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Mediappalti Il Punto
2014/24 UE. Sicché la scelta operata con il Testo Unico delle
Secondo il Consiglio di Stato, la norma interna società partecipate come interpretato dal Giudice
consente ad una P.A. di detenere partecipazioni in remittente, tesa a subordinare la partecipazione
Società in house solo se la P.A. eserciti il controllo societaria alla contestuale sussistenza del controllo
analogo su tale Società e le affidi, contestualmente, analogo e dell’affidamento in house del servizio alla
il servizio. partecipata, appare indifferente per l’ordinamento
euro-unitario.
Muovendo da tale interpretazione, il Giudice
nazionale ha ritenuto dubbia la compatibilità In definitiva, l’ordinanza in rassegna costituisce
del riferito meccanismo con i principi euro- un ulteriore passo nell’ambito del vivace dibattito
unitari; soprattutto perché il controllo analogo sulla natura del modello in house rispetto al
e l’affidamento diretto ben ricorso al mercato, nonché sulle
potrebbero seguire l’acquisto concrete modalità con cui un
della partecipazione societaria. la Corte di Giustizia Ente pubblico può programmare
UE ha ritenuto che l’acquisto di partecipazioni in
In tal quadro, la Corte di in virtù del principio Società pubbliche.
Giustizia si è pronunciata euro-unitario di
sulla prima questione sancendo Quanto al primo aspetto, la
che – in virtù del principio euro- autodeterminazione Corte di Giustizia ha offerto
unitario di autodeterminazione degli Stati membri lo spunto per inquadrare la
degli Stati membri sulle proprie sulle proprie scelte questione da una prospettiva
scelte gestionali derivante dal gestionali derivante più ampia: quel che rileva pare
considerando § 5 della Direttiva dal considerando § 5 essere la scelta compiuta a
2014/14 UE è indifferente per della Direttiva 2014/14 monte dallo Stato membro;
l’ordinamento euro-unitario che il quale, nell’esercizio della
uno Stato membro introduca UE, è indifferente capacità di autodeterminarsi,
delle condizioni stringenti tese per l’ordinamento può sottoporre a condizioni
alla verifica dell’economicità euro-unitario che specifiche il ricorso all’in house,
e dell’efficienza del modello uno Stato membro anziché al mercato.
dell’autoproduzione rispetto al introduca delle
ricorso mercato. condizioni stringenti Il secondo aspetto desta qualche
Con il corollario che l’art. perplessità ove si ritenga che
192 del Codice dei Contratti, tese alla verifica una pubblica amministrazione
laddove sottopone a stringenti dell’economicità debba contestualmente
vincoli la scelta di ricorrere e dell’efficienza deliberare l’acquisizione della
agli affidamenti in house, non del modello partecipazione e l’affidamento
presterebbe il fianco a dubbi di dell’autoproduzione del servizio; dato che questi
compatibilità con l’ordinamento rispetto al ricorso adempimenti spesso vengono
sovranazionale. posti in essere, per ragioni
mercato. logiche e pratiche, in una
Anche con riguardo alla seconda prospettiva non contestuale.
questione, la Corte di Giustizia ha
sostanzialmente ritenuto che il profilo individuato
dal Consiglio di Stato esuli dagli aspetti disciplinati 4. Il “controllo analogo” e il “controllo
dalla Direttiva 2014/24 UE. analogo congiunto” nella prassi
applicativa e giurisprudenziale
Infatti, la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare
che l’art. 12 par. 3 della Direttiva 2014/24 UE, nel Il 2° comma dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 dispone
disciplinare le condizioni in presenza delle quali che “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente
un’Amministrazione può ricorrere all’affidamento in aggiudicatore esercita su una persona giuridica
house a favore di un organismo pluripartecipato un controllo analogo a quello esercitato sui propri
da Amministrazioni pubbliche, richiede l’esercizio servizi (…) qualora essa eserciti un’influenza
del controllo analogo congiunto, senza alcuna determinante sia sugli obiettivi strategici che
indicazione sulle modalità di acquisizione delle sulle decisioni significative della persona giuridica
partecipazioni. controllata”.
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