Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Sotto la lente Mediappalti
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha quindi È tuttavia necessario rispettare degli accorgimenti
ritenuto ammissibile: di forma affinché sia possibile procedere alla
correzione dell’errore materiale, senza incorrere
• sia il chiarimento richiesto “utile a dirimere in una modifica postuma dell’offerta presentata (e
il dubbio” perché “non avrebbe costituito quindi inammissibile, e comportante l’esclusione
una modifica dell’offerta tecnica presentata dalla gara).
in gara”,
• sia l’utilizzo di tale chiarimento e quindi In particolare, il comma 4 precisa che:
la rettifica dell’offerta economica, in • la correzione non deve comportare una
quanto non ha dato luogo all’introduzione modifica sostanziale (non deve essere una
di “dati correttivi o manipolativi, ma si «nuova offerta»);
sarebbe limitato a confermare la portata • deve essere garantito l’anonimato;
di elementi già in essa contenuti, ovvero a • devono essere seguite le stesse modalità di
fornire riscontro della “svista” occorsa nella presentazione dell’offerta.
compilazione dell’offerta economica”.
In ordine all’esperibilità del cd. soccorso
procedimentale, la giurisprudenza del Consiglio di L’operatore economico può
Stato ha dunque rilevato che tale rimedio - che correggere un proprio errore
resta limitato a casi in cui non si deve mai ravvisare materiale in cui sia incorso
una modifica o una integrazione dell’offerta tecnica nell’elaborazione dell’offerta fino
o economica- viene riconosciuto come ammissibile
nei casi in cui i chiarimenti e le integrazioni all’apertura delle offerte, purché
richieste si rivelino “utili per risolvere dubbi non si tratti di una modifica
riguardanti gli “elementi essenziali dell’offerta”, sostanziale dell’offerta e purché
mediante l’acquisizione di chiarimenti da parte sia garantito l’anonimato
del concorrente che non assumano carattere
integrativo, ma che servano a consentirne l’esatta
interpretazione e a ricercare l’esatta volontà del
partecipante alla gara, in modo tale da superare Trattandosi di una vera e propria novità, mai
eventuali ambiguità” (cfr. C.d.S, Sez. V, n. ammessa in questi termini prima d’ora, non sono
680/2020; Sez. III, n. 1225/2021, nonché TAR ancora chiare le modalità attraverso cui tale rettifica
Veneto, 6 ottobre 2021 n. 1175). potrà effettivamente operare. È auspicabile che
le piattaforme telematiche di gestione delle gare
d) Comma 4: la rettifica dell’errore d’appalto predispongano degli specifici percorsi
materiale attraverso cui procedere alla rettifica del rispetto
dei criteri sopra descritti.
Quanto previsto dal comma 4 costituisce una
ulteriore novità dell’istituto in commento, cioè la Vale la pena aggiungere che la giurisprudenza
correzione dell’errore materiale ad opera dello aveva già ammesso la possibilità di procedere alla
stesso operatore economico. correzione del mero errore materiale, sebbene
in termini diversi rispetto alla disciplina appena
La norma prevede infatti la possibilità per l’operatore esposta.
economico di correggere un proprio errore
materiale in cui sia incorso nell’elaborazione Nello specifico, si rammenta che la giurisprudenza
dell’offerta (ad es. una incongruenza tra ha ammesso la rettifica d’ufficio da parte del RUP
importi unitari e importo complessivo dell’offerta dell’errore materiale commesso dal concorrente in
economica). relazione all’offerta.
Gli ultimi approdi giurisprudenziali (tra cui TAR
Tale possibilità viene accordata al concorrente Lazio, Roma, Sez. III Quater, 4 gennaio 2021, n.
fino al giorno fissato per l’apertura delle buste 62; TAR Veneto, sez. I, 2 marzo 2021 n. 291) hanno
contenenti l’offerta, ne consegue che la correzione affermato che il RUP possa, non solo chiedere
dell’errore materiale può essere richiesta dal chiarimenti, ma anche procedere direttamente
concorrente anche dopo il termine di scadenza alla rettifica d’ufficio dell’errore materiale, così
della presentazione delle offerte. mantenendo il concorrente in gara.
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