Page 25 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               L’art.  14  cit.  prevede  le  seguenti  modalità̀  di   -  affidamento diretto per servizi ferroviari ex
               gestione del servizio pubblico locale:               art. 5, par. 6;
                                                                  -  proroga  degli  affidamenti  in  ragione  degli
                  a)  affidamento  a  terzi  mediante  procedura  a   investimenti  effettuati  ai  sensi  dell’art.
                     evidenza pubblica secondo la disciplina dei    4,  par.  4,  del  medesimo  Regolamento,  ivi
                     contratti  pubblici,  nel  rispetto  del  diritto   inclusa  quella  specificamente  disciplinata
                     dell’Unione europea;                           dall’art.  24,  comma  5-bis,  del  D.L.  n.
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                  b) affidamento a società mista, nel rispetto del   4/2022 e s.m.i. .
                     diritto dell’Unione europea, secondo l’art.
                     17 del Tuel;                              All’affidamento  diretto  soprasoglia  si  applicano,
                  c)  affidamento  a  società  in  house,  nei  limiti   tuttavia,  salvo  un  –  auspicato  -  intervento
                     fissati dal diritto dell’Unione europea e dal   chiarificatore di diverso avviso, i nuovi adempimenti
                     codice dei contratti pubblici;            previsti dal Decreto cit.,  in primis l’obbligo di
                  d)  gestione  in  economia  o  tramite  aziende   trasmettere l’atto di affidamento o il contratto di
                     speciali per servizi diversi da quelli a rete.  servizio all’ANAC per la relativa pubblicazione sul
                                                               sito web e la clausola di stand still per cui lo stesso
               Con riguardo al TPL l’art. 32, comma 2, del decreto   contratto  può  essere  sottoscritto  solo  trascorsi
               stabilisce  che,  ai  fini  della  scelta  delle  modalità̀   60  giorni  dalla  suddetta  pubblicazione  (art.  17,
               di gestione e affidamento dei servizi di TPL deve   comma  3,  e  art.  31  D.Lgs.  n.  201/2022  come
               tenersi  conto  anche  delle  modalità̀  previste   mod. dal D.L. 24 febbraio 2023, n, 13).
               dalla normativa europea di settore. Il decreto
               non  introduce,  quindi,  per  espressa  previsione,   Certo,  desta  perplessità,  com’è  intuibile,
               limitazioni alle tipologie di affidamento dei servizi   l’applicabilità  di  tali  adempimenti  anche  agli
               di TPL stabilite dalla normativa comunitaria e, in   affidamenti  di  urgenza  nel  TPL  in  quanto  aventi
               particolare, dal Regolamento n. 1370/2007.      tempi incompatibili con l’emergenza e l’urgenza
                                                               di  intervenire  al  fine  di  evitare  l’interruzione  dei
               Ne consegue che, nei casi e nei limiti previsti   servizi.
               dal  diritto  comunitario,  gli  enti  affidanti  i  servizi
               di  TPL  possono  affidare  i  servizi  di  TPL  anche
               con  le  modalità̀  di  affidamento  previste  dal  cit.
               Regolamento comunitario, ulteriori rispetto a      All’affidamento dei servizi di TPL
               quelle  contemplate  nel  decreto  in  commento,   continua ad applicarsi anche la
               quali:
                  -  affidamento diretto per contratti di modesta   normativa europea di settore, oltre
                     entità ex art. 5, par. 4;                 alla disciplina generale in tema di SPL
                  -  affidamento emergenziale ex art. 5, par. 5     (art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022)
                     nelle diverse forme della proroga, del nuovo
                     affidamento e dell’imposizione di obblighi id
                     servizio pubblico;






               3. v. Art. 24 comma 5bis del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
               2022, n. 25 «Al fine di sostenere  gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e  regionale e di
               mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di  prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza
               epidemiologica da COVID-19 nonché’ al fine di sostenere gli  investimenti, le autorità  competenti  possono
               applicare  l’articolo  4,  paragrafo  4,  del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e    del
               Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico  locale  e
               regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico
               finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure  regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche
               in esecuzione  o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di
               altri strumenti  finanziari,  orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto
               dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla  scadenza dell’affidamento. In
               tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
               caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva
               dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

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