Page 28 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti Il Punto
alla libertà di stabilimento e di libera prestazione 4. Il caso della Regione Calabria
dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto L’attenzione dell’AGCM si è soffermata, inoltre,
idonea a ritardare e ostacolare ingiustificatamente sulla situazione degli affidamenti di TPL nella
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico Regione Calabria, che, a partire dall’anno 2015,
locale nel territorio di Roma Capitale tramite una ha fatto ricorso più volte all’istituto della proroga
procedura conforme alla normativa vigente e ai di emergenza ex articolo 5, paragrafo 5, del
principi concorrenziali in essa contenuti. Regolamento cit. degli affidamenti alle sei società
consortili attuali affidatarie.
Con riguardo all’illegittimità̀ di proroghe di questo
tipo, l’AGCM ricorda quanto più volte affermato Da ultimo, è intervenuto il decreto dirigenziale n.
dalla Corte Costituzionale, che, nel sottolineare 5300 del 14/04/2023, che ha disposto la proroga
come non sia consentito al legislatore regionale di emergenza fino al 30/6/2023 ex art. 5, par.
stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla 5, del Regolamento, eventualmente con opzione
scadenza di concessioni di servizio di trasporto per i trimestri successivi fino al 31/12/2023,
pubblico, in contrasto con i principi di temporaneità nelle more della predisposizione dell’ulteriore
delle concessioni stesse e di apertura del proroga che la Regione intenderebbe esercitare ai
mercato alla concorrenza, ha sottolineato che le sensi dell’articolo 24, comma 5 bis, del d.l. 4 del
proroghe dettano «vincoli all’entrata e incidono 27/1/2022 (fino al 31 dicembre 2026).
sullo svolgersi della concorrenza nel settore del
trasporto pubblico locale, determinando una L’AGCM ha così deciso di impugnare il suddetto
potenziale disparità di trattamento tra operatori decreto dinanzi al TAR Calabria in quanto darebbe
economici” (sentenza n. 16/2021, che richiama le luogo ad una illegittima proroga dell’affidamento
sentenze n. 2/2014, n. 123/2011 e n. 80/2006). del servizio, priva di alcuna base giuridica, in
Gli stessi principi sono stati enunciati anche dal contrasto con le norme a tutela della concorrenza.
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Consiglio di Stato nei medesimi termini» . L’atto di proroga viene giustificato dalla Regione
quale provvedimento di emergenza, essendo
Non avendo Roma Capitale dato riscontro entro risultata necessaria a causa del fatto che,
il termine fissato all’AGCM in ordine alle iniziative all’approssimarsi della scadenza della precedente
adottate per rimuovere le violazioni contestate, proroga (i.e. il 31 marzo 2023), non erano state
l’Autorità ha deliberato, nella riunione del 1° completate le procedure necessarie per l’adozione
agosto 2023, di proporre ricorso al TAR del Lazio della diversa proroga ai sensi dell’articolo 24,
contro la deliberazione di proroga . comma 5 bis, del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.
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5. Ma v. in senso contrario TAR Lazio sentenza 7/2/2020 n. 1680: «… non appare conferente alla fattispecie
in esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 13.1.2014, richiamata dall’AGCM nelle proprie
difese. Tale pronuncia, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che
prevedeva la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi
di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi fosse l’indicazione di un termine finale di cessazione
delle medesime, considerandola “una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i
principi generali, stabiliti dalla legislazione statale» (cfr. Corte cost. 13.1.2014, n. 2). V. anche Cons. Stato,
Sez. V, sentenza 7 settembre 2022, n. 7784.
6. L’AGCM ha già impugnato un precedente atto di proroga dell’affidamento ex art. 5 par. 5 del Reg.
1370/2007 disposto dal Comune di Roma in favore di ATAC spa con Deliberazione n. 2 del 16 gennaio
2018. Il TAR Lazio, sez. II, con sentenza del 7/2/2020 n. 1680 ha riconosciuto la legittimità della proroga
ritenendo sussistenti i presupposti giuridici e fattuali per il ricorso. Contro la sentenza è stato però proposto
appello dinanzi al Consiglio di Stato. Secondo il TAR occorre «… leggere il requisito “dell’imminenza del
pericolo di interruzione del servizio”, non solo avuto riguardo al solo elemento temporale dell’immediatezza
del verificarsi dell’evento al quale fare fronte e da scongiurare – vale a dire l’interruzione del servizio
pubblico di trasporto -, ma anche in un’ottica prognostica complessiva. L’Amministrazione competente
si trova, infatti, a dover affrontare una situazione di carattere eccezionale– nel caso di specie la crisi
finanziaria dell’azienda che gestisce il TPL - che ha presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti
dello specifico interesse pubblico da salvaguardare, vale a dire l’effettività del servizio per i fruitori dello
stesso – un servizio pubblico essenziale nella vita della collettività, a maggior ragion se costituita da una
città delle dimensioni di Roma….».
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