Page 16 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti Sotto la lente
ovvero il principio di tassatività delle cause di La richiesta deve essere presentata tramite la
esclusione secondo cui, <<le cause di esclusione di Piattaforma digitale di approvvigionamento,
cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano nel rispetto della segretezza dell’offerta e la
di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che rettifica, come è ovvio, non deve comportare la
prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e presentazione di una nuova offerta, né alcuna
si considerano non apposte>>. Nel bando tipo sono modifica sostanziale della stessa.
state infatti evidenziate precise e tassative cause
di esclusione sulla base delle previsioni del Codice, Tra le novità del Codice vi è, come è noto, anche
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali la previsione della durata massima delle procedure
consolidatisi nel tempo, segnalate con chiarezza di affidamento dei contratti, differenziata in
dalla locuzione “a pena di esclusione”. funzione dei diversi tipi di procedura e delle soglie
di importo .
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Coerentemente con tale previsione di legge, il
“ Il nuovo bando tipo ha recepito le bando tipo contiene l’obbligo di indicare la durata
principali novità introdotte dal D. Lgs. del procedimento di gara, nel rispetto dei termini
n. 36/2023, quali, tra le altre, l’obbligo massimi imposti dalla norma. Si rammenta
di informatizzare l’intera procedura di che la durata del procedimento decorre dalla
gara mediante l’utilizzo di piattaforme data di pubblicazione del bando e comprende il
periodo assegnato agli operatori per presentare
di approvvigionamento digitale, la l’offerta. Occorrerà quindi che la stazione
previsione della durata massima appaltante, nell’individuare il termine di scadenza
dei procedimenti, l’indicazione per la presentazione delle offerte, contemperi
del responsabile per la fase di adeguatamente l’esigenza di assegnare un
affidamento accanto alla figura del tempo congruo per la predisposizione delle
RUP, se nominata. ” stesse in relazione alla complessità dell’appalto
con la necessità di garantire la conclusione della
procedura nei termini imposti dal Codice.
Il termine massimo stabilito dall’Allegato I.3 del
Allo stesso modo, il bando tipo individua Decreto n. 36 non include il tempo richiesto per
espressamente le varie ipotesi di vizi sanabili l’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta. Nel
mediante lo strumento del soccorso istruttorio e ne caso in cui risulti necessario procedere con tale
descrive la procedura, in linea con quanto stabilito fase sarà ammessa la proroga massima di un mese
dall’art. 101 del nuovo Codice. Questa, per la per la conclusione della procedura.
verità, non si discosta da quanto già previsto dal
vecchio D. Lgs. n. 50/2016. Si rammenta che l’obbligo del rispetto di tale durata
costituisce un onere per i RUP, dal momento che,
Una novità è tuttavia ravvisabile nell’espressa ai sensi dell’art. 17, <<il superamento dei termini
previsione della possibilità di rettificare, a costituisce silenzio inadempimento e rileva anche
determinate condizioni, eventuali errori materiali al fine della verifica del rispetto del dovere di
dell’offerta tecnica o economica. buona fede, anche in pendenza di contenzioso>>.
Un’altra novità riguarda invece la figura del
Il comma 4 del citato art. 101 infatti, puntualmente RUP. Come è noto, il nuovo Codice prevede ora
recepito dal par. 13 del disciplinare tipo, prevede il Responsabile Unico del Progetto e non più
che fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento, <<a
l’operatore economico possa richiedere la rettifica significare che è la figura responsabile di tutto
di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica l’iter che conduce alla conclusione ed esecuzione
o nell’offerta economica, di cui si sia accorto dopo di un contratto pubblico, iter composto non
la scadenza del termine di presentazione. da un singolo procedimento ma da più fasi
2. Detta previsione in realtà non costituisce una novità in assoluto in quanto già il Decreto Semplificazioni,
nel disciplinare le procedure espletabili nel periodo dell’emergenza COVID, conteneva previsioni similari.
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