Page 18 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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                 Per  completezza si rammenta  che  il  “Fascicolo   c) Comma 3: il soccorso procedimentale
                 virtuale  dell’operatore  economico”  è  disciplinato
                 dall’articolo  24  del  nuovo  Codice,  il  quale  ne   L’articolo  101  al  comma  3  codifica,  inoltre,  il
                 prevede l’istituzione presso la Banca dati nazionale   «soccorso  procedimentale».  Tale  particolare
                 dei contratti pubblici.                        modalità di soccorso  istruttorio non  era  prevista
                 Il FVOE consente la verifica dell’assenza delle cause   espressamente dal precedente Codice, ma era ormai
                 di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 (requisiti di   pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
                 ordine generale), nonché l’attestazione dei requisiti
                 di cui all’articolo 103  per  i soggetti esecutori  di   La  nuova  disciplina,  dunque,  positivizza  quanto
                 lavori  pubblici  ed  infine  dei  dati  e  dei  documenti   il costante  orientamento  giurisprudenziale  degli
                 relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 100   ultimi anni aveva già anticipato.
                 (requisiti di ordine speciale).                Nel dettaglio, la norma  ammette  che  la stazione
                                                                appaltante  può  richiedere  «chiarimenti»  sui
                                                                contenuti  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta
                   Se al momento della scadenza del             economica e su ogni loro allegato.
                  termine di prestazione delle offerte,         Anche con riferimento al soccorso procedimentale
                  il documento mancante è contenuto             il nuovo articolo prevede un termine minimo che la
                     nel FVOE, la Stazione appaltante           stazione appaltante deve concedere al concorrente
                     lo acquisisce d’ufficio; se non è          per rispondere pari a 5 giorni e non più lungo di
                 presente viene assegnato un termine            10 giorni.
                     tra 5 e 10 giorni per integrare o
                    sanare l’omissione o irregolarità.
                                                                     Fermo restando il principio di
                                                                     immodificabilità dell’offerta, la
                                                                  stazione appaltante può, per legge,
                 L’articolo  101  prosegue  specificando  che,  se  il   richiedere chiarimenti sui contenuti
                 documento non è presente nel FVOE, la stazione     dell’offerta tecnica e dell’offerta
                 appaltante assegna un termine minimo compreso     economica e su ogni loro allegato
                 tra  i 5  e  i  10  giorni  per  sanare  ogni  omissione,
                 inesattezza o irregolarità:

                    •  della domanda di partecipazione;         Il limite  alla  possibilità  di chiedere  chiarimenti
                    •  del documento di gara unico europeo;     sull’offerta  tecnica  ed  economica  è  costituito
                    •  di ogni  altro  documento  richiesto  dalla   ovviamente  all’impossibilità  di  modificarne  il
                       stazione  appaltante  per  la  partecipazione   contenuto.
                       alla procedura di gara, con esclusione della
                       documentazione  che  compone  l’offerta   Tale  limite all’operatività  del  soccorso  istruttorio
                       tecnica e l’offerta economica.           costituisce applicazione diretta del principio di tutela
                                                                della par condicio, il cui corollario è individuabile
                 Rimangono  invece  non  sanabili  le omissioni,   nel principio di immodificabilità dell’offerta.
                 inesattezze  e   irregolarità  che  rendono
                 assolutamente incerta l’identità del concorrente.  A  questo  proposito,  è  utile  richiamare  la
                                                                giurisprudenza  formatasi  in  vigenza  del  vecchio
                 Su questo ultimo profilo vale la pena precisare che   codice  secondo  cui  risultano  pacificamente
                 la precedente disciplina dell’articolo 83, comma 9,   ammessi quei chiarimenti “finalizzati a consentire
                 del D.lgs. n. 50/2016 prevedeva l’impossibilità di   l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva
                 procedere  alla  sanatoria  anche  delle irregolarità   volontà  dell’impresa  partecipante  alla  gara,
                 essenziali  della  documentazione  che  non    superandone le eventuali ambiguità, e a condizione
                 consentono  l’individuazione  del contenuto  e non   di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno
                 solo  dell’identità  del  concorrente.  Ne  consegue   negoziale  con  esse  assunte  (Cons.  Stato,  V,  27
                 che il riferimento alla sola identità del concorrente   aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196;
                 sembra avere ulteriormente allargato le possibilità   27 marzo 2013, n. 1487)” (Cons. Stato, sez. V, 27
                 di accedere al soccorso istruttorio.           gennaio 2020 n. 680).

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