l’assunto della quali il contesto economico, lo rendano opportuno.
Commissione Speciale, ha tuttavia osservato che
«non a caso, anche il nuovo codice dei contratti Il comma 5 prevede poi espressamente che in
pubblici di cui al d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, applicazione proprio del principio di conservazione
che pure all’art. 9 introduce innovativamente il dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 (norma
principio di conservazione dell’equilibrio negoziale generale) si applicano le disposizioni di cui agli
e il dovere ex fide bona di rinegoziazione del articoli 60 e 120 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023
contratto, fissa al comma due il relativo limite recanti rispettivamente la disciplina della revisione
costituito dalla mancata alterazione della sostanza dei prezzi e quella della modifica dei contratti di
economica del contratto, nonché, ai commi 5 e 6 appalto in corso di esecuzione.
dell’art. 120, la necessità che le modifiche al
contratto non siano “sostanziali” ovvero non In particolare, l’art. 60 al comma 1 ha disposto
incidano … sulla struttura dell’operazione che è obbligatorio l’inserimento nei documenti
economica sottesa al contratto di affidamento iniziali di gara di clausole di revisione prezzi le
…». quali, per espressa previsione normativa, «non
apportano modifiche che alterino la natura
generale del contratto o dell’accordo quadro; si
attivano al verificarsi di particolari condizioni di
Il legislatore ha posto un limite al natura oggettiva, che determinano una variazione
ripristino dell’equilibrio contrattuale del costo dell’opera, della fornitura o del servizio,
specificando che la rinegoziazione in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
non deve alterare l’originario cento dell’importo complessivo e operano nella
equilibrio economico misura dell’80 per cento della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire» (comma 2).
Il successivo comma 3 dell’art. 9 dispone che Gli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023
«Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 recanti la disciplina della revisione
rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, dei prezzi e quella della modifica
inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti,
questi ha diritto a una riduzione proporzionale del dei contratti di appalto in corso di
corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità esecuzione sono applicazione del
parziale». Come chiarisce la Relazione Illustrativa, principio di cui all’art. 9
la previsione in parola disciplina la specifica ipotesi
in cui le sopravvenienze di cui al comma 1 incidano
«non sul generale equilibrio del contratto, ma
sull’utilità o utilizzabilità della prestazione
per la parte creditrice, come accaduto nella fase L’art. 120 disciplina invece le modifiche dei contratti
pandemica che ha determinato l’inutilizzabilità per in corso di esecuzione stabilendo al comma 8 che
un lungo periodo dei locali commerciali oggetto «Il contratto è sempre modificabile ai sensi
di locazione, rendendo sostanzialmente inutile dell’articolo 9 e nel rispetto delle clausole di
la prestazione resa dal locatore. In tal caso la rinegoziazione contenute nel contratto. Nel
sopravvenienza rende la prestazione inidonea a caso in cui queste non siano previste, la richiesta
soddisfare l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c. di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non
e legittima una proporzionale riduzione del prezzo giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione
secondo le regole dell’impossibilità sopravvenuta del contratto. Il RUP provvede a formulare la
parziale del contratto ai sensi dell’art. 1464 c.c. proposta di un nuovo accordo entro un termine
Anche in tale ipotesi viene privilegiato il rimedio non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si
manutentivo su quello demolitorio». pervenga al nuovo accordo entro un termine
ragionevole, la parte svantaggiata può agire in
Prosegue la disposizione, inserendo al comma 4 giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto
una previsione volta a incentivare l’inserimento nel all’equilibrio originario, salva la responsabilità per
contratto di clausole di rinegoziazione, soprattutto la violazione dell’obbligo di rinegoziazione».
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