Page 12 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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6. La revisione della concessione Il trasferimento di questo “rischio operativo”
(come chiarito nel secondo comma dell’articolo
Una delle disposizioni, nella sostanza non nuova, in commento) avviene quando “in condizioni
che caratterizza in generale la concessione è la operative normali, non sia garantito il recupero
chiara previsione della c.d. traslazione del rischio degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti
operativo (relativo alla realizzazione dei lavori o per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della
della gestione del servizio concesso) dall’ente concessione”.
concedente al concessionario.
In pratica il rischio in parola (trasferito sul
E’ questa una delle precisazioni più importanti che concessionario) è tale se comporta “una effettiva
emerge anche dal nuovo impianto normativo (in esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per
particolare con l’articolo 177) visto che su questo cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
aspetto si definisce la distinzione tra appalto e concessionario non sia puramente nominale o
concessione. trascurabile”.
In questo senso, proprio con riferimento alla In definitiva, così il terzo comma “Il rischio
disposizione appena citata, nella relazione tecnica operativo, rilevante ai fini della qualificazione
si legge che “Lo schema tipizzato dal legislatore” dell’operazione economica come concessione,
per la concessione “incorpora dunque un piano è quello che deriva da fattori eccezionali non
di ripartizione dei rischi ben diverso rispetto prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano
all’appalto. Nella concessione (e, in generale, rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti
nelle altre forme di partenariato) al rischio di contrattuali dell’operatore economico o a cause di
costruzione proprio anche dell’appalto (ovvero forza maggiore”.
il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi
addizionali, a standard inadeguati), si aggiunge In relazione a quanto, tra le novità di maggior
il rischio operativo legato alla realizzazione dei rilievo, per circoscrivere l’analisi, rivesta una
lavori o alla gestione dei servizi, e segnatamente particolare importanza la previsione sulla revisione
il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale del contratto di concessione e quindi dell’articolo
l’opera realizzata (rischio di domanda), oppure il 192.
rischio di disponibilità (rischio di offerta), oppure
entrambi”. L’articolo in parola contiene una completa riscrittura
della pregressa disciplina declinata nell’articolo
Gli estensori poi precisano che “per rischio dal 165.
lato della domanda si intende il rischio associato
alla domanda effettiva di lavori o servizi che La nuova previsione ammette che il verificarsi di
sono oggetto del contratto; per rischio dal lato circostanze straordinarie ed imprevedibili - e tra
dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta queste possono essere qualificate tali, il mutamento
dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, della normativa o della regolazione di riferimento
in particolare il rischio che la fornitura di servizi - e sempre non imputabili al concessionario che
non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo abbiano per effetto l’alterazione, significativa,
dedotto in contratto”. Evidentemente, “In dell’equilibrio economico-finanziario declinato con
mancanza di rischio operativo la fattispecie si deve l’aggiudicazione della concessione il concessionario
qualificare in termini di appalto”. può richiedere la revisione.
In coerenza di quanto, l’articolo 177 ben La revisione, però, è limitata alla “misura
chiarisce che l’assegnazione/aggiudicazione di strettamente necessaria” a ricondurre l’equilibrio
una concessione determina (deve determinare) economico-finanziario predetto “ai livelli di
“il trasferimento al concessionario di un rischio equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al
operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla momento della conclusione del contratto”.
gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda dal lato dell’offerta o da entrambi”. Non è consentita, pertanto, una revisione se lo
“squilibrio” viene determinato da eventi che invece
E per rischio dal “lato della domanda si intende il rientrano nel rischio trasferito, come visto sopra,
rischio associato alla domanda effettiva di lavori o sul concessionario (ad esempio determinati da
servizi che sono oggetto del contratto”. calcoli errati del concessionario).
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