Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Tuttavia,  prima  di dette  pronunce,  il Legislatore   all’ausiliaria, si pongono con questa in un rapporto
               europeo  già  aveva  avuto  modo  di  affrontare   di controllo ex art. 2359 c.c..
               l’istituto con l’art. 3, par. n. 3 della Direttiva servizi
               32/50/CEE  che,  solo  per  la  capacità  economico-  Vi era inoltre la limitazione del ricorso all’istituto
               finanziaria, disponeva che “qualora per giustificati   dell’avvalimento  rispetto ai lavori pubblici,  in cui
               motivi il prestatore non sia in grado di presentare   era  possibile ricorrere  ad  una  sola  ausiliaria  per
               le  referenze  richieste  dall’amministrazione  è   ogni  categoria  di  qualificazione  (c.d.  divieto di
               ammesso a provare la propria capacità economica   avvalimento  plurimo).  Tuttavia,  detta  limitazione
               e  finanziaria  mediante  qualsiasi  altro  documento   poteva  essere  derogata  allorquando  la  stazione
               che l’amministrazione stessa ritenga appropriato”;   appaltante – in virtù dell’importo della procedura
               ancora,  analogamente  il successivo  art.  32   ovvero  della  specificità  delle  prestazioni  –
               prevedeva,  per la dimostrazione della capacità   ammetteva  il ricorso  a  più  ausiliarie  attraverso
               tecnica, “l’indicazione dei tecnici o degli organismi   apposita  previsione  nel bando  di gara.  Restava
               tecnici,  a  prescindere  dal  fatto  che  essi  facciano   fermo  il  divieto  c.d.  avvalimento  frazionato
               o non facciano direttamente capo al prestatore di   rispetto ai singoli requisiti economico-finanziari e
               servizi, e in particolare di quelli responsabili per il   tecnico organizzativi ex art. 40, comma 3, lett. b),
               controllo della qualità”.                      che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in
                                                               quella categoria (cfr. Corte di Giustizia C-94/2012
               L’impostazione  affermatasi  nei  casi  Holst Italia  e   con cui è stato dichiarato il contrasto della norma
               Bellast  Nedam  Group  è  stata  poi recepita  dalle   italiana con la disciplina europea).
               Direttive  17/2004  e  18/2004  secondo  cui:  i)
               l’avvalimento  può  riguardare  qualsiasi  requisito   Ulteriore  limitazione  consisteva  nel  fatto  che
               di natura  tecnico-organizzativa  o  economico-  l’impresa  ausiliaria  potesse  prestare  i propri
               finanziaria;  ii)  il  concorrente  può  avvalersi   requisiti  solo  ed  esclusivamente  a  favore  di  un
               anche  per  intero  di  un  requisito  non  posseduto;   unico concorrente  (c.d.  principio di esclusività),
               la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  si   che  ha  tuttavia  subito delle deroghe  laddove  in
               estrinseca anzitutto nella prova che l’ausiliaria ha   sede  di prassi  applicativa  laddove  erano  richiesti
               assunto lo specifico obbligo di porre a disposizione   requisiti  tecnici  relativamente  al  possesso  di
               dell’ausiliata le risorse correlate alla dichiarazione   particolari attrezzature non facilmente reperibili e
               di avvalimento; iii) l’accordo di avvalimento deve   pertanto,  più concorrenti  possono  avvalersi  della
               riguardare una determinata gara e può essere usato   stessa ausiliaria fino al numero massimo previsto
               per dimostrare i requisiti necessari all’iscrizione ad   nella lex specialis.
               un sistema di qualificazione a condizione che detto
               accordo  intervenga  tra  imprese  che  fanno  parte   Successivamente,  con  l’entrata  in vigore  del
               del medesimo  gruppo  societario  (la limitazione   d.lgs.  50/2016,  sono  stati  ampliati  gli  orizzonti
               ai  legami  infragruppo  non  opera,  tuttavia,  per  i   applicativi dell’avvalimento.  L’articolo  89,  comma
               settori speciali).                              1,  del previgente  Codice dei contratti prevedeva
                                                               infatti  che:  “l’operatore  economico,  singolo o
                                                               raggruppamento  di  cui  all’articolo  45,  per  un
                   2.    L’introduzione   dell’avvalimento     determinato  appalto,  può  soddisfare  la  richiesta
                        nell’ordinamento nazionale             relativa  al  possesso  dei  requisiti di carattere
                                                               economico,  finanziario,  tecnico  e  professionale
               L’introduzione  nel    nostro   ordinamento     di  cui  all’articolo  83,  comma  1,  lettere  b)  e  c),
               dell’avvalimento  è  avvenuta  con  il  d.lgs.  necessari  per  partecipare  ad  una  procedura  di
               163/2006, con il quale il legislatore si è premurato   gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di
               di tutelare  principalmente  la posizione della   cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti
               stazione  appaltante  in caso  di ricorso  all’istituto   di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi
               in questione, rafforzando i principi di trasparenza   delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
               e  concorrenzialità,  al  fine  di  prevenire  rischi   al raggruppamento,  a  prescindere  dalla natura
               d’inquinamento   delle   gare,   in   particolare   giuridica  dei  suoi  legami  con  questi  ultimi. Per
               prevedendo un divieto per l’ausiliaria di partecipare   quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei
               – sia a titolo individuale sia quale componente di   titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII,
               R.T.I. o di consorzio – alla medesima gara in cui   parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
               ella  presti  altresì  i  suoi  requisiti.  Detto  divieto  si   pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia
               estendeva  anche  a  quelle  imprese  che,  rispetto   avvalersi  delle  capacità  di altri  soggetti  solo  se

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