Page 15 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






               l’impegno  che,  in caso  di aggiudicazione della   qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della  stazione
               gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato   appaltante”.
               collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di
               essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e  qualificata   Fatta  tale  doverosa  premessa  della  cornice
               come mandatario, il quale stipulerà il contratto in   normativa della controversia, il Consiglio di Stato
               nome e per conto proprio e dei mandanti.        ha ritenuto che, avuto riguardo all’interpretazione
               9.  È vietata  l’associazione  in partecipazione.   di tali norme come operata dalla giurisprudenza,
               Salvo  quanto  disposto  ai  commi  18  e  19,  è   il  provvedimento  di  esclusione  si  profilava  come
               vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione   atto dovuto in primo luogo in quanto violativo
               dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi   del  divieto  di  modifica  del  raggruppamento
               ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante   temporaneo:  infatti  il  diritto  potestativo  di
               dall’impegno presentato in sede di offerta.     sciogliersi dall’offerta presentata in gara, una volta
               10. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente   che  la stessa  sia giunta a  scadenza,  può essere
               comma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione   esercitato dal costituendo RTI nella sua interezza,
               o  la  nullità del  contratto,  nonché  l’esclusione  dei   avendo riguardo al combinato disposto dell’art. 11
               concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio   comma 6 e dell’art. 37, commi 8 e 9 del d.lgs. n.
               ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi   163 del 2006.
               alle procedure di affidamento relative al medesimo
               appalto. […].                                   Al  principio  di  immodificabilità  del  RTI  fanno
               18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,   eccezione le sole ipotesi contemplate dai successivi
               qualora  si  tratti  di  imprenditore  individuale,   commi 18 e 19 del medesimo art. 37. La violazione
               in  caso  di morte,  interdizione, inabilitazione o   di tale divieto è sanzionata con l’esclusione degli
               fallimento  del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti   operatori  riuniti in raggruppamento,  ai sensi del
               dalla normativa antimafia, la stazione appaltante   comma 10 del medesimo disposto normativo.
               può proseguire il  rapporto  di appalto  con altro
               operatore economico che sia costituito mandatario   Il RTI partecipa infatti alla gara in qualità di parte
               nei modi previsti dal presente codice purché abbia i   plurisoggettiva  composta  da  “tutti  gli operatori
               requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi   economici” che lo costituiranno. La sottoscrizione
               o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo   dell’offerta  da  parte  dei  singoli  operatori  del
               tali condizioni la stazione appaltante può recedere   raggruppamento consente, da un lato, di imputare
               dall’appalto.                                   la  proposta  contrattuale  che  è  stata  formulata  a
               19.  In  caso  di  fallimento  di  uno  dei  mandanti   tutti  i  partecipanti  del  futuro  raggruppamento
               ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,   e,  dall’altro lato,  in caso  di aggiudicazione, di
               in  caso  di morte,  interdizione, inabilitazione o   vincolare  i singoli operatori,  ognuno  secondo  il
               fallimento  del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti   diverso  regime  di responsabilità  solidale previsto
               dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non   per  la  tipologia di raggruppamento  prescelto
               indichi altro operatore economico subentrante che   (verticale  o  orizzontale),  nei  confronti  della
               sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,   stazione appaltante.
               è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo
               degli  altri  mandanti,  purché  questi  abbiano  i   Avuto  riguardo  al  combinato  disposto di tali
               requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi   norme  non  sarebbe  stato  pertanto  possibile la
               o forniture ancora da eseguire”.                conferma dell’offerta, all’atto della scadenza della
                                                               sua vincolatività, da parte di soli due componenti
               -  Infine,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  1,  lett.  f):   (rispetto ai quattro originari) del RTI, avendo da
               “1. sono esclusi dalla partecipazione alle procedure   un lato riguardo alla ratio dell’art. 11 comma 6 del
               di  affidamento  delle  concessioni  e  degli  appalti   Codice  e  dall’altro  al  principio  di  immodificabilità
               di  lavori,  forniture  e  servizi,  né  possono  essere   soggettiva del RTI in corso di gara, evincibile dal
               affidatari  di  subappalti,  e  non  possono  stipulare   disposto dell’art. 37 comma 9 del Codice.
               i relativi contratti i soggetti: […] f) che, secondo
               motivata  valutazione  della stazione  appaltante,   Ed invero  la  ratio posta  a  presidio del disposto
               hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede   dell’art.  11  comma  6  “è  evidentemente  quella
               nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla   di  mantenere  ferma  l’offerta  per  tutto  il  periodo
               stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara;  o  che   di  presumibile  durata  della  gara  e  non  quella  di
               hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio   limitare nel tempo la validità (o meglio l’efficacia)
               della  loro  attività  professionale,  accertato  con   dell’offerta,  non  corrispondendo  certamente  tale

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