Page 30 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti Il Punto
che l’azione della pubblica amministrazione sia affidamenti con gara, nonostante siano medio
rispondente all’esigenza di tutela della concorrenza tempore intervenute delle censure di illegittimità̀
tra le imprese, rispettando i principi di libera sia da parte della Corte costituzionale (sentenza
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circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità, n. 16/2021) che della Corte dei conti .
non discriminazione e trasparenza (T.A.R. Veneto,
n. 218/2020; T.A.R. Puglia, n. 36/2020). L’Autorità̀ ha già in passato evidenziato come in
Italia sia particolarmente preoccupante «l’uso
In coerenza con tali principi, l’Autorità ha più estensivo dello strumento della proroga” degli
volte segnalato la problematicità delle attività affidamenti dei servizi di TPL su gomma, anche
amministrative riguardanti la gestione dei servizi ben oltre le condizioni concesse dal Regolamento
pubblici locali - in specie, del trasporto pubblico (CE) n. 1370/2007.
locale - che, lungi dall’interpretare in senso pro-
concorrenziale gli obblighi normativi imposti dalle L’autorità ha chiarito che, in settori «caratterizzati
norme di liberalizzazione avvicendatesi nel tempo, da una lunga durata degli affidamenti come quello
si sono estrinsecate nella proroga degli affidamenti del TPL (anche dieci o più anni, con possibilità̀
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e dei contratti di servizio in essere . di rinnovo) lo strumento della proroga dovrebbe
essere confinato a situazioni eccezionali non
L’ultima parola sul punto spetta dunque al Giudice altrimenti gestibili”, altrimenti “si prolungano nel
amministrativo. tempo, ben oltre la durata dei contratti, gestioni
inefficienti e c’è il rischio che aziende con una
situazione economico-finanziaria compromessa
5. Il caso della Regione Sicilia diventino ancora meno appetibili sul mercato».
Con segnalazione AS1902 del 18 luglio 2023, L’AGCM ritiene in definitiva che la Regione Siciliana
l’AGCM ha formulato alcune osservazioni, ai sensi abbia illegittimamente prorogato l’affidamento
dell’art. 21 L. n. 287/1990, in merito alle criticità dei servizi di TPL, limitandosi a pubblicare, sulla
concorrenziali nell’affidamento dei servizi di TPL Gazzetta Ufficiale dell’UE del 21 dicembre 20206,
nella Regione Sicilia a causa del mancato ricorso a l’Avviso di pre-informazione, pur disponendo -
procedure a evidenza pubblica. nel lungo periodo di decorrenza delle proroghe
in questione - di tutto il tempo necessario a
In Sicilia l’AGCM evidenzia, dal 2005, l’esistenza di svolgere le attività di competenza necessarie a
un sistema cristallizzato di proroghe dei contratti consentire un affidamento del servizio tramite
di affidamento provvisorio, stipulati con le stesse una modalità conforme alla normativa vigente e
imprese già concessionarie dei servizi ai sensi necessariamente idonea a garantire adeguati livelli
della legge n. 1822/1939 e della legge regionale di efficienza e opportuni benefici per la collettività
n. 10/1964. (in particolare, l’individuazione dei livelli minimi
delle prestazioni, le attività di pianificazione e
Tali contratti sono stati più volte prorogati, da programmazione, nonché lo stanziamento dei
ultimo fino al 31 agosto 2024, nelle more degli fondi necessari).
7. V. Segnalazione AS1494 - Regione Basilicata - Prosecuzione servizi di trasporto pubblico locale su
gomma del 23 febbraio 2018; AS1197 Schema di atto di regolazione in materia di gare del trasporto
pubblico locale del 30 aprile 2015, oltre al parere emesso nei confronti del Comune di Roma in data 7
febbraio 2018, Indagine conoscitiva IC47 – Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico
locale, del 1° giugno 2016).
8. V. Corte costituzionale sentenza n. 16/2021; Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione
siciliana, Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana (esercizio finanziario 2020) approvata
con Deliberazione n. 113/2022/GEST. In particolare, a seguito della declaratoria di incostituzionalità
dell’articolo 13, legge regionale n. 13/2019, i contratti di servizio interessati sono di fatto cessati in quanto
nulli, come evidenziato anche dalla Corte dei conti nel rilevare l’inapplicabilità dell’opzione di proroga ai
sensi dell’articolo 92, comma 4-ter, decreto-legge. n. 18 del 17/03/2020, esercitata dalla Regione Siciliana.
Conseguentemente, anche l’ultima proroga disposta, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento
(CE) n. 1370/2007 per ragioni di emergenza di fronte al rischio di interruzione del servizio, posando su
contratti di fatto caducati, è da ritenersi illegittima.
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