Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto Mediappalti
secondo le modalità di affidamento ordinarie, non L’Autorità ritiene, tuttavia, non condivisibili le
è stata materialmente possibile. La previsione argomentazioni prodotte a riguardo giacché
continua a lasciare comunque ampio spazio gli impedimenti addotti a giustificazione della
all’interprete, che, nel caso dell’Antitrust, propende proroga «appaiono semmai riconducibili al non
per una interpretazione assai rigorosa e restrittiva tempestivo avvio delle attività prodromiche
del concetto di «materiale impossibilità», come all’affidamento del servizio di trasporto pubblico
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emerge dalle segnalazioni qui in esame . locale». L’Antitrust evidenzia che, a fine dicembre
2022, erano già state utilizzate tutte le proroghe
consentite dall’emergenza «Covid-19» ex articolo
L’affidamento diretto di emergenza 92, comma 4-ter, del D.L. n. 18/2020, così come
era stata già esercitata la facoltà di prorogare il
dei servizi può essere ripetuto per contratto in via emergenziale ex art. 5, par. 5, del
una durata totale superiore al biennio Regolamento (CE) n. 1370/2007.
solo in caso di comprovata materiale
impossibilità di affidare i servizi con Ne consegue, a parere dell’Autorità, che la
le procedure ordinarie deliberazione di una proroga ulteriore «… non
trova fondamento in alcuna base giuridica
dell’ordinamento vigente che legittimi la
prosecuzione del rapporto contrattuale, né può
considerarsi legittima semplicemente in ragione
3. Il caso del Comune di Roma dell’impossibilità per l’Ente di ottemperare
tempestivamente agli obblighi imposti dalla nuova
Con segnalazione AS1910, l’Autorità Antitrust ha disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in vigore
rilevato la presenza di diversi profili di criticità già dal 31 dicembre 2022». Osserva, l’AGCM,
concorrenziale nella deliberazione n. 107 del 31 infatti, che Roma Capitale avrebbe dovuto iniziare
marzo 2023, con la quale il Comune di Roma ha a espletare le attività prodromiche all’affidamento
ulteriormente prorogato, fino al dicembre 2023, del servizio ben prima dell’entrata in vigore del
la durata dei vigenti contratti di servizio con il D.Lgs. n. 201/2022. Né la conclusione in tempi
gestore attuale (ATAC spa) per la gestione del recenti della procedura di concordato preventivo di
TPL e dei servizi complementari (di gestione della ATAC potrebbe far venire meno l’obbligo normativo
sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio di illustrazione delle ragioni del mancato ricorso al
e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori mercato.
sede stradale).
L’Authority valuta pertanto illegittima la proroga
La proroga viene giustificata da Roma Capitale dell’affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio TPL e
sulla base della mera necessità di riorganizzare le dei servizi complementari. La violazione riguarda
attività alla luce delle novità normative intervenute non solo le norme antitrust in quanto la proroga
con il D.Lgs. n. 201/2022 cit.. in esame configurerebbe, altresì, una restrizione
4. Nello stesso senso il Consiglio di Stato (sentenza 13/9/2021 n. 6268), il quale, nel ricordare il limite
temporale massimo di due anni previsto dall’art. 5, par.5, del Regolamento n. 1370/2007, ha ritenuto
illegittima la terza proroga delle concessioni al suo esame, scadute nel novembre 2018, «in quanto –
sommata alle precedenti due consecutive – ha determinato il superamento della durata massima di
due anni, avendo l’Amministrazione provinciale già esercitato la medesima possibilità di prolungamento
contrattuale con le deliberazioni n. 1097 del 23 ottobre 2018 e n. 928 del 12 novembre 2019». Ancora, si
osserva che la norma in esame «appare chiara nel riferire il suddetto limite temporale all’intero «periodo» in
relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono prorogati. Oltre alla lettera della disposizione, depone
nel senso anzidetto anche il fondamento ‘emergenziale’ della previsione: il Considerando n. 24 indica
chiaramente che, qualora si verifichi il rischio di interruzione della fornitura di servizi di trasporto pubblico
passeggeri, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure di emergenza «a breve termine» in
attesa dell’aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico. Più in generale il considerando 15
del regolamento recita che «i contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato per
un periodo più lungo del necessario, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della
concorrenza. Per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la qualità
dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata.».
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