Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               secondo le modalità di affidamento ordinarie, non   L’Autorità  ritiene,  tuttavia,  non  condivisibili  le
               è  stata  materialmente  possibile.  La  previsione   argomentazioni prodotte a riguardo giacché
               continua  a  lasciare  comunque  ampio  spazio   gli  impedimenti  addotti  a  giustificazione  della
               all’interprete, che, nel caso dell’Antitrust, propende   proroga  «appaiono  semmai  riconducibili  al  non
               per una interpretazione assai rigorosa e restrittiva   tempestivo  avvio  delle  attività  prodromiche
               del  concetto  di  «materiale  impossibilità»,  come   all’affidamento  del  servizio  di  trasporto  pubblico
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               emerge dalle segnalazioni qui in esame .        locale». L’Antitrust evidenzia che, a fine dicembre
                                                               2022, erano già state utilizzate tutte le proroghe
                                                               consentite dall’emergenza «Covid-19» ex articolo
                 L’affidamento diretto di emergenza            92, comma 4-ter, del D.L. n. 18/2020, così come
                                                               era stata già esercitata la facoltà di prorogare il
                 dei servizi può essere ripetuto per           contratto in via emergenziale ex art. 5, par. 5, del
               una durata totale superiore al biennio          Regolamento (CE) n. 1370/2007.
                solo in caso di comprovata materiale
                impossibilità di affidare i servizi con        Ne consegue, a parere dell’Autorità, che la
                        le procedure ordinarie                 deliberazione  di  una  proroga  ulteriore  «…  non
                                                               trova  fondamento  in  alcuna  base  giuridica
                                                               dell’ordinamento   vigente   che   legittimi   la
                                                               prosecuzione  del  rapporto  contrattuale,  né  può
                                                               considerarsi legittima  semplicemente  in ragione
                   3. Il caso del Comune di Roma               dell’impossibilità  per  l’Ente  di  ottemperare
                                                               tempestivamente agli obblighi imposti dalla nuova
               Con segnalazione AS1910, l’Autorità Antitrust ha   disciplina  di  cui  al  d.lgs.  n.  201/2022,  in  vigore
               rilevato  la  presenza  di  diversi  profili  di  criticità   già  dal  31  dicembre  2022».  Osserva,  l’AGCM,
               concorrenziale nella deliberazione n. 107 del 31   infatti, che Roma Capitale avrebbe dovuto iniziare
               marzo 2023, con la quale il Comune di Roma ha   a espletare le attività prodromiche all’affidamento
               ulteriormente  prorogato,  fino  al  dicembre  2023,   del  servizio ben prima dell’entrata in  vigore del
               la  durata  dei  vigenti  contratti  di  servizio  con  il   D.Lgs.  n.  201/2022.  Né  la  conclusione  in  tempi
               gestore  attuale  (ATAC  spa)  per  la  gestione  del   recenti della procedura di concordato preventivo di
               TPL e dei servizi complementari (di gestione della   ATAC potrebbe far venire meno l’obbligo normativo
               sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio   di illustrazione delle ragioni del mancato ricorso al
               e  dei  parcheggi  in  struttura  o  in  superficie  fuori   mercato.
               sede stradale).
                                                               L’Authority  valuta  pertanto  illegittima  la  proroga
               La  proroga  viene  giustificata  da  Roma  Capitale   dell’affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio TPL e
               sulla base della mera necessità di riorganizzare le   dei servizi complementari. La violazione riguarda
               attività alla luce delle novità normative intervenute   non solo le norme antitrust in quanto la proroga
               con il D.Lgs. n. 201/2022 cit..                 in esame  configurerebbe, altresì, una restrizione





               4. Nello stesso senso il Consiglio di Stato (sentenza 13/9/2021 n. 6268), il quale, nel ricordare il limite
               temporale  massimo di due  anni previsto  dall’art. 5,  par.5, del Regolamento n.  1370/2007, ha  ritenuto
               illegittima la  terza  proroga  delle  concessioni  al  suo  esame,  scadute  nel  novembre  2018,  «in  quanto  –
               sommata  alle  precedenti  due  consecutive  –  ha  determinato  il  superamento  della  durata  massima  di
               due anni, avendo l’Amministrazione provinciale già esercitato la medesima possibilità di prolungamento
               contrattuale con le deliberazioni n. 1097 del 23 ottobre 2018 e n. 928 del 12 novembre 2019». Ancora, si
               osserva che la norma in esame «appare chiara nel riferire il suddetto limite temporale all’intero «periodo» in
               relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono prorogati. Oltre alla lettera della disposizione, depone
               nel  senso  anzidetto  anche  il  fondamento  ‘emergenziale’  della  previsione:  il  Considerando  n.  24  indica
               chiaramente che, qualora si verifichi il rischio di interruzione della fornitura di servizi di trasporto pubblico
               passeggeri, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure di emergenza «a breve termine» in
               attesa dell’aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico. Più in generale il considerando 15
               del regolamento recita che «i contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato per
               un periodo più lungo del necessario, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della
               concorrenza. Per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la qualità
               dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata.».

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