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Mediappalti Sotto la lente
Infatti, secondo il Consiglio di Stato, il divieto pubblicità, il curriculum derivanti per
indiscriminato di ribasso sulla manodopera avrebbe l’impresa dall’essere aggiudicataria e
i seguenti effetti: dall’aver portato a termine un appalto
a1) la standardizzazione dei costi verso l’alto; pubblico, cosicché nelle gare pubbliche
b1) la sostanziale imposizione del CCNL non è possibile stabilire una soglia minima
individuato dalla stazione appaltante al di utile al di sotto della quale l’offerta deve
fine di determinare l’importo stimato essere considerata anomala, al di fuori
dell’appalto; dei casi in cui il margine positivo risulta
c1) la sostanziale inutilità dell’art. 97 comma pari a zero (Consiglio di Stato, sez. V, 10
6 sopra citato e cioè l’obbligo per gli novembre 2021, n. 7498).
operatori economici del rispetto degli oneri
inderogabili; Un’altra considerazione, secondo il Consiglio di
d) l’impossibilità, da parte della stazione Stato, rispetto alla fattispecie trattata è dirimente.
appaltante, di vagliare l’effettiva congruità L’art. 23 comma 16, invocato dall’appellante a
in concreto delle offerte presentate dai sostegno delle proprie ragioni, dispone che “I
concorrenti tenuto conto che: costi della sicurezza sono scorporati dal costo
d1) ciò che la stazione appaltante deve dell’importo assoggettato al ribasso”. I costi della
verificare, con riferimento al costo della sicurezza e solo quelli.
manodopera indicato, è l’eventuale A supporto interpretativo, il Consiglio di
scostamento dai dati tabellari medi con Stato ha richiamato la nuova disciplina recata
riferimento al “costo reale” (o costo ore dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 che,
lavorate effettive) comprensivo dei costi significativamente, opera una netta “inversione
delle sostituzioni cui il datore di lavoro di rotta” rispetto al d.lgs. 50/2016 laddove
deve provvedere per ferie, malattie e tutte dispone: “14. Nei contratti di lavori e servizi, per
le altre cause di legittima assenza dal determinare l’importo posto a base di gara, la
servizio; stazione appaltante o l’ente concedente individua
d2) l’obbligatoria indicazione dei costi nei documenti di gara i costi della manodopera
della manodopera in offerta, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi
e la correlativa verifica della della manodopera e della sicurezza sono scorporati
loro congruità risponde all’esigenza di dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
tutela del lavoro sotto il profilo della giusta possibilità per l’operatore economico di dimostrare
retribuzione (Consiglio di Stato, sez. V, 13 che il ribasso complessivo dell’importo deriva da
ottobre 2022, n. 8735); una più efficiente organizzazione aziendale”.
d3) l’indicazione dei costi della gestione e delle
spese generali seppure indicate in misura Sicché, il Consiglio di Stato ha quindi sottolineato
esigua, impinge in valutazioni di merito che persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione
sottratte al sindacato giurisdizionale nella di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma
misura in cui la stazione appaltante ne ha 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni
ritenuto la congruità e attendibilità, alla caso che i costi della manodopera e della sicurezza
luce del generale principio sul carattere siano sempre scorporati dagli importi assoggettati
globale e sintetico di tale giudizio per cui a ribasso”, è stata fatta salva la possibilità per
un sospetto di anomalia per una specifica l’operatore economico di dimostrare che un
componente non incide necessariamente ribasso che coinvolga il costo della manodopera
ed automaticamente sull’intera offerta che sia derivante da una più efficiente organizzazione
deve essere comunque apprezzata nel suo aziendale, così armonizzando il criterio di delega
insieme, con un giudizio globale e sintetico con l’art. 41 della Costituzione.
di competenza della stazione appaltante;
d4) la valutazione di anomalia dell’offerta va fatta E, d’altronde, non è stato superfluamente
considerando tutte le circostanze del caso osservato dal Consiglio di Stato che, a supporre
concreto, poiché un utile all’apparenza corretto l’argomentare del TAR si arriverebbe
modesto può comportare un vantaggio (come si è arrivati) a considerare che la gara sia
significativo sia per la prosecuzione in sé stata indetta solo per vagliare il ribasso sulla voce
dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo “spese generali”, ciò che costituisce un assurdo
dei propri fattori produttivi è comunque logico prima che una ricostruzione in diritto non
un costo), sia per la qualificazione, la condivisibile.
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