Page 9 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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In Evidenza                                                                          Mediappalti







                 evidenziando,  che  in relazione  alle micro  soglie,   gravosa” mentre al contrario il procedimento
                 non  esiste  né  l’obbligo  di  effettuare  una  “gara”   di  selezione  avrebbe  dovuto  essere  il  più
                 ordinaria né di coinvolgere/consultare più operatori   semplificato possibile.
                 economici.
                                                                La  proposta  non  è  stata  condivisa  in  fase  di
                 La legittimazione circa la possibilità dell’affidamento   approvazione definitiva ed il numero degli operatori
                 diretto, soprattutto  in periodo emergenziale   da  invitare,  piuttosto  che  limitato  a  5,  è  stato
                 disciplinato con il DL  76/2020, risulta confermato,   riportato al numero di 10.
                 in  tempi  meno  recenti,  dallo  stesso  ufficio  di
                 supporto legale del MIT.                       Altro  aspetto  che  deve  essere  evidenziato  è
                                                                l’approccio,  in  questo  caso  voluto  dagli  estensori
                 Nel caso  di specie al servizio legale viene   (Consiglio di Stato) e condiviso dal legislatore, nei
                 posto  il  quesito  circa  la  possibilità  di  applicare   confronti della rotazione.
                 alle concessioni la normativa  emergenziale  e,   Anche in questo caso la disposizione in commento
                 pertanto, segnatamente, le fattispecie richiamate   non contiene un rinvio alla disposizione “generale”
                 appositamente  per  il  sottosoglia  (e  quindi   contenuta nell’articolo 49 del Codice.
                 anche  l’affidamento  diretto  oltre  alla  procedura   Previsione che presenta una fondamentale novità
                 negoziata).                                    rispetto  alla disciplina pregressa  ovvero  l’obbligo
                                                                di  applicare  la  rotazione  solamente  nei  confronti
                 Al quesito, il servizio – con il parere 862/2021 -,   del  pregresso  affidatario  e  non  più  ai  soggetti
                 risponde affermativamente.                     precedentemente invitati alla pregressa procedura
                 Più nel dettaglio, nel predetto si legge che “L’art.   semplificata  (sempre  che  anche  il  nuovo  appalto
                 36  del Codice 2016  e  le deroghe  introdotte  dal   abbia ad oggetto “una commessa rientrante nello
                 c.d.  “decreto  semplificazioni”  (entrato  in  vigore   stesso  settore  merceologico,  oppure  nella  stessa
                 il  17/07/2020)  trovano  applicazione  anche   categoria di opere, oppure nello stesso settore di
                 per  le  procedure  relative  all’affidamento  delle   servizi”).
                 concessioni”.
                                                                Nel caso  delle concessioni, invece,  la rotazione
                                                                si  applica  fin  dalla  fase  degli  inviti  e  quindi  una
                       In relazione al sottosoglia il           applicazione “integrale”  della rotazione  come
                                                                avveniva – in generale – nel pregresso regime ed
                 legislatore ha preferito non effettuare        in  particolare  come  specificato  nelle  linee  guida
                      un rinvio alla norma ordinaria            ANAC n. 4 (che hanno cessato efficacia al 30 giugno
                     (contenuta nell’articolo 50 del            2023) e confermato negli approdi giurisprudenziali
                    Codice) ma piuttosto stabilire la           e della prassi (si pensi ai tanti pareri dell’ufficio di
                   procedura che il RUP è deputato a            supporto legale del MIT).
                         sviluppare/strutturare.

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                                                                La procedura negoziata, utilizzabile nel sottosoglia
                    3. Gli inviti                               (in alternativa alla procedura ordinaria “classica”) è
                                                                la fattispecie già strutturata in generale dall’articolo
                 Altra  sottolineatura  di  rilievo  è  che  gli  estensori,   50 secondo cui, tra gli atti di avvio, il RUP deve (se
                 nella proposta  della norma,  hanno  ritenuto   non  può  ricorrere  ad  un  albo  interno)  procedere
                 necessario  restringere  la  competizione  (la  con  apposito  avviso  pubblico per  sollecitare
                 procedura negoziata) ad un numero limitatissimo   manifestazioni di interesse e quindi di soggetti che
                 di operatori ovvero a soli 5 soggetti sempre che nel   poi possono essere invitati alla competizione vera
                 mercato fossero rinvenibili.                   e proprio.

                 La  ragione  di  questa  scelta  si  rinviene  nella   In  questo  senso  proprio  il  primo  comma
                 relazione tecnica  che  accompagna  il  Codice in   dell’articolo sopra  riportato  precisa  che  gli inviti
                 cui  si spiega  che  l’invito  a  10  operatori  (come   possono scaturire in base ad indagine di mercato
                 ipotesi minima) risultasse  “troppo  elevato”   oltre che da appositi elenchi di operatori economici
                 rendendo  la  procedura  negoziata  “troppo    predisposti dall’ente concedente.

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