Page 17 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






               4 maggio 2012 n. 8, ha ammesso la legittimità del   nel suo complesso  si  profilava  quale  atto
               recesso di una delle imprese del raggruppamento   dovuto,  sia  in  quanto  violativo  del  principio  di
               “purché la modifica della compagine soggettiva in   immodificabilità del RTI - qualora non sia dimostrata
               senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative   la sussistenza di esigenze organizzative dell’intero
               proprie  dell’a.t.i. o consorzio,  e  non  invece  per   raggruppamento a base del recesso esercitato dal
               eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare   singolo operatore  aderente  al raggruppamento
               una  sanzione  di  esclusione  dalla  gara  per  difetto   (cui  deve  equipararsi,  per  le  ragioni  innanzi
               dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che   evidenziate,  la  mancata  conferma  dell’offerta
               viene meno per effetto dell’operazione riduttiva” .  all’atto  della  scadenza  della  sua  vincolatività)  –
                                                               sia laddove il recesso si profili come operato con
               La  giurisprudenza  successiva,  sulla base  di tali   finalità  elusiva,  in  quanto  volto  a  evitare  una
               principi ha pertanto precisato che il rigore di questa   sanzione  di  esclusione  dalla  gara  per  difetto  dei
               disposizione vada temperato in ragione dello scopo   requisiti in capo al componente del RTI che viene
               che  persegue,  “che  è  quello  di  consentire  alla   meno per effetto dell’operazione riduttiva.
               stazione  appaltante,  in  primo  luogo,  di  verificare
               il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei  soggetti
               che partecipano alla gara e, correlativamente, di   3.  I  dubbi  sollevati  dal  Consiglio  di
               precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte      Stato  sulla  compatibilità  delle  norme
               ai  controlli,  e  dunque,  in  grado  di  impedire  le   del  d.lgs.  n.  163/2006  e  della  loro
               suddette verifiche preliminari [...].                  interpretazione  “nazionale” con i
                                                                      principi eurounitari
               Tale  soluzione  va  seguita,  come  ha  stabilito
               l’Adunanza  Plenaria  di  questo  Consiglio,  purché   Il  Consiglio di  Stato,  con  un’articolata  e  non
               la  modifica  della  compagine  soggettiva  in  senso   scontata  motivazione,  ha,  però,  ritenuto  che  il
               riduttivo  avvenga  per  esigenze  organizzative   “costringere”  i componenti  del  RTI  a  rimanere
               proprie  dell’a.t.i.  o consorzio e  non,  invece,  per   vincolati  all’offerta  presentata  per  un  periodo
               eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare   indefinito  di  tempo,  anche  in  caso  di  plurime
               una  sanzione  di  esclusione  dalla  gara  per  difetto   scadenze  della sua  vincolatività, in presenza  di
               dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che   gare complesse, il cui svolgimento richieda anche
               viene  meno  per  effetto  dell’operazione  riduttiva   svariati anni - con la sola possibilità di non conferma
               (Cons. St., Ad. Plen., 4.5.2012, n. 8)” (ex multis   dell’offerta da parte di tutti gli originari componenti
               Cons. Stato Sez. III, Sent., 04/12/2015, n. 5519).  del RTI -  appare  violativo  del  principio  della
                                                               libertà di impresa di cui all’art. 16 della Carta
               È stato pertanto precisato (cfr., Consiglio di Stato,   dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
               Sez.  V,  24  febbraio  2020,  n.  1379;  Consiglio
               di  Stato,  17/07/2017  n.  3507)  che  la  modifica   Il  suddetto  articolo  16  -  nel  disporre  che  “È
               soggettiva del RTI è possibile solo in presenza di   riconosciuta  la  libertà  d’impresa,  conformemente
               tre presupposti:                                al  diritto  dell’Unione  e  alle legislazioni  e  prassi
                                                               nazionali” nonché con i principi di proporzionalità
               “a) laddove tale modificazione operi ‘in riduzione’   di cui all’art.  52  della  medesima  Carta  dei  diritti
               (e non ‘in aggiunta’ o ‘in sostituzione’ di alcuno dei   fondamentali  dell’Unione  Europea,  nonché  di
               componenti il raggruppamento);                  proporzionalità concorrenza, libertà di stabilimento
               b) laddove la modificazione soggettiva non risulti   e  libera  prestazione  di servizi di cui agli articoli
               finalizzata  ad  impedire  la  verifica  dei  controlli  in   gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE” -  codifica in
               ordine al possesso dei requisiti di partecipazione;   termini  positivi  gli  approdi  giurisprudenziali
               c)  laddove,  comunque,  i  residui  membri  del   della Corte di giustizia che hanno riconosciuto
               raggruppamento  siano  di  per  sé  in  possesso  –   la libertà di esercitare un’attività economica o
               anche  in  assenza  dell’operatore  escluso  –  della   commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974,
               totalità  dei  requisiti  di  partecipazione,  senza  la   causa 4-73, Nold, e del 27 settembre 1979, causa
               possibilità di ammettere a tal fine integrazioni di   230/78, SpA Eridania) e la libertà contrattuale
               sorta.                                          (cfr., tra l’altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing,
                                                               causa 151/78; del 5 ottobre 1999, causa C-240/97,
               Alla  stregua  di tali coordinate  ermeneutiche,   Spagna/Commissione) e sull’articolo 119, paragrafi
               quali  elaborate  nel  tempo  dalla  giurisprudenza   1  e  3  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione
               amministrativa,  l’esclusione  del  raggruppamento   europea che riconosce la libera concorrenza.

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