Page 22 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               In  relazione  a  ciascun  affidamento  la  stazione   dei  requisiti,  mezzi  e  risorse  non  funzionali  alla
               appaltante  in  corso  d’esecuzione  effettua  le   partecipazione  alla  procedura  di gara,  rischiava
               verifiche  sostanziali  circa  l’effettivo  possesso  dei   di alterare  la  par  condicio  fra  i  concorrenti,
               requisiti  e  delle  risorse  oggetto  dell’avvalimento   consentendo  l’attribuzione  di un  punteggio
               da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo   incrementale all’offerta di un operatore economico,
               impiego  delle  risorse  medesime  nell’esecuzione   al  quale  potrebbe  non  corrispondere,  in  fase
               dell’appalto.  A  tal  fine  il  RUP  accerta  in  corso   esecutiva,  un  effettivo  livello  di  qualificazione
               d’opera  che  le prestazioni oggetto  di contratto   imprenditoriale.
               siano  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e
               strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del   In tale prospettiva, i limiti al ricorso all’avvalimento
               contratto  utilizza  in adempimento  degli obblighi   derivano  dalla  ratio dell’istituto,  che  consiste
               derivanti dal contratto di avvalimento.         esclusivamente  nel  favor  partecipationis  per  gli
                                                               operatori  economici  sprovvisti  dei  requisiti  di
               Nel caso di appalti di lavori,  di appalti di servizi   carattere  economico-finanziario,  delle  risorse
               e  operazioni di posa  in opera  o  installazione nel   professionali  e  dei  mezzi  tecnici  necessari  per
               quadro  di  un  appalto  di  fornitura,  le  stazioni   partecipare  a  un  appalto  pubblico.  Pertanto,
               appaltanti  possono prevedere nei documenti  di   qualora il contratto di avvalimento venga utilizzato
               gara  che  taluni  compiti essenziali,  ivi comprese   per ragioni che esulano dalla necessità di ovviare
               le  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o   al mancato possesso dei requisiti richiesti dalla lex
               componenti  di notevole  contenuto  tecnologico  o   specialis,  ciò  si tramuta  in  uno  sviamento  della
               di  rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture,   fisiologica funzione pro concorrenziale, verso una
               impianti e opere speciali, siano direttamente svolti   situazione  patologica  finalizzata  al  solo  tentativo
               dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata   di  ottenere  una  migliore  valutazione  dell’offerta
               da un raggruppamento di operatori economici, da   tecnica, senza che a ciò corrisponda una reale ed
               un partecipante al raggruppamento.              effettiva qualificazione della proposta.

               L’ultimo comma dell’art. 104 puntualizza che, come   Tale  essendo  la posizione della giurisprudenza
               anticipato, nei soli casi in cui l’avvalimento (come   assolutamente  prevalente  nella  vigenza  del D.
               previsto dal comma 4) sia finalizzato a migliorare   lgs  50/2016,  va  rilevato  come  oggi  il  legislatore
               l’offerta,  non  è  consentito  che  partecipino  alla   non si ponga più esclusivamente nella prospettiva
               medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si   di  una  messa  a  disposizione  dei  soli  requisiti  di
               avvale delle risorse da essa messe a disposizione.  partecipazione,  avendo  nell’art.  104  del  d.lgs.
                                                               36/2023  contemplato  anche  la  possibilità  di  un
                                                               avvalimento “per migliorare la propria offerta” (cfr.
                   4.    L’avvalimento    “premiale”    tra    art. 104, co. 4), consistente nella “formalizzazione”
                       vecchio e nuovo codice: il divieto di   dell’avvalimento  premiale  puro,  ovvero  quello
                       applicazione retroattiva                adottato  non  esclusivamente  a  fini  partecipativi
                                                               bensì per  permettere  all’operatore  economico  di
               Visto  al  paragrafo  che  precede  in  cosa  consista   ottenere un punteggio maggiore nella valutazione
               l’avvalimento premiale, va detto che nella vigenza   della  propria  offerta  tecnica,  determinando  il
               del d.lgs. 50/2016, dove mancava la sua espressa   definitivo  superamento  del  divieto,  individuato
               previsione, tale possibilità era per lo più preclusa   nella precedente giurisprudenza, dell’avvalimento
               dalla giurisprudenza prevalente.                meramente  premiale  finalizzato  esclusivamente
                                                               alla maggior valorizzazione della propria proposta
               Secondo  la giurisprudenza  pronunciatasi  in   negoziale.
               vigenza  del  d.lgs.  50/2016,  infatti,  l’avvalimento
               “premiale” poteva essere consentito solo qualora   Come  correttamente  evidenziato  dalla  recente
               lo  scopo  principale  del  contratto  fosse  quello  di   giurisprudenza   formatasi   nella   vigenza   del
               ottenere  anche  (e  soprattutto)  dei  requisiti  di   previgente codice (TAR Campania, Napoli, Sez, III,
               “partecipazione”,  con  possibilità che  gli stessi,   04/08/2023  n.  4756),  tali  disposizioni  normative
               permettessero  poi  di realizzare  un  maggior   hanno  un  evidente  carattere  innovativo,  e  non
               punteggio  qualitativo  (ex  multis  Cds,  Sez.  V,  n.   interpretativo, per  cui non  può essere  predicata
               2526/2021)                                      la loro interpretazione retroattiva,  estesa  anche
               Invero,  la  ratio  della  tesi giurisprudenziale   alle gare già bandite e svolte sotto il regime del
               contraria si fondava sul rilievo che il mero prestito   pregresso codice appalti.

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