Page 18 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






               È vero che questo diritto si esercita nel rispetto del   aderente  al RTI e  recesso  dal raggruppamento,
               diritto dell’Unione  e  delle legislazioni  nazionali e   l’esclusione diventa in ogni caso vincolata, laddove
               che può essere sottoposto alle limitazioni previste   ritenuta  elusiva  del  controllo  sull’affidabilità
               all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta (“Eventuali   morale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del
               limitazioni  all’esercizio dei diritti  e  delle libertà   Codice, dell’operatore che viene meno per effetto
               riconosciuti dalla  presente  Carta  devono  essere   del  recesso;  per  contro,  nell’ipotesi  in  cui  fosse
               previste  dalla legge e  rispettare  il contenuto   ammessa  la  non  conferma  dell’offerta  da  parte
               essenziale di detti diritti  e libertà.  Nel rispetto   di tale operatore, non potendo più considerarsi lo
               del principio di proporzionalità,  possono  essere   stesso come componente del RTI partecipante alla
               apportate limitazioni solo laddove siano necessarie   gara, alcun controllo successivo dovrebbe essere
               e rispondano effettivamente a finalità di interesse   operato su detta affidabilità professionale.
               generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
               proteggere i diritti e le libertà altrui”).
                                                                  4. Conclusioni
               Ma  per  altro  verso,  il  divieto  di  svincolo
               dall’offerta, giunta alla sua ulteriore scadenza, da   Alla luce  di tali considerazioni, il  Consiglio  di
               parte del singolo componente del RTI, soprattutto   Stato,  del tutto opportunamente,  ha  ravvisato
               in relazione a gare che si protraggano per un lungo   la  necessità,  quale  giudice  di  ultima  istanza,  di
               periodo di tempo, pena l’esclusione del RTI nel suo   disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
               complesso, quale evincibile dalla equiparazione fra   UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, volto ad accertare
               mancata conferma dell’offerta da parte del singolo   la  compatibilità con  i  principi  europei  di  libera
               operatore  aderente  al RTI e recesso  dal RTI,   circolazione e libertà di stabilimento di un sistema
               derivante  dall’applicazione delle  norme  innanzi   che  equipari  la  mancata  conferma  dell’offerta  da
               indicate, non è sembrato al Consiglio di Stato   parte  di una  delle imprese  del costituendo RTI,
               misura  proporzionale    rispetto  all’esigenza  all’atto  della  scadenza  della  sua  vincolatività,
               di  garanzia  della  serietà  dell’offerta  presentata   al recesso  dal RTI,  rendendo pertanto  vincolata
               e  della  sua  imputabilità  al  RTI  quale  parte   l’esclusione del raggruppamento per violazione del
               plurisoggettiva,  laddove  gli operatori  economici   divieto di modifica soggettiva del RTI. E posta tale
               che hanno confermato l’offerta siano di per sé in   equiparazione ed a prescindere dal divieto innanzi
               possesso  –  anche  in  assenza  dell’operatore  che   indicato, sanzioni in ogni caso con l’esclusione del
               si  sia  svincolato  dall’offerta  –  della  totalità  dei   raggruppamento la mancata conferma dell’offerta -
               requisiti  di  partecipazione,  senza  la  possibilità  di   id est il recesso - operata dall’operatore economico
               ammettere a tal fine integrazioni di sorta.     con finalità elusive del controllo ex art. 38 comma
                                                               1 lett. f) d.lgs. 163/2006.
               Difatti,   conformemente   al   principio   di
               proporzionalità, che  costituisce un principio   Il  divieto  di  svincolo  dall’offerta  è  misura
               generale  del  diritto dell’Unione  europea  e  cui   proporzionale  rispetto all’esigenza  di garanzia
               l’aggiudicazione di appalti conclusi negli Stati   della  serietà  dell’offerta  presentata  e  della  sua
               membri  deve  conformarsi,  come  risulta  dal   imputabilità  al  RTI  quale  parte  plurisoggettiva,
               considerando 2 della direttiva 2004/18, le misure   laddove gli  operatori economici che  hanno
               adottate  dagli  Stati  membri  non  devono     confermato  l’offerta  siano  di  per  sé  in  possesso
               infatti andare al di là di quanto è necessario   –  anche  in  assenza  dell’operatore  che  si  sia
               per raggiungere tale obiettivo (v., in tal senso,   svincolato dall’offerta – della totalità dei requisiti di
               sentenze  della  Corte  28  febbraio  2018,  cause   partecipazione, senza la possibilità di ammettere a
               riunite  MA.T.I.  SUD  SpA  C-523/16  e  C-536/16,   tal fine integrazioni di sorta?
               del 16 dicembre 2008, Michaniki, C-213/07, punti
               48 e 61; del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07,   Il parametro, ancora una volta, è quindi costituito
               punti 21 e 23; del 23 dicembre 2009, Serrantoni   dalla proporzionalità  (o meno)  della misura
               e  -OMISSIS-  stabile  edili,  C-376/08,  punto  33,   imposta dalle norme nazionale, come interpretate
               nonché  del 22 ottobre  2015, Impresa  Edilux  e   dalla giurisprudenza domestica…
               SICEF, C-425/14, punto 29).

               Il  Collegio  ha  dunque  osservato  che  una  volta
               operata  l’equiparazione  fra  mancata  conferma
               dell’offerta da parte del singolo operatore economico

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