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Mediappalti Sotto la lente
nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in In conclusione, dall’analisi del dato normativo
principio, di applicazione retroattiva - prescinde e della giurisprudenza emerge un sostanziale
dall’iniziativa e dall’impulso della stazione ampliamento dei confini applicativi del soccorso
appaltante o dell’ente concedente (sicché non istruttorio in materia di appalti.
si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto),
abilitando direttamente il concorrente, fino al Occorre tuttavia tenere sempre ben presente che,
giorno di apertura delle offerte, alla rettifica accanto ai principi di massima partecipazione e
di errori che ne inficino materialmente il di prevalenza della sostanza sulla forma resta, a
contenuto, fermo il duplice limite formale del presidio della par condicio e del buon andamento,
rispetto dell’anonimato e sostanziale della il principio di autoresponsabilità in forza
immodificabilità contenutistica.” del quale ogni operatore economico è chiamato
a redigere diligentemente la propria offerta,
Un’altra interessante pronuncia è quella del TAR sopportando gli eventuali errori commessi in fase
Bolzano del 25 ottobre 2023 n. 316. di formulazione dell’offerta e di predisposizione
della documentazione.
La controversia riguardava, per quanto qui rileva,
la mancata attivazione del soccorso istruttorio in
favore di uno dei concorrenti.
Anche in questo caso, la gara era disciplinata
dal precedente Codice del 2016; tuttavia il TAR
ha ammesso una lettura più ampia del soccorso
istruttorio sul presupposto che “l’istituto del
soccorso istruttorio e procedimentale deve essere
interpretato conformemente al cd. principio del
risultato, oggi codificato nell’art. 1 del d.lgs.
36/2023 ma costituente principio già immanente
dell’ordinamento (Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile
2023, n. 4014)”.
Secondo il TAR, infatti, il perseguimento del
risultato, e quindi di uno dei principi fondamentali
elencati nei primi articoli del D.lgs. n.36/2023,
deve assurgere a criterio-guida dell’azione
amministrativa nella selezione del concorrente che
risulti il più idoneo all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’affidamento avendo presentato la
migliore offerta e quindi anche nell’applicazione
del soccorso istruttorio.
Da ciò discende che il ricorso al soccorso istruttorio
e/o procedimentale “non costituisce una mera
facoltà per la stazione appaltante, ma un vero e
proprio onere procedimentale ogniqualvolta
esso sia strumentale a sanare irregolarità
e/o omissioni afferenti alla documentazione
presentata dagli operatori economici che
potrebbero impedire di selezionare il miglior
concorrente quale esecutore dell’appalto.
Con l’ulteriore conseguenza che “la possibilità della
sanatoria di meri errori materiali attraverso detto
istituto di soccorso istruttorio/procedimentale
deve essere concessa indistintamente a tutti gli
operatori economici”.
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