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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 del contratto in modo da ripristinarne l’equilibrio:   3.  La  disciplina  dell’art.  9  del  D.Lgs.  n.
                 non  è  previsto,  quindi,  un  diritto  della  parte   36/2023
                 svantaggiata alla rinegoziazione.
                                                                Il  legislatore  del  D.Lgs.  n.  36/2023,  muovendosi
                 Giova segnalare che la Corte di Cassazione già   nel contesto descritto al paragrafo che precede, con
                 nella  Relazione  Tematica  n.  56  dell’8  luglio   l’art. 9 ha introdotto anche nella contrattualistica
                 2020  recante  “Novità  normative  sostanziali   pubblica il  concetto di  rinegoziazione  secondo
                 del  diritto  ‘emergenziale’  anti-Covid  19  in   buona  fede  sulla scorta  del principio civilistico
                 ambito  contrattuale  e  concorsuale”,  muovendo   dell’equilibrio  contrattuale  e  riconduzione  ad
                 dal  presupposto  che  le  norme  del codice  civile   equità, prevedendo il diritto per la parte che risulta
                 prevedono  rimedi  volti  quasi  esclusivamente  alla   svantaggiata  di  rinegoziare  il  contratto  al  fine  di
                 scioglimento  del  rapporto  contrattuale  ovvero   ripristinare l’originario equilibrio contrattuale.
                 alla  conclusione  del  rapporto  stesso  (art.  1467
                 c.c.),  rileva  che  l’art.  1372  c.c.,  relativo  alla   Si parla quindi di diritto alla rinegoziazione per
                 vincolatività assoluta  del contratto,  deve  essere   la parte svantaggiata, al fine di scongiurare la
                 però  temperato  con  il  principio  del  “rebus  sic   risoluzione del contratto.
                 stantibus”, specialmente nei casi in cui per effetto
                 di accadimenti successivi l’equilibrio contrattuale si   Viene,  dunque,  subito  in  rilievo  la  differenza  tra
                 mostri sostanzialmente snaturato.              l’art.  1467  c.c.  e  l’art.  9  del  D.Lgs.  36/2023:  il
                                                                primo,  facendo  riferimento  alla  risoluzione  del
                                                                contratto, descrive una tutela demolitoria mentre
                    L’introduzione nel D.Lgs. 36/2023           il secondo  prevede  una  tutela  manutentiva  sulla
                                                                base  dell’interesse  dell’amministrazione e  del
                     del principio di conservazione             contraente privato.
                   dell’equilibrio contrattuale prende
                   le mosse dalle clausole “hardship”           Come  indicato nella Relazione Illustrativa,  l’art.
                  operanti nella prassi internazionale          9  del  D.Lgs.  n.  36/2023  «mira  a  disciplinare
                                                                le  sopravvenienze  che  possono  verificarsi  nel
                                                                corso  dell’esecuzione  del  contratto,  alterandone
                                                                l’equilibrio  originario  o  facendo  venir  meno,
                 La  Corte  di Cassazione  osserva  che  nel  nostro   in  parte  o  temporaneamente,  interesse  del
                 sistema  codicistico  gli  artt.  1175  e  1375  c.c.   creditore  alla  prestazione.  Viene,  in  tal  modo,
                 impongono  alle parti il  rispetto dei principi  di   introdotto  un  rimedio manutentivo del contratto,
                 correttezza  e  di  buona  fede  i  quali,  secondo  il   maggiormente  conforme  all’interesse  dei
                 ragionamento della Corte, devono essere presi in   contraenti – e dell’amministrazione in particolare
                 considerazione per la soluzione delle problematiche   – in considerazione dell’inadeguatezza della tutela
                 correlate  all’esecuzione  del contratti in situazioni   meramente  demolitoria  apprestata  dall’art.  1467
                 emergenziali, come quella legata alla pandemia. In   c.c.».
                 particolare, è il principio della buona fede previsto
                 nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)   La ratio di tale norma è, dunque, quella del ripristino
                 che deve emergere nei casi in cui sopravvengono   e  conservazione  del  sinallagma  contrattuale
                 situazioni  imprevedibili  che  pregiudicano   andando oltre l’ordinaria fluttuazione economica e
                 l’esecuzione  contrattuale.  Si tratta,  secondo  la   il normale  rischio di mercato.  Il legislatore  pone
                 Corte  di Cassazione,  di assumere  una  visione   però  anche  un  limite  al  ripristino  dell’equilibrio
                 che  sostituisca la  logica del  contratto  “statico  e   contrattuale  specificando  che  la  rinegoziazione
                 blindato” con quella della leale collaborazione tra   non  deve  alterare  l’originario  equilibrio
                 le parti,  tesa  a  superare  le sopravvenienze  che   economico  poichè  lo  squilibrio  deve  essere
                 incidono sull’equilibrio contrattuale.         stato  determinato  da  circostanze  straordinarie
                 Ne  è  così  scaturito  il  principio  generale  secondo   ed  imprevedibili estranee  alla  normale  alea  del
                 cui,  per  ipotesi  straordinarie  quali  la  pandemia   contratto.
                 (e  oggi  gli  effetti  del  conflitto  russo-ucraino)
                 sussiste  un  dovere  giuridico di cooperazione  tra   Testualmente  il  comma  1  dell’art.  9 dispone
                 le  parti  finalizzato  a  salvaguardare  il  sinallagma   che «Se sopravvengono circostanze straordinarie
                 del  rapporto  contrattuale  nell’ambito  della  e  imprevedibili,  estranee  alla  normale  alea,
                 “rinegoziazione del contratto squilibrato”.    all’ordinaria  fluttuazione  economica  e  al  rischio

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