Page 29 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Per contro l’AGCM ritiene insussistenti le circostanze   chiedendo espressamente che l’ente sia in grado di
               eccezionali richieste dall’art. 5 par. 5 cit., attesa   dimostrare la presenza di circostanze eccezionali
               la   perdurante  inerzia  dell’Amministrazione  che materialmente impediscono l’aggiudicazione
               regionale nello svolgimento della procedura ad   del  contratto  di  servizio  in  conformità  a  quanto
               evidenza pubblica prodromica all’aggiudicazione   previsto dal Regolamento.
               del  servizio,  ingiustificabile  a  fronte  del  tempo
               trascorso.                                      Secondo  l’AGCM,  in  altri  termini,  il  conteggio
                                                               complessivo  dei  periodi  di  proroga  del  servizio,
               Né  la  scelta  della  Regione  parrebbe  giustificata,   per  verificare  il  rispetto  del  limite  massimo
               secondo l’AGCM, in ragione dell’impossibilità   previsto dall’art. 5, par. 5, del regolamento, deve
               di  ottemperare  tempestivamente  agli  obblighi   tener  conto  di  tutti  i  periodi  di  prolungamento
               imposti dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. n.   dell’affidamento del servizio, a partire dalla data
               201/2022, in vigore già dal 31 dicembre 2022. Al   dell’entrata in vigore dello stesso.
               riguardo,  infatti,  l’Autorità  ricorda  che  l’art.  14,
               commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 201/2022 si
               applica al settore già da tempo e che «La portata
               generale della disciplina e le esigenze di rispetto   Secondo l’AGCM la necessità di dare
               della  stessa  valgono,  dunque,  per  tutti  gli  enti   attuazione agli adempimenti previsti
               competenti  che,  nell’affidamento  dei  servizi  in   dal D.lgs. 201/2022 non è motivazione
               questione, sono tenuti a conformarsi alle predette   sufficiente a legittimare il ricorso alla
               regole che presiedono alla tutela e la promozione   proroga emergenziale dei servizi
               della  concorrenza  (cfr.  articolo  1,  comma  3,  del
               d.lgs. n. 201/2022).».

               Peraltro,  la  circostanza  secondo  cui  in  Calabria   Ciò  che  anche  in  questo  caso  contesta  inoltre
               siano  stati  già  espletati  gli  atti  prodromici   l’Agcm è, oltre alla violazione o falsa applicazione
               all’affidamento con gara rappresenta un elemento   delle norme a tutela della concorrenza e del
               che  conferma  l’illegittimità  e  infondatezza  della   mercato, la violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
               proroga  in  questione  (nella  specie,  è  stato   in materia di libertà di stabilimento e di libera
               pubblicato  in  GUUE  l’avviso  di  pre-informazione   prestazione dei servizi, in relazione all’immotivata
               ex art. 7 del Regolamento cit., nonché la relazione   estensione della durata dell’affidamento.
               sulle  ragioni  e  la  sussistenza  dei  requisiti
               previsti  dall’ordinamento  europeo  sulla  forma  di   Con riguardo a tale ultimo aspetto l’AGCM ricorda
               affidamento  prescelta  ex  articolo  34  del  D.L.  n.   quanto  ribadito  dalla  Corte  di  Giustizia,  secondo
               170/2012 e lo Schema di avviso pubblico per la   cui  devono  considerarsi  restrizioni  alla  libertà  di
               manifestazione di interesse).                   stabilimento  e  alla  libera  prestazione  di  servizi
                                                               tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano
               Quanto alla portata temporale della disposizione   meno interessante l’esercizio della libertà garantita
               di cui all’art. 5 cit., la Regione avrebbe violato il   dagli articoli 49 e 56 T.F.U.E.
               divieto di oltrepassare, per la disposta proroga, i
               due anni previsto dalla stessa norma. Tale limite   Secondo  una  giurisprudenza  costante,  «le
               temporale è – ribadisce l’AGCM - logicamente    restrizioni  alla  libertà  di  stabilimento  possono
               da interpretarsi in relazione all’intero periodo   essere  ammesse  solo  a  condizione,  in  primo
               nel  quale  è  consentito  invocare  il  ricorso  al   luogo,  di  essere  giustificate  da  un  motivo
               provvedimento  di  estensione  della  durata  dei   imperativo di interesse generale e, in secondo
               contratti per ovviare al rischio di interruzione del   luogo, di rispettare il principio di proporzionalità,
               servizio in attesa dell’aggiudicazione di un nuovo   il che implica che esse siano idonee a garantire,
               affidamento,  richiamando  sul  punto  il  Consiglio   in  modo  coerente  e  sistematico,  la  realizzazione
               di  Stato  (sentenza  13  settembre  2021  n.  6268;   dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto
               Corte di Giustizia UE 21 marzo 2019, cause riunite   necessario per conseguirlo» (cfr. Corte di Giustizia,
               C-350-351/17 e 20 giugno 2019, causa C-322/18)   8  giugno  2023,  causa  C-50/21,-  Prestige  and
               e  la  stessa  Comunicazione  interpretativa  della   Limousine SL).
               Commissione europea sopra cit..
               Quest’ultima ribadirebbe l’importanza del requisito   Nello  stesso  senso,  la  giurisprudenza
               di eccezionalità legato all’esercizio di tale opzione,   amministrativa ha da tempo rilevato l’esigenza

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