Page 25 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto Mediappalti
L’art. 14 cit. prevede le seguenti modalità̀ di - affidamento diretto per servizi ferroviari ex
gestione del servizio pubblico locale: art. 5, par. 6;
- proroga degli affidamenti in ragione degli
a) affidamento a terzi mediante procedura a investimenti effettuati ai sensi dell’art.
evidenza pubblica secondo la disciplina dei 4, par. 4, del medesimo Regolamento, ivi
contratti pubblici, nel rispetto del diritto inclusa quella specificamente disciplinata
dell’Unione europea; dall’art. 24, comma 5-bis, del D.L. n.
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b) affidamento a società mista, nel rispetto del 4/2022 e s.m.i. .
diritto dell’Unione europea, secondo l’art.
17 del Tuel; All’affidamento diretto soprasoglia si applicano,
c) affidamento a società in house, nei limiti tuttavia, salvo un – auspicato - intervento
fissati dal diritto dell’Unione europea e dal chiarificatore di diverso avviso, i nuovi adempimenti
codice dei contratti pubblici; previsti dal Decreto cit., in primis l’obbligo di
d) gestione in economia o tramite aziende trasmettere l’atto di affidamento o il contratto di
speciali per servizi diversi da quelli a rete. servizio all’ANAC per la relativa pubblicazione sul
sito web e la clausola di stand still per cui lo stesso
Con riguardo al TPL l’art. 32, comma 2, del decreto contratto può essere sottoscritto solo trascorsi
stabilisce che, ai fini della scelta delle modalità̀ 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (art. 17,
di gestione e affidamento dei servizi di TPL deve comma 3, e art. 31 D.Lgs. n. 201/2022 come
tenersi conto anche delle modalità̀ previste mod. dal D.L. 24 febbraio 2023, n, 13).
dalla normativa europea di settore. Il decreto
non introduce, quindi, per espressa previsione, Certo, desta perplessità, com’è intuibile,
limitazioni alle tipologie di affidamento dei servizi l’applicabilità di tali adempimenti anche agli
di TPL stabilite dalla normativa comunitaria e, in affidamenti di urgenza nel TPL in quanto aventi
particolare, dal Regolamento n. 1370/2007. tempi incompatibili con l’emergenza e l’urgenza
di intervenire al fine di evitare l’interruzione dei
Ne consegue che, nei casi e nei limiti previsti servizi.
dal diritto comunitario, gli enti affidanti i servizi
di TPL possono affidare i servizi di TPL anche
con le modalità̀ di affidamento previste dal cit.
Regolamento comunitario, ulteriori rispetto a All’affidamento dei servizi di TPL
quelle contemplate nel decreto in commento, continua ad applicarsi anche la
quali:
- affidamento diretto per contratti di modesta normativa europea di settore, oltre
entità ex art. 5, par. 4; alla disciplina generale in tema di SPL
- affidamento emergenziale ex art. 5, par. 5 (art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022)
nelle diverse forme della proroga, del nuovo
affidamento e dell’imposizione di obblighi id
servizio pubblico;
3. v. Art. 24 comma 5bis del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 «Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di
mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nonché’ al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono
applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico
finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche
in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di
altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto
dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In
tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva
dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
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