Page 22 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                    nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in   In  conclusione,  dall’analisi del dato  normativo
                    principio, di applicazione retroattiva - prescinde   e  della  giurisprudenza  emerge  un  sostanziale
                    dall’iniziativa  e  dall’impulso  della  stazione   ampliamento  dei  confini  applicativi  del  soccorso
                    appaltante o dell’ente concedente (sicché non   istruttorio in materia di appalti.
                    si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto),
                    abilitando  direttamente  il  concorrente,  fino  al   Occorre tuttavia tenere sempre ben presente che,
                    giorno  di  apertura  delle  offerte,  alla  rettifica   accanto  ai  principi di massima  partecipazione  e
                    di  errori  che  ne  inficino  materialmente  il   di prevalenza della sostanza sulla forma resta, a
                    contenuto,  fermo  il  duplice  limite  formale  del   presidio della par condicio e del buon andamento,
                    rispetto  dell’anonimato  e  sostanziale  della   il  principio  di  autoresponsabilità  in  forza
                    immodificabilità contenutistica.”           del  quale  ogni  operatore  economico  è  chiamato
                                                                a  redigere  diligentemente  la  propria  offerta,
                 Un’altra interessante pronuncia è quella del TAR   sopportando gli eventuali errori commessi in fase
                 Bolzano del 25 ottobre 2023 n. 316.            di  formulazione  dell’offerta  e  di  predisposizione
                                                                della documentazione.
                 La controversia riguardava, per quanto qui rileva,
                 la mancata attivazione del soccorso istruttorio in
                 favore di uno dei concorrenti.

                 Anche  in  questo  caso,  la  gara  era  disciplinata
                 dal  precedente  Codice  del  2016;  tuttavia  il  TAR
                 ha  ammesso  una  lettura  più ampia  del soccorso
                 istruttorio sul presupposto  che  “l’istituto del
                 soccorso istruttorio e procedimentale deve essere
                 interpretato conformemente al cd. principio del
                 risultato,  oggi  codificato  nell’art.  1  del  d.lgs.
                 36/2023 ma  costituente  principio  già  immanente
                 dell’ordinamento  (Cons.  Stato,  sez.  IV,  20  aprile
                 2023, n. 4014)”.

                 Secondo  il  TAR,  infatti,  il  perseguimento  del
                 risultato, e quindi di uno dei principi fondamentali
                 elencati  nei  primi  articoli  del  D.lgs.  n.36/2023,
                 deve assurgere  a  criterio-guida dell’azione
                 amministrativa nella selezione del concorrente che
                 risulti il più idoneo all’esecuzione delle prestazioni
                 oggetto  dell’affidamento  avendo  presentato  la
                 migliore  offerta  e  quindi  anche  nell’applicazione
                 del soccorso istruttorio.

                 Da ciò discende che il ricorso al soccorso istruttorio
                 e/o  procedimentale  “non  costituisce una  mera
                 facoltà per la stazione appaltante, ma un vero e
                 proprio  onere procedimentale ogniqualvolta
                 esso sia strumentale a sanare  irregolarità
                 e/o omissioni afferenti alla documentazione
                 presentata  dagli  operatori  economici  che
                 potrebbero impedire di selezionare il miglior
                 concorrente quale esecutore dell’appalto.

                 Con l’ulteriore conseguenza che “la possibilità della
                 sanatoria di meri errori materiali attraverso detto
                 istituto di soccorso  istruttorio/procedimentale
                 deve essere concessa indistintamente a tutti gli
                 operatori economici”.

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