Page 16 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






               Infatti,  secondo  il  Consiglio  di  Stato,  il  divieto   pubblicità, il  curriculum  derivanti  per
               indiscriminato di ribasso sulla manodopera avrebbe     l’impresa  dall’essere  aggiudicataria  e
               i seguenti effetti:                                    dall’aver  portato  a  termine  un  appalto
                 a1)  la standardizzazione dei costi verso l’alto;    pubblico,  cosicché  nelle gare  pubbliche
                 b1)  la sostanziale imposizione del CCNL             non è possibile stabilire una soglia minima
                      individuato dalla  stazione  appaltante  al     di utile al di sotto della quale l’offerta deve
                      fine  di  determinare  l’importo  stimato       essere  considerata  anomala,  al  di  fuori
                      dell’appalto;                                   dei  casi  in cui  il margine  positivo  risulta
                 c1)  la sostanziale inutilità dell’art. 97 comma     pari a zero (Consiglio di Stato, sez. V, 10
                      6  sopra  citato  e  cioè  l’obbligo  per  gli   novembre 2021, n. 7498).
                      operatori economici del rispetto degli oneri
                      inderogabili;                            Un’altra  considerazione,  secondo  il Consiglio  di
                 d)   l’impossibilità, da  parte  della stazione   Stato, rispetto alla fattispecie trattata è dirimente.
                      appaltante, di vagliare l’effettiva congruità   L’art.  23  comma  16,  invocato  dall’appellante  a
                      in  concreto  delle  offerte  presentate  dai   sostegno  delle proprie  ragioni, dispone che  “I
                      concorrenti tenuto conto che:            costi  della  sicurezza  sono  scorporati  dal  costo
                 d1)  ciò che  la stazione appaltante  deve    dell’importo assoggettato al ribasso”. I costi della
                      verificare,  con  riferimento  al  costo  della   sicurezza e solo quelli.
                      manodopera   indicato,  è  l’eventuale   A  supporto  interpretativo,  il  Consiglio  di
                      scostamento  dai  dati  tabellari  medi  con   Stato  ha  richiamato  la nuova  disciplina  recata
                      riferimento  al  “costo  reale”  (o  costo  ore   dall’art.  41,  comma  14,  del  d.lgs.  36/2023  che,
                      lavorate  effettive)  comprensivo  dei  costi   significativamente,  opera  una  netta  “inversione
                      delle sostituzioni  cui il  datore  di lavoro   di  rotta”  rispetto  al  d.lgs.  50/2016  laddove
                      deve provvedere per ferie, malattie e tutte   dispone: “14. Nei contratti di lavori e servizi, per
                      le  altre  cause  di legittima assenza  dal   determinare  l’importo posto  a  base  di gara,  la
                      servizio;                                stazione appaltante o l’ente concedente individua
                 d2)  l’obbligatoria  indicazione  dei  costi  nei documenti di gara  i costi della manodopera
                      della    manodopera     in    offerta,   secondo  quanto  previsto  dal  comma  13.  I  costi
                      e    la   correlativa   verifica   della   della manodopera e della sicurezza sono scorporati
                      loro  congruità  risponde all’esigenza di   dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
                      tutela del lavoro sotto il profilo della giusta   possibilità per l’operatore economico di dimostrare
                      retribuzione (Consiglio di Stato, sez. V, 13   che  il  ribasso  complessivo  dell’importo  deriva  da
                      ottobre 2022, n. 8735);                  una più efficiente organizzazione aziendale”.
                 d3)  l’indicazione dei costi della gestione e delle
                      spese generali seppure indicate in misura   Sicché, il Consiglio di Stato ha quindi sottolineato
                      esigua,  impinge  in valutazioni di merito   che persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione
                      sottratte al sindacato giurisdizionale nella   di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma
                      misura in cui la stazione appaltante ne ha   2  lett.  t)  della  L.  78/2022,  ha  previsto  “in  ogni
                      ritenuto  la congruità  e  attendibilità, alla   caso che i costi della manodopera e della sicurezza
                      luce  del  generale  principio sul  carattere   siano sempre scorporati dagli importi assoggettati
                      globale e sintetico di tale giudizio per cui   a  ribasso”,  è  stata  fatta  salva  la  possibilità  per
                      un sospetto di anomalia per una specifica   l’operatore  economico  di dimostrare  che  un
                      componente  non  incide  necessariamente   ribasso  che  coinvolga  il costo  della manodopera
                      ed automaticamente sull’intera offerta che   sia derivante da una più efficiente organizzazione
                      deve essere comunque apprezzata nel suo   aziendale,  così armonizzando  il criterio di delega
                      insieme, con un giudizio globale e sintetico   con l’art. 41 della Costituzione.
                      di competenza della stazione appaltante;
                 d4) la valutazione di anomalia dell’offerta va fatta   E,  d’altronde,  non  è  stato  superfluamente
                      considerando tutte le circostanze del caso   osservato  dal Consiglio  di Stato che,  a  supporre
                      concreto, poiché un  utile  all’apparenza   corretto  l’argomentare  del TAR  si arriverebbe
                      modesto  può  comportare  un  vantaggio   (come si è arrivati) a considerare che la gara sia
                      significativo sia per la prosecuzione in sé   stata indetta solo per vagliare il ribasso sulla voce
                      dell’attività  lavorativa  (il mancato  utilizzo   “spese  generali”,  ciò che  costituisce un  assurdo
                      dei  propri  fattori  produttivi  è  comunque   logico prima  che  una  ricostruzione  in diritto non
                      un  costo),  sia  per  la  qualificazione,  la   condivisibile.

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