Page 13 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Non solo, la revisione che richiede un nuovo Più nel dettaglio, il comma 4 dell’articolo 190, alle
accordo tra le parti ha degli ulteriori limiti visto che lettere a) e b) precisa che “Se l’ente concedente”
non può determinare in nessun caso l’alterazione in questo caso la norma viene riferita al
della natura della concessione (ad esempio la concessionario, recede dal contratto di concessione
sua trasformazione in appalto simulato) né è per motivi di pubblico interesse spettano:
possibile introdurre modifiche sostanziali “che, se
fossero state contenute nella procedura iniziale a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
di aggiudicazione della concessione, avrebbero accessori, al netto degli ammortamenti,
consentito l’ammissione di candidati diversi da oppure, nel caso in cui l’opera non abbia
quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di ancora superato la fase di collaudo, i costi
un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, effettivamente sostenuti dal concessionario;
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione della concessione”. b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
Questo per le concessioni senza contributo a carico del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti
dello Stato o di interesse statale (su cui dispone il dallo scioglimento anticipato dei contratti di
successivo comma 3 della norma in parola). copertura del rischio di fluttuazione del tasso
di interesse.
Il comma di chiusura dell’articolo (il comma 4)
ammette come epilogo il recesso dal contratto
solo nel caso in cui pur legittima la revisione le
parti non raggiungano l’accordo sul richiesto (dal Tra le novità di maggior rilievo,
concessionario) riequilibrio economico-finanziario. per circoscrivere l’analisi,
riveste particolare importanza
In tal caso, conclude la disposizione, secondo
una disposizione già contenuta nel comma 6 la previsione sulla revisione del
del pregresso articolo 165, “al concessionario contratto di concessione e quindi
sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 190, dell’articolo 192.
comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse”.
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