Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha quindi   È tuttavia necessario rispettare degli accorgimenti
                 ritenuto ammissibile:                          di  forma  affinché  sia  possibile  procedere  alla
                                                                correzione  dell’errore  materiale,  senza  incorrere
                    •  sia il chiarimento richiesto “utile a dirimere   in una modifica postuma dell’offerta presentata (e
                       il dubbio”  perché  “non  avrebbe  costituito   quindi  inammissibile,  e  comportante  l’esclusione
                       una modifica dell’offerta tecnica presentata   dalla gara).
                       in gara”,
                    •  sia  l’utilizzo  di  tale  chiarimento  e  quindi   In particolare, il comma 4 precisa che:
                       la  rettifica  dell’offerta  economica,  in   •  la  correzione non  deve  comportare  una
                       quanto  non  ha  dato  luogo  all’introduzione   modifica sostanziale (non deve essere una
                       di “dati  correttivi  o  manipolativi,  ma  si   «nuova offerta»);
                       sarebbe  limitato a confermare  la portata   •  deve essere garantito l’anonimato;
                       di elementi già in essa contenuti, ovvero a   •  devono essere seguite le stesse modalità di
                       fornire riscontro della “svista” occorsa nella   presentazione dell’offerta.
                       compilazione dell’offerta economica”.

                 In  ordine  all’esperibilità  del  cd.  soccorso
                 procedimentale, la giurisprudenza del Consiglio di    L’operatore economico può
                 Stato  ha  dunque  rilevato  che  tale  rimedio  -  che   correggere un proprio errore
                 resta limitato a casi in cui non si deve mai ravvisare   materiale in cui sia incorso
                 una modifica o una integrazione dell’offerta tecnica   nell’elaborazione dell’offerta fino
                 o economica- viene riconosciuto come ammissibile
                 nei casi in cui i chiarimenti e  le integrazioni   all’apertura delle offerte, purché
                 richieste  si rivelino “utili  per  risolvere  dubbi   non si tratti di una modifica
                 riguardanti  gli  “elementi  essenziali  dell’offerta”,   sostanziale dell’offerta e purché
                 mediante  l’acquisizione  di  chiarimenti  da  parte   sia garantito l’anonimato
                 del  concorrente  che  non  assumano  carattere
                 integrativo, ma che servano a consentirne l’esatta
                 interpretazione  e  a  ricercare  l’esatta  volontà  del
                 partecipante alla gara, in modo tale da superare   Trattandosi  di una  vera  e  propria  novità,  mai
                 eventuali  ambiguità”  (cfr.  C.d.S,  Sez.  V,  n.   ammessa in questi termini prima d’ora, non sono
                 680/2020;  Sez.  III,  n.  1225/2021,  nonché  TAR   ancora chiare le modalità attraverso cui tale rettifica
                 Veneto, 6 ottobre 2021 n. 1175).               potrà  effettivamente  operare.  È  auspicabile  che
                                                                le  piattaforme  telematiche  di  gestione  delle  gare
                     d)  Comma  4:  la  rettifica  dell’errore   d’appalto  predispongano  degli  specifici  percorsi
                         materiale                              attraverso cui procedere alla rettifica del rispetto
                                                                dei criteri sopra descritti.
                 Quanto  previsto  dal  comma  4  costituisce  una
                 ulteriore  novità dell’istituto  in commento,  cioè la   Vale la pena  aggiungere  che  la giurisprudenza
                 correzione  dell’errore  materiale ad  opera  dello   aveva già ammesso la possibilità di procedere alla
                 stesso operatore economico.                    correzione  del mero  errore  materiale,  sebbene
                                                                in termini  diversi  rispetto alla disciplina  appena
                 La norma prevede infatti la possibilità per l’operatore   esposta.
                 economico  di  correggere  un  proprio  errore
                 materiale in cui sia incorso nell’elaborazione   Nello specifico, si rammenta che la giurisprudenza
                 dell’offerta  (ad  es.  una  incongruenza  tra   ha ammesso la rettifica d’ufficio da parte del RUP
                 importi  unitari  e  importo  complessivo  dell’offerta   dell’errore materiale commesso dal concorrente in
                 economica).                                    relazione all’offerta.
                                                                Gli ultimi approdi  giurisprudenziali (tra  cui  TAR
                 Tale  possibilità  viene  accordata  al  concorrente   Lazio, Roma, Sez. III Quater, 4 gennaio 2021, n.
                 fino  al  giorno  fissato  per  l’apertura  delle  buste   62; TAR Veneto, sez. I, 2 marzo 2021 n. 291) hanno
                 contenenti l’offerta, ne consegue che la correzione   affermato  che  il  RUP  possa,  non  solo  chiedere
                 dell’errore  materiale  può  essere  richiesta  dal   chiarimenti,  ma  anche  procedere  direttamente
                 concorrente  anche  dopo il  termine  di scadenza   alla  rettifica  d’ufficio  dell’errore  materiale,  così
                 della presentazione delle offerte.             mantenendo il concorrente in gara.

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