Page 18 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti Sotto la lente
Per completezza si rammenta che il “Fascicolo c) Comma 3: il soccorso procedimentale
virtuale dell’operatore economico” è disciplinato
dall’articolo 24 del nuovo Codice, il quale ne L’articolo 101 al comma 3 codifica, inoltre, il
prevede l’istituzione presso la Banca dati nazionale «soccorso procedimentale». Tale particolare
dei contratti pubblici. modalità di soccorso istruttorio non era prevista
Il FVOE consente la verifica dell’assenza delle cause espressamente dal precedente Codice, ma era ormai
di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 (requisiti di pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
ordine generale), nonché l’attestazione dei requisiti
di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di La nuova disciplina, dunque, positivizza quanto
lavori pubblici ed infine dei dati e dei documenti il costante orientamento giurisprudenziale degli
relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 100 ultimi anni aveva già anticipato.
(requisiti di ordine speciale). Nel dettaglio, la norma ammette che la stazione
appaltante può richiedere «chiarimenti» sui
contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta
Se al momento della scadenza del economica e su ogni loro allegato.
termine di prestazione delle offerte, Anche con riferimento al soccorso procedimentale
il documento mancante è contenuto il nuovo articolo prevede un termine minimo che la
nel FVOE, la Stazione appaltante stazione appaltante deve concedere al concorrente
lo acquisisce d’ufficio; se non è per rispondere pari a 5 giorni e non più lungo di
presente viene assegnato un termine 10 giorni.
tra 5 e 10 giorni per integrare o
sanare l’omissione o irregolarità.
Fermo restando il principio di
immodificabilità dell’offerta, la
stazione appaltante può, per legge,
L’articolo 101 prosegue specificando che, se il richiedere chiarimenti sui contenuti
documento non è presente nel FVOE, la stazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
appaltante assegna un termine minimo compreso economica e su ogni loro allegato
tra i 5 e i 10 giorni per sanare ogni omissione,
inesattezza o irregolarità:
• della domanda di partecipazione; Il limite alla possibilità di chiedere chiarimenti
• del documento di gara unico europeo; sull’offerta tecnica ed economica è costituito
• di ogni altro documento richiesto dalla ovviamente all’impossibilità di modificarne il
stazione appaltante per la partecipazione contenuto.
alla procedura di gara, con esclusione della
documentazione che compone l’offerta Tale limite all’operatività del soccorso istruttorio
tecnica e l’offerta economica. costituisce applicazione diretta del principio di tutela
della par condicio, il cui corollario è individuabile
Rimangono invece non sanabili le omissioni, nel principio di immodificabilità dell’offerta.
inesattezze e irregolarità che rendono
assolutamente incerta l’identità del concorrente. A questo proposito, è utile richiamare la
giurisprudenza formatasi in vigenza del vecchio
Su questo ultimo profilo vale la pena precisare che codice secondo cui risultano pacificamente
la precedente disciplina dell’articolo 83, comma 9, ammessi quei chiarimenti “finalizzati a consentire
del D.lgs. n. 50/2016 prevedeva l’impossibilità di l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva
procedere alla sanatoria anche delle irregolarità volontà dell’impresa partecipante alla gara,
essenziali della documentazione che non superandone le eventuali ambiguità, e a condizione
consentono l’individuazione del contenuto e non di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno
solo dell’identità del concorrente. Ne consegue negoziale con esse assunte (Cons. Stato, V, 27
che il riferimento alla sola identità del concorrente aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196;
sembra avere ulteriormente allargato le possibilità 27 marzo 2013, n. 1487)” (Cons. Stato, sez. V, 27
di accedere al soccorso istruttorio. gennaio 2020 n. 680).
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