Page 17 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Sotto la lente Mediappalti
in ossequio all’articolo 41 della Costituzione, la
nel “nuovo Codice” è previsto possibilità per un operatore economico, in base
“che i costi della manodopera e ad una più efficiente organizzazione aziendale, di
dedicare al singolo appalto un quantitativo reale ed
della sicurezza siano sempre efficiente di risorse umane, nonché di impiegare
scorporati dagli importi assoggettati tempi di esecuzione tali da garantire comunque
a ribasso” ed è stata fatta salva la l’esecuzione a regola d’arte dell’appalto,
possibilità per l’operatore economico contenendo i costi della manodopera e, quindi,
di dimostrare che un ribasso che spendendo meno di quanto ab origine previsto
coinvolga il costo della manodopera dalla stazione appaltante.
sia derivante da una più efficiente La disposizione di cui all’articolo 41, comma 14, del
organizzazione aziendale così Codice, in conclusione, altro non è che il frutto del
armonizzando il criterio di delega necessario bilanciamento, tra predeterminazione
con l’art. 41 della Costituzione dei costi della manodopera e libertà di impresa: la
norma opera però una vera e propria presunzione
relativa, nella misura in cui stabilisce che, di norma,
i costi della manodopera sono quelli indicati dalla
Ebbene, nel nuovo assetto, resta quindi ferma la stazione appaltante, facendo salva la possibilità
possibilità di “dimostrare che il ribasso complessivo per l’operatore economico di dimostrare che la sua
deriva da una più efficiente organizzazione più efficiente organizzazione aziendale consente e
aziendale”. prova il ribasso complessivo effettivamente offerto.
Il che tradotto significa che la non assoggettabilità Difficile dire, come si tradurrà il tutto sul piano
al ribasso dei costi della manodopera non si fonda pratico: certo è che la non assoggettabilità del
affatto su una sorta di intangibilità assoluta della costo del lavoro al ribasso determina l’obbligo
determinazione della stazione appaltante in merito per la stazione appaltante di effettuare un calcolo
all’incidenza del costo del lavoro in relazione allo dettagliato e capillare del costo della manodopera
specifico appalto, essendo pur sempre fatta salva, in relazione all’appalto specifico.
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