Page 29 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto Mediappalti
Per contro l’AGCM ritiene insussistenti le circostanze chiedendo espressamente che l’ente sia in grado di
eccezionali richieste dall’art. 5 par. 5 cit., attesa dimostrare la presenza di circostanze eccezionali
la perdurante inerzia dell’Amministrazione che materialmente impediscono l’aggiudicazione
regionale nello svolgimento della procedura ad del contratto di servizio in conformità a quanto
evidenza pubblica prodromica all’aggiudicazione previsto dal Regolamento.
del servizio, ingiustificabile a fronte del tempo
trascorso. Secondo l’AGCM, in altri termini, il conteggio
complessivo dei periodi di proroga del servizio,
Né la scelta della Regione parrebbe giustificata, per verificare il rispetto del limite massimo
secondo l’AGCM, in ragione dell’impossibilità previsto dall’art. 5, par. 5, del regolamento, deve
di ottemperare tempestivamente agli obblighi tener conto di tutti i periodi di prolungamento
imposti dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. n. dell’affidamento del servizio, a partire dalla data
201/2022, in vigore già dal 31 dicembre 2022. Al dell’entrata in vigore dello stesso.
riguardo, infatti, l’Autorità ricorda che l’art. 14,
commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 201/2022 si
applica al settore già da tempo e che «La portata
generale della disciplina e le esigenze di rispetto Secondo l’AGCM la necessità di dare
della stessa valgono, dunque, per tutti gli enti attuazione agli adempimenti previsti
competenti che, nell’affidamento dei servizi in dal D.lgs. 201/2022 non è motivazione
questione, sono tenuti a conformarsi alle predette sufficiente a legittimare il ricorso alla
regole che presiedono alla tutela e la promozione proroga emergenziale dei servizi
della concorrenza (cfr. articolo 1, comma 3, del
d.lgs. n. 201/2022).».
Peraltro, la circostanza secondo cui in Calabria Ciò che anche in questo caso contesta inoltre
siano stati già espletati gli atti prodromici l’Agcm è, oltre alla violazione o falsa applicazione
all’affidamento con gara rappresenta un elemento delle norme a tutela della concorrenza e del
che conferma l’illegittimità e infondatezza della mercato, la violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
proroga in questione (nella specie, è stato in materia di libertà di stabilimento e di libera
pubblicato in GUUE l’avviso di pre-informazione prestazione dei servizi, in relazione all’immotivata
ex art. 7 del Regolamento cit., nonché la relazione estensione della durata dell’affidamento.
sulle ragioni e la sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo sulla forma di Con riguardo a tale ultimo aspetto l’AGCM ricorda
affidamento prescelta ex articolo 34 del D.L. n. quanto ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo
170/2012 e lo Schema di avviso pubblico per la cui devono considerarsi restrizioni alla libertà di
manifestazione di interesse). stabilimento e alla libera prestazione di servizi
tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano
Quanto alla portata temporale della disposizione meno interessante l’esercizio della libertà garantita
di cui all’art. 5 cit., la Regione avrebbe violato il dagli articoli 49 e 56 T.F.U.E.
divieto di oltrepassare, per la disposta proroga, i
due anni previsto dalla stessa norma. Tale limite Secondo una giurisprudenza costante, «le
temporale è – ribadisce l’AGCM - logicamente restrizioni alla libertà di stabilimento possono
da interpretarsi in relazione all’intero periodo essere ammesse solo a condizione, in primo
nel quale è consentito invocare il ricorso al luogo, di essere giustificate da un motivo
provvedimento di estensione della durata dei imperativo di interesse generale e, in secondo
contratti per ovviare al rischio di interruzione del luogo, di rispettare il principio di proporzionalità,
servizio in attesa dell’aggiudicazione di un nuovo il che implica che esse siano idonee a garantire,
affidamento, richiamando sul punto il Consiglio in modo coerente e sistematico, la realizzazione
di Stato (sentenza 13 settembre 2021 n. 6268; dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto
Corte di Giustizia UE 21 marzo 2019, cause riunite necessario per conseguirlo» (cfr. Corte di Giustizia,
C-350-351/17 e 20 giugno 2019, causa C-322/18) 8 giugno 2023, causa C-50/21,- Prestige and
e la stessa Comunicazione interpretativa della Limousine SL).
Commissione europea sopra cit..
Quest’ultima ribadirebbe l’importanza del requisito Nello stesso senso, la giurisprudenza
di eccezionalità legato all’esercizio di tale opzione, amministrativa ha da tempo rilevato l’esigenza
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