Page 18 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti Sotto la lente
È vero che questo diritto si esercita nel rispetto del aderente al RTI e recesso dal raggruppamento,
diritto dell’Unione e delle legislazioni nazionali e l’esclusione diventa in ogni caso vincolata, laddove
che può essere sottoposto alle limitazioni previste ritenuta elusiva del controllo sull’affidabilità
all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta (“Eventuali morale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà Codice, dell’operatore che viene meno per effetto
riconosciuti dalla presente Carta devono essere del recesso; per contro, nell’ipotesi in cui fosse
previste dalla legge e rispettare il contenuto ammessa la non conferma dell’offerta da parte
essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto di tale operatore, non potendo più considerarsi lo
del principio di proporzionalità, possono essere stesso come componente del RTI partecipante alla
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie gara, alcun controllo successivo dovrebbe essere
e rispondano effettivamente a finalità di interesse operato su detta affidabilità professionale.
generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui”).
4. Conclusioni
Ma per altro verso, il divieto di svincolo
dall’offerta, giunta alla sua ulteriore scadenza, da Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di
parte del singolo componente del RTI, soprattutto Stato, del tutto opportunamente, ha ravvisato
in relazione a gare che si protraggano per un lungo la necessità, quale giudice di ultima istanza, di
periodo di tempo, pena l’esclusione del RTI nel suo disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
complesso, quale evincibile dalla equiparazione fra UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, volto ad accertare
mancata conferma dell’offerta da parte del singolo la compatibilità con i principi europei di libera
operatore aderente al RTI e recesso dal RTI, circolazione e libertà di stabilimento di un sistema
derivante dall’applicazione delle norme innanzi che equipari la mancata conferma dell’offerta da
indicate, non è sembrato al Consiglio di Stato parte di una delle imprese del costituendo RTI,
misura proporzionale rispetto all’esigenza all’atto della scadenza della sua vincolatività,
di garanzia della serietà dell’offerta presentata al recesso dal RTI, rendendo pertanto vincolata
e della sua imputabilità al RTI quale parte l’esclusione del raggruppamento per violazione del
plurisoggettiva, laddove gli operatori economici divieto di modifica soggettiva del RTI. E posta tale
che hanno confermato l’offerta siano di per sé in equiparazione ed a prescindere dal divieto innanzi
possesso – anche in assenza dell’operatore che indicato, sanzioni in ogni caso con l’esclusione del
si sia svincolato dall’offerta – della totalità dei raggruppamento la mancata conferma dell’offerta -
requisiti di partecipazione, senza la possibilità di id est il recesso - operata dall’operatore economico
ammettere a tal fine integrazioni di sorta. con finalità elusive del controllo ex art. 38 comma
1 lett. f) d.lgs. 163/2006.
Difatti, conformemente al principio di
proporzionalità, che costituisce un principio Il divieto di svincolo dall’offerta è misura
generale del diritto dell’Unione europea e cui proporzionale rispetto all’esigenza di garanzia
l’aggiudicazione di appalti conclusi negli Stati della serietà dell’offerta presentata e della sua
membri deve conformarsi, come risulta dal imputabilità al RTI quale parte plurisoggettiva,
considerando 2 della direttiva 2004/18, le misure laddove gli operatori economici che hanno
adottate dagli Stati membri non devono confermato l’offerta siano di per sé in possesso
infatti andare al di là di quanto è necessario – anche in assenza dell’operatore che si sia
per raggiungere tale obiettivo (v., in tal senso, svincolato dall’offerta – della totalità dei requisiti di
sentenze della Corte 28 febbraio 2018, cause partecipazione, senza la possibilità di ammettere a
riunite MA.T.I. SUD SpA C-523/16 e C-536/16, tal fine integrazioni di sorta?
del 16 dicembre 2008, Michaniki, C-213/07, punti
48 e 61; del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07, Il parametro, ancora una volta, è quindi costituito
punti 21 e 23; del 23 dicembre 2009, Serrantoni dalla proporzionalità (o meno) della misura
e -OMISSIS- stabile edili, C-376/08, punto 33, imposta dalle norme nazionale, come interpretate
nonché del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e dalla giurisprudenza domestica…
SICEF, C-425/14, punto 29).
Il Collegio ha dunque osservato che una volta
operata l’equiparazione fra mancata conferma
dell’offerta da parte del singolo operatore economico
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