Page 28 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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               alla libertà di stabilimento e di libera prestazione   4. Il caso della Regione Calabria
               dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato
               sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto   L’attenzione  dell’AGCM  si  è  soffermata,  inoltre,
               idonea a ritardare e ostacolare ingiustificatamente   sulla  situazione  degli  affidamenti  di  TPL  nella
               l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  pubblico   Regione  Calabria,  che,  a  partire  dall’anno  2015,
               locale nel territorio di Roma Capitale tramite una   ha fatto ricorso più volte all’istituto della proroga
               procedura  conforme  alla  normativa  vigente  e  ai   di  emergenza  ex  articolo  5,  paragrafo  5,  del
               principi concorrenziali in essa contenuti.      Regolamento cit. degli affidamenti alle sei società
                                                               consortili attuali affidatarie.
               Con riguardo all’illegittimità̀ di proroghe di questo
               tipo,  l’AGCM  ricorda  quanto  più  volte  affermato   Da ultimo, è intervenuto il decreto dirigenziale n.
               dalla Corte Costituzionale, che, nel sottolineare   5300 del 14/04/2023, che ha disposto la proroga
               come  non  sia  consentito  al  legislatore  regionale   di  emergenza  fino  al  30/6/2023  ex  art.  5,  par.
               stabilire  il  rinnovo  o  la  proroga  automatica  alla   5,  del  Regolamento,  eventualmente  con  opzione
               scadenza di concessioni di servizio di trasporto   per  i  trimestri  successivi  fino  al  31/12/2023,
               pubblico, in contrasto con i principi di temporaneità   nelle  more  della  predisposizione  dell’ulteriore
               delle  concessioni  stesse  e  di  apertura  del   proroga che la Regione intenderebbe esercitare ai
               mercato  alla  concorrenza,  ha  sottolineato  che  le   sensi dell’articolo 24, comma 5 bis, del d.l. 4 del
               proroghe dettano  «vincoli  all’entrata  e  incidono   27/1/2022 (fino al 31 dicembre 2026).
               sullo  svolgersi  della  concorrenza  nel  settore  del
               trasporto pubblico locale, determinando una     L’AGCM  ha  così  deciso  di  impugnare  il  suddetto
               potenziale  disparità  di  trattamento  tra  operatori   decreto dinanzi al TAR Calabria in quanto darebbe
               economici” (sentenza n. 16/2021, che richiama le   luogo ad una illegittima proroga dell’affidamento
               sentenze n. 2/2014, n. 123/2011 e n. 80/2006).   del  servizio,  priva  di alcuna base  giuridica, in
               Gli  stessi  principi  sono  stati  enunciati  anche  dal   contrasto con le norme a tutela della concorrenza.
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               Consiglio di Stato nei medesimi termini» .      L’atto  di  proroga  viene  giustificato  dalla  Regione
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               Non  avendo  Roma  Capitale  dato  riscontro  entro   risultata  necessaria  a  causa  del  fatto  che,
               il termine fissato all’AGCM in ordine alle iniziative   all’approssimarsi della scadenza della precedente
               adottate  per  rimuovere  le  violazioni  contestate,   proroga (i.e. il 31 marzo 2023), non erano state
               l’Autorità  ha  deliberato,  nella  riunione  del  1°   completate le procedure necessarie per l’adozione
               agosto 2023, di proporre ricorso al TAR del Lazio   della  diversa  proroga  ai  sensi  dell’articolo  24,
               contro la deliberazione di proroga .            comma 5 bis, del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.
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               5. Ma v. in senso contrario TAR Lazio sentenza 7/2/2020 n. 1680: «… non appare conferente alla fattispecie
               in esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 13.1.2014, richiamata dall’AGCM nelle proprie
               difese.  Tale  pronuncia,  infatti,  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  di  una  norma  regionale  che
               prevedeva  la  possibilità,  per  gli  enti  locali,  di  reiterare  la  proroga  dei  contratti  dei  gestori  dei  servizi
               di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi fosse l’indicazione di un termine finale di cessazione
               delle medesime, considerandola “una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i
               principi generali, stabiliti dalla legislazione statale» (cfr. Corte cost. 13.1.2014, n. 2). V. anche Cons. Stato,
               Sez. V, sentenza 7 settembre 2022, n. 7784.
               6.  L’AGCM  ha  già  impugnato  un  precedente  atto  di  proroga  dell’affidamento  ex  art.  5  par.  5  del  Reg.
               1370/2007 disposto dal Comune di Roma in favore di ATAC spa con Deliberazione n. 2 del 16 gennaio
               2018. Il TAR Lazio, sez. II, con sentenza del 7/2/2020 n. 1680 ha riconosciuto la legittimità della proroga
               ritenendo sussistenti i presupposti giuridici e fattuali per il ricorso. Contro la sentenza è stato però proposto
               appello dinanzi al Consiglio di Stato. Secondo il TAR occorre «… leggere il requisito “dell’imminenza del
               pericolo di interruzione del servizio”, non solo avuto riguardo al solo elemento temporale dell’immediatezza
               del  verificarsi  dell’evento  al  quale  fare  fronte  e  da  scongiurare  –  vale  a  dire  l’interruzione  del  servizio
               pubblico  di  trasporto  -,  ma  anche  in  un’ottica  prognostica  complessiva.  L’Amministrazione  competente
               si  trova,  infatti,  a  dover  affrontare  una  situazione  di  carattere  eccezionale–  nel  caso  di  specie  la  crisi
               finanziaria dell’azienda che gestisce il TPL - che ha presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti
               dello specifico interesse pubblico da salvaguardare, vale a dire l’effettività del servizio per i fruitori dello
               stesso – un servizio pubblico essenziale nella vita della collettività, a maggior ragion se costituita da una
               città delle dimensioni di Roma….».

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