Page 30 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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               che  l’azione  della  pubblica  amministrazione  sia   affidamenti  con  gara,  nonostante  siano  medio
               rispondente all’esigenza di tutela della concorrenza   tempore intervenute delle censure di illegittimità̀
               tra le imprese, rispettando i principi di libera   sia da parte della Corte costituzionale (sentenza
                                                                                               8
               circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità,   n. 16/2021) che della Corte dei conti .
               non discriminazione e trasparenza (T.A.R. Veneto,
               n. 218/2020; T.A.R. Puglia, n. 36/2020).        L’Autorità̀  ha  già  in  passato  evidenziato  come  in
                                                               Italia sia particolarmente preoccupante «l’uso
               In  coerenza  con  tali  principi,  l’Autorità  ha  più   estensivo  dello  strumento  della  proroga”  degli
               volte  segnalato  la  problematicità  delle  attività   affidamenti  dei  servizi  di  TPL  su  gomma,  anche
               amministrative riguardanti la gestione dei servizi   ben oltre le condizioni concesse dal Regolamento
               pubblici  locali  -  in  specie,  del  trasporto  pubblico   (CE) n. 1370/2007.
               locale - che, lungi dall’interpretare in senso pro-
               concorrenziale gli obblighi normativi imposti dalle   L’autorità ha chiarito che, in settori «caratterizzati
               norme di liberalizzazione avvicendatesi nel tempo,   da una lunga durata degli affidamenti come quello
               si sono estrinsecate nella proroga degli affidamenti   del  TPL  (anche  dieci  o  più  anni,  con  possibilità̀
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               e dei contratti di servizio in essere .         di rinnovo) lo strumento della proroga dovrebbe
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               L’ultima parola sul punto spetta dunque al Giudice   altrimenti gestibili”, altrimenti “si prolungano nel
               amministrativo.                                 tempo, ben oltre la durata dei contratti, gestioni
                                                               inefficienti  e  c’è  il  rischio  che  aziende  con  una
                                                               situazione  economico-finanziaria  compromessa
                   5. Il caso della Regione Sicilia            diventino ancora meno appetibili sul mercato».

               Con  segnalazione  AS1902  del  18  luglio  2023,   L’AGCM ritiene in definitiva che la Regione Siciliana
               l’AGCM ha formulato alcune osservazioni, ai sensi   abbia  illegittimamente  prorogato  l’affidamento
               dell’art. 21 L. n. 287/1990, in merito alle criticità   dei servizi di TPL, limitandosi a pubblicare, sulla
               concorrenziali  nell’affidamento  dei  servizi  di  TPL   Gazzetta Ufficiale dell’UE del 21 dicembre 20206,
               nella Regione Sicilia a causa del mancato ricorso a   l’Avviso  di  pre-informazione,  pur  disponendo  -
               procedure a evidenza pubblica.                  nel  lungo  periodo  di  decorrenza  delle  proroghe
                                                               in  questione  -  di  tutto  il  tempo  necessario  a
               In Sicilia l’AGCM evidenzia, dal 2005, l’esistenza di   svolgere  le  attività  di  competenza  necessarie  a
               un sistema cristallizzato di proroghe dei contratti   consentire  un  affidamento  del  servizio  tramite
               di affidamento provvisorio, stipulati con le stesse   una  modalità  conforme  alla  normativa  vigente  e
               imprese  già  concessionarie  dei  servizi  ai  sensi   necessariamente idonea a garantire adeguati livelli
               della legge n. 1822/1939 e della legge regionale   di efficienza e opportuni benefici per la collettività
               n. 10/1964.                                     (in particolare, l’individuazione dei livelli minimi
                                                               delle  prestazioni,  le  attività  di  pianificazione  e
               Tali contratti sono stati più volte prorogati, da   programmazione, nonché lo stanziamento dei
               ultimo  fino  al  31  agosto  2024,  nelle  more  degli   fondi necessari).






               7.  V.  Segnalazione  AS1494  -  Regione  Basilicata  -  Prosecuzione  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  su
               gomma  del  23  febbraio  2018;  AS1197  Schema  di  atto  di  regolazione  in  materia  di  gare  del  trasporto
               pubblico locale del 30 aprile 2015, oltre al parere emesso nei confronti del Comune di Roma in data 7
               febbraio 2018, Indagine conoscitiva IC47 – Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico
               locale, del 1° giugno 2016).
               8.  V.  Corte  costituzionale  sentenza  n.  16/2021;  Corte  dei  conti  -  Sezione  di  controllo  per  la  Regione
               siciliana,  Verifica  del  rendiconto  generale  della  Regione  siciliana  (esercizio  finanziario  2020)  approvata
               con Deliberazione n.  113/2022/GEST. In particolare,  a  seguito della declaratoria  di incostituzionalità
               dell’articolo 13, legge regionale n. 13/2019, i contratti di servizio interessati sono di fatto cessati in quanto
               nulli, come evidenziato anche dalla Corte dei conti nel rilevare l’inapplicabilità dell’opzione di proroga ai
               sensi dell’articolo 92, comma 4-ter, decreto-legge. n. 18 del 17/03/2020, esercitata dalla Regione Siciliana.
               Conseguentemente, anche l’ultima proroga disposta, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento
               (CE) n. 1370/2007 per ragioni di emergenza di fronte al rischio di interruzione del servizio, posando su
               contratti di fatto caducati, è da ritenersi illegittima.

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