Page 23 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                                                               Infatti,  se  con  l’avvalimento  l’impresa  ausiliaria
                 Secondo la recente giurisprudenza             mette  a  disposizione dell’impresa  ausiliata  i
                    (TAR Campania, Napoli, Sez, III,           requisiti  speciali  di  partecipazione  di  cui  questa
                    04/08/2023 n. 4756), in merito             risulta carente  e  le connesse  risorse  aziendali,
                 all’avvalimento premiale “puro” di            allora non può escludersi che l’impresa ausiliata,
                                                               nella formulazione della offerta tecnica, utilizzi le
                 cui all’art. 104, co. 4, d.lgs. 36/2023,      medesime risorse, di cui può e deve disporre nella
                tali disposizioni normative hanno un           fase di esecuzione del contratto proprio sulla base
                evidente carattere innovativo, e non           del rapporto di avvalimento, al fine di comporre una
               interpretativo, per cui non può essere          proposta tecnica che possa essere maggiormente
                  predicata la loro interpretazione            apprezzata dalla Stazione appaltante e conseguire
               retroattiva, estesa anche alle gare già         i punteggi premiali previsti.
                 bandite e svolte sotto il regime del          Il TAR Campania ha dunque concluso affermando
                      pregresso codice appalti.                che  <<Tale  elaborazione  risulta  coerente  con
                                                               l’impostazione  dell’art.  89  del  d.lgs.  n.  50/2016
                                                               (espressamente  richiamato  dal  par.  3  dell’avviso
                                                               e applicabile alla procedura in questione, svoltasi
               La contraria opzione comporterebbe quantomeno   nel vigore del citato decreto), tuttavia modificata
               una  lesione della  par  condicio dei concorrenti,   dal  nuovo  art.  104  del  d.lgs.  n.  36/2023  (non
               avendo  la stazione appaltante  regolato  la gara   applicabile  ratione  temporis  alla  procedura)  che,
               con riferimento espresso nella lex specialis all’art.   innovando  e  non  meramente  interpretando  la
               89 del D. Lgs 50/2016, ed ai connessi limiti  con   previgente  disciplina, consente  l’avvalimento
               cui lo stesso è stato applicato nel diritto vivente,   premiale puro ovvero l’avvalimento finalizzato non
               disciplina sulla base della quale tutti i concorrenti   alla partecipazione ma all’esclusivo conseguimento
               hanno calibrato la propria offerta.             delle risorse necessarie all’attribuzione di punteggi
               Ancor  più recentemente,  la  giurisprudenza  ha   incrementali,  sia pure  con  il limite  partecipativo
               ribadito il principio di irretroattività dell’avvalimento   previsto  dalla  medesima  disposizione  quale
               premiale  nella  vigenza  del  vecchio  codice,   opportuno  temperamento  a  tutela  dei rapporti
               affermando  che  <<la  giurisprudenza  esclude   concorrenziali>>.
               l’ammissibilità  dell’avvalimento  meramente
               premiale, utilizzato dal concorrente già in possesso
               dei requisiti di partecipazione, all’unico ed esclusivo
               fine  di  disporre  di  ulteriori  elementi  da  spendere
               nell’ambito  dell’offerta  tecnica  e  di  conseguire
               il  relativo  punteggio  premiale;  la  medesima
               giurisprudenza  ammette  invece  l’avvalimento
               premiale da parte del concorrente che non sia già
               in possesso dei requisiti di partecipazione, al fine
               di disporre sia dei citati requisiti sia dei correlati
               elementi  utili  a  comporre  l’offerta  tecnica  e  a
               costituire oggetto di valutazione (cfr. Consiglio di
               Stato, sez. V, 9 febbraio 2023, n. 1449, Consiglio di
               Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526, Consiglio di
               Stato, sez. V, 17 settembre 2021, n. 6347). In tal
               caso il ricorso all’avvalimento risulta conforme alle
               caratteristiche  strutturali  e  funzionali  dell’istituto
               e  alla  sua  logica  pro  concorrenziale,  operando  a
               favore  non  dell’operatore  economico  che  miri
               esclusivamente   alla   maggiore   valorizzazione
               della  propria  offerta  ma  di  quello  che,  privo  dei
               requisiti  di  partecipazione,  disponga  delle  risorse
               messe  a  disposizione  per  meglio  articolare  la
               propria offerta>> (TAR Campania, Salerno, Sez. I,
               19/9/2023, n. 2014).

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