Page 15 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






                      sono autorizzati a non applicare quelli   disposizione della lex specialis prevedeva - e mai
                      regionali. Di conseguenza il costo dei   avrebbe  potuto  prevedere  (pena  la  nullità della
                      prodotti,  delle  attrezzature  e  delle   clausola) - un divieto, sanzionato con l’esclusione,
                      lavorazioni  è  determinato  facendo     per l’ipotesi in cui i costi aziendali della manodopera
                      applicazione  dei  prezzi  correnti  alla   del  concorrente  fossero  risultati  inferiori  rispetto
                      data di approvazione del progetto;       a  quelli  teorici  e  presunti  indicati  nella  lettera  di
                 (ii)  in assenza dei prezziari, i listini ufficiali o   invito.
                      i listini  delle locali camere  di commercio,
                      industria, artigianato e agricoltura;    L’errore  del  TAR,  secondo  il  Collegio,  è,  dunque,
                 (iii) ed  in via  residuale,  i prezzi correnti  di   quello  di  avere  sovrapposto  e  confuso  aspetti
                      mercato in base al luogo di effettuazione   dell’offerta totalmente diversi, soggetti a discipline
                      degli interventi.                        diverse. Un  conto  è  infatti  il  costo  teorico  medio
                                                               determinato  dalla  stazione  appaltante  ai  fini  del
               Tornando  al  necessario  scorporo  anche  dei  costi   valore da attribuire all’appalto, ai sensi dell’art. 23,
               della manodopera,  si rileva  che  di recente  il   comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, altro è invece il
               tema  è stato, seppur  marginalmente,  trattato   costo effettivo della manodopera che il concorrente
               dal Consiglio di Stato nella sentenza 9 giugno   deve indicare nella propria offerta, ai sensi dell’art.
               2023  n.  5665,  rispetto  ad  una  fattispecie,   95, comma 10 del Codice.
               regolata  dal previgente  Codice  di cui al  D.lgs.
               n.50/2022, nell’ambito della quale si verteva di un   Qualora,  come  sostiene  il  TAR,  il  costo
               asserito illegittimo ribasso che la neo individuata   predeterminato  dalla  stazione  appaltante  fosse
               aggiudicataria  aveva  effettuato  sul  costo  della   stato  fisso  e  inderogabile,  l’Allegato  con  cui  si
               manodopera, nonostante, secondo la ricostruzione   richiedeva  ai  partecipanti  alla  gara  di indicare  “i
               della ricorrente seconda classificata, la lex specialis   propri costi della manodopera e gli oneri aziendali”,
               ne facesse espresso divieto.                    indicando il proprio costo del personale che poteva
                                                               quindi essere diverso da quello medio stimato dalla
                                                               stazione  appaltante,  sarebbe  stato  totalmente
                L’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023,         superfluo, non potendo indicare i concorrenti oneri
                 significativamente, opera una netta           aziendali per  il  personale  di importo  diverso  da
                “inversione di rotta” rispetto al d.lgs.       quello stimato nella lettera d’invito.
                  50/2016 laddove disponendo che               L’errore in cui sarebbe incorso il TAR nel ritenere
                 “Nei contratti di lavori e servizi, per       sussistente  una  illegittima operazione  di ribasso
               determinare l’importo posto a base di           sui costi del  personale  si sarebbe  riverberato
                 gara, la stazione appaltante o l’ente         sulle considerazioni successive  sviluppate  nella
                concedente individua nei documenti             sentenza, nella parte concernente la valutazione di
                  di gara i costi della manodopera             congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
                secondo quanto previsto dal comma              Secondo il Consiglio di Stato, la clausola della lex
                                                               specialis contenente il divieto di ribasso sui costi di
                    13. I costi della manodopera e             manodopera, sarebbe stata in flagrante contrasto
                   della sicurezza sono scorporati             con  l’art.  97,  comma  6  d.lgs.  n.  50/2016  e,  più
                dall’importo assoggettato al ribasso.          in generale, con il principio di libera concorrenza
                    Resta ferma la possibilità per             nell’affidamento delle commesse pubbliche. L’art.
                l’operatore economico di dimostrare            97,  comma  6,  appena  citato  così  recita(va),
                                                               come  si è  accennato:  “6.  Non  sono  ammesse
                      che il ribasso complessivo               giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti  salariali
                    dell’importo deriva da una più             minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
                efficiente organizzazione aziendale”.          autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse
                                                               giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di
                                                               cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto
                                                               dall’articolo  100  del  decreto  legislativo  9  aprile
                                                               2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso
               Il  Consiglio di Stato,  annullando  della  sentenza   può  valutare  la  congruità  di  ogni  offerta  che,  in
               di prime  cure,  ha  accertato  che,  diversamente   base ad elementi specifici, appaia anormalmente
               da  quanto  assunto  dal  TAR,  in  realtà  nessuna   bassa”.

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