Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
P. 19
Il Punto Mediappalti
Tuttavia, prima di dette pronunce, il Legislatore all’ausiliaria, si pongono con questa in un rapporto
europeo già aveva avuto modo di affrontare di controllo ex art. 2359 c.c..
l’istituto con l’art. 3, par. n. 3 della Direttiva servizi
32/50/CEE che, solo per la capacità economico- Vi era inoltre la limitazione del ricorso all’istituto
finanziaria, disponeva che “qualora per giustificati dell’avvalimento rispetto ai lavori pubblici, in cui
motivi il prestatore non sia in grado di presentare era possibile ricorrere ad una sola ausiliaria per
le referenze richieste dall’amministrazione è ogni categoria di qualificazione (c.d. divieto di
ammesso a provare la propria capacità economica avvalimento plurimo). Tuttavia, detta limitazione
e finanziaria mediante qualsiasi altro documento poteva essere derogata allorquando la stazione
che l’amministrazione stessa ritenga appropriato”; appaltante – in virtù dell’importo della procedura
ancora, analogamente il successivo art. 32 ovvero della specificità delle prestazioni –
prevedeva, per la dimostrazione della capacità ammetteva il ricorso a più ausiliarie attraverso
tecnica, “l’indicazione dei tecnici o degli organismi apposita previsione nel bando di gara. Restava
tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano fermo il divieto c.d. avvalimento frazionato
o non facciano direttamente capo al prestatore di rispetto ai singoli requisiti economico-finanziari e
servizi, e in particolare di quelli responsabili per il tecnico organizzativi ex art. 40, comma 3, lett. b),
controllo della qualità”. che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in
quella categoria (cfr. Corte di Giustizia C-94/2012
L’impostazione affermatasi nei casi Holst Italia e con cui è stato dichiarato il contrasto della norma
Bellast Nedam Group è stata poi recepita dalle italiana con la disciplina europea).
Direttive 17/2004 e 18/2004 secondo cui: i)
l’avvalimento può riguardare qualsiasi requisito Ulteriore limitazione consisteva nel fatto che
di natura tecnico-organizzativa o economico- l’impresa ausiliaria potesse prestare i propri
finanziaria; ii) il concorrente può avvalersi requisiti solo ed esclusivamente a favore di un
anche per intero di un requisito non posseduto; unico concorrente (c.d. principio di esclusività),
la dimostrazione del possesso dei requisiti si che ha tuttavia subito delle deroghe laddove in
estrinseca anzitutto nella prova che l’ausiliaria ha sede di prassi applicativa laddove erano richiesti
assunto lo specifico obbligo di porre a disposizione requisiti tecnici relativamente al possesso di
dell’ausiliata le risorse correlate alla dichiarazione particolari attrezzature non facilmente reperibili e
di avvalimento; iii) l’accordo di avvalimento deve pertanto, più concorrenti possono avvalersi della
riguardare una determinata gara e può essere usato stessa ausiliaria fino al numero massimo previsto
per dimostrare i requisiti necessari all’iscrizione ad nella lex specialis.
un sistema di qualificazione a condizione che detto
accordo intervenga tra imprese che fanno parte Successivamente, con l’entrata in vigore del
del medesimo gruppo societario (la limitazione d.lgs. 50/2016, sono stati ampliati gli orizzonti
ai legami infragruppo non opera, tuttavia, per i applicativi dell’avvalimento. L’articolo 89, comma
settori speciali). 1, del previgente Codice dei contratti prevedeva
infatti che: “l’operatore economico, singolo o
raggruppamento di cui all’articolo 45, per un
2. L’introduzione dell’avvalimento determinato appalto, può soddisfare la richiesta
nell’ordinamento nazionale relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale
L’introduzione nel nostro ordinamento di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c),
dell’avvalimento è avvenuta con il d.lgs. necessari per partecipare ad una procedura di
163/2006, con il quale il legislatore si è premurato gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di
di tutelare principalmente la posizione della cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti
stazione appaltante in caso di ricorso all’istituto di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi
in questione, rafforzando i principi di trasparenza delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
e concorrenzialità, al fine di prevenire rischi al raggruppamento, a prescindere dalla natura
d’inquinamento delle gare, in particolare giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per
prevedendo un divieto per l’ausiliaria di partecipare quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei
– sia a titolo individuale sia quale componente di titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII,
R.T.I. o di consorzio – alla medesima gara in cui parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
ella presti altresì i suoi requisiti. Detto divieto si pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia
estendeva anche a quelle imprese che, rispetto avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
19