Page 53 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Il Punto Mediappalti
del contratto in modo da ripristinarne l’equilibrio: 3. La disciplina dell’art. 9 del D.Lgs. n.
non è previsto, quindi, un diritto della parte 36/2023
svantaggiata alla rinegoziazione.
Il legislatore del D.Lgs. n. 36/2023, muovendosi
Giova segnalare che la Corte di Cassazione già nel contesto descritto al paragrafo che precede, con
nella Relazione Tematica n. 56 dell’8 luglio l’art. 9 ha introdotto anche nella contrattualistica
2020 recante “Novità normative sostanziali pubblica il concetto di rinegoziazione secondo
del diritto ‘emergenziale’ anti-Covid 19 in buona fede sulla scorta del principio civilistico
ambito contrattuale e concorsuale”, muovendo dell’equilibrio contrattuale e riconduzione ad
dal presupposto che le norme del codice civile equità, prevedendo il diritto per la parte che risulta
prevedono rimedi volti quasi esclusivamente alla svantaggiata di rinegoziare il contratto al fine di
scioglimento del rapporto contrattuale ovvero ripristinare l’originario equilibrio contrattuale.
alla conclusione del rapporto stesso (art. 1467
c.c.), rileva che l’art. 1372 c.c., relativo alla Si parla quindi di diritto alla rinegoziazione per
vincolatività assoluta del contratto, deve essere la parte svantaggiata, al fine di scongiurare la
però temperato con il principio del “rebus sic risoluzione del contratto.
stantibus”, specialmente nei casi in cui per effetto
di accadimenti successivi l’equilibrio contrattuale si Viene, dunque, subito in rilievo la differenza tra
mostri sostanzialmente snaturato. l’art. 1467 c.c. e l’art. 9 del D.Lgs. 36/2023: il
primo, facendo riferimento alla risoluzione del
contratto, descrive una tutela demolitoria mentre
L’introduzione nel D.Lgs. 36/2023 il secondo prevede una tutela manutentiva sulla
base dell’interesse dell’amministrazione e del
del principio di conservazione contraente privato.
dell’equilibrio contrattuale prende
le mosse dalle clausole “hardship” Come indicato nella Relazione Illustrativa, l’art.
operanti nella prassi internazionale 9 del D.Lgs. n. 36/2023 «mira a disciplinare
le sopravvenienze che possono verificarsi nel
corso dell’esecuzione del contratto, alterandone
l’equilibrio originario o facendo venir meno,
La Corte di Cassazione osserva che nel nostro in parte o temporaneamente, interesse del
sistema codicistico gli artt. 1175 e 1375 c.c. creditore alla prestazione. Viene, in tal modo,
impongono alle parti il rispetto dei principi di introdotto un rimedio manutentivo del contratto,
correttezza e di buona fede i quali, secondo il maggiormente conforme all’interesse dei
ragionamento della Corte, devono essere presi in contraenti – e dell’amministrazione in particolare
considerazione per la soluzione delle problematiche – in considerazione dell’inadeguatezza della tutela
correlate all’esecuzione del contratti in situazioni meramente demolitoria apprestata dall’art. 1467
emergenziali, come quella legata alla pandemia. In c.c.».
particolare, è il principio della buona fede previsto
nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.) La ratio di tale norma è, dunque, quella del ripristino
che deve emergere nei casi in cui sopravvengono e conservazione del sinallagma contrattuale
situazioni imprevedibili che pregiudicano andando oltre l’ordinaria fluttuazione economica e
l’esecuzione contrattuale. Si tratta, secondo la il normale rischio di mercato. Il legislatore pone
Corte di Cassazione, di assumere una visione però anche un limite al ripristino dell’equilibrio
che sostituisca la logica del contratto “statico e contrattuale specificando che la rinegoziazione
blindato” con quella della leale collaborazione tra non deve alterare l’originario equilibrio
le parti, tesa a superare le sopravvenienze che economico poichè lo squilibrio deve essere
incidono sull’equilibrio contrattuale. stato determinato da circostanze straordinarie
Ne è così scaturito il principio generale secondo ed imprevedibili estranee alla normale alea del
cui, per ipotesi straordinarie quali la pandemia contratto.
(e oggi gli effetti del conflitto russo-ucraino)
sussiste un dovere giuridico di cooperazione tra Testualmente il comma 1 dell’art. 9 dispone
le parti finalizzato a salvaguardare il sinallagma che «Se sopravvengono circostanze straordinarie
del rapporto contrattuale nell’ambito della e imprevedibili, estranee alla normale alea,
“rinegoziazione del contratto squilibrato”. all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio
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