Page 14 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






               durata pluriennale delle operazioni propedeutiche   limiti  ammessi  dalla  giurisprudenza,  ed  in ogni
               all’affidamento  della  gara  in  oggetto,  l’incertezza   caso  nel  carattere  elusivo  del  recesso  esercitato
               sui tempi ancora  necessari  alla conclusione della   nella gara de qua, in quanto volto ad evitare un
               gara, l’insostenibilità per le medesime società dal   provvedimento di esclusione.
               punto di vista imprenditoriale e sotto il profilo della
               corretta  e  prudente  gestione  aziendale,  anche  in   Il provvedimento di esclusione, come evidenziato
               considerazione  delle operazioni in atto  sulla loro   nella sentenza di prime cure, era idoneo a fondarsi
               organizzazione aziendale.                       sull’autonoma  ragione  d’illegittimità  del recesso
                                                               esercitato dalle originarie mandanti attuato tramite
               La  Stazione  appaltante  accettava  le  appendici   la non conferma dell’offerta, con relativa modifica
               delle cauzioni provvisorie  prodotte  dal (ridotto)   in riduzione del RTI, in quanto violativo degli artt.
               RTI, senza sollevare obiezione alcuna in ordine alla   11,  comma  6  e  37,  comma  9,  d.lgs.  163/2006,
               nuova configurazione dell’RTI concorrente ed alla   essendo  in tesi possibile il recesso  unicamente
               conferma dell’offerta da parte di quest’ultimo nella   del  “concorrente”  –  e  dunque  del  RTI  nel  suo
               configurazione soggettiva residua.              complesso  –  “e  non  delle  singole  società  che  lo
                                                               compongono”.
               Solo a  seguito, di una  ulteriore  richiesta di
               estensione  di  validità  delle  offerte,  la  Stazione   Nella  specie  non  ricorreva  –  secondo  il  primo
               appaltante,  dopo aver  avviato un  “procedimento   giudice  –  finanche  l’ipotesi  del  recesso  c.d.  in
               ai sensi della legge n. 241/90 al fine di valutare   riduzione ammessa  dalla giurisprudenza,  in
               il possesso del requisito di cui all’art. 38, comma   quanto  il  recesso  era  stato  ritenuto  elusivo  della
               1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 e la legittimità   verifica  sull’affidabilità  del  concorrente  originario
               del recesso delle mandanti”, sul presupposto che,   mandatario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f),
               in occasione della mancata conferma delle offerte   d.lgs. n. 163 del 2006.
               fosse  stato  da  loro  posto  in  essere  un  “recesso”   Avverso  tale  decisione  veniva  proposto  appello
               abusivo dall’RTI, escludeva il Raggruppamento ed   dinanzi al Consiglio di Stato.
               escuteva  automaticamente  le  polizze  provvisorie
               prestate per i lotti oggetto di offerta.
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               Avverso  tale  provvedimento  di  esclusione            l’interpretazione giurisprudenziale
               ed avverso  il  successivo provvedimento  di
               incameramento  delle  polizze,  insorgevano  alcuni   Nella controversia de qua assume portata dirimente
               componenti del RTI. Con la sentenza n. 4487/2021   il combinato disposto degli artt. 11 comma 6, 37
               il TAR Lazio rigettava il ricorso, ritenendo che non   commi 8, 9, 10, 18 e 19 e 38 comma 1 lett. f) del
               sussistessero  gli  estremi  per  sollevare  questione   D.lgs. 163/2006.
               di legittimità costituzionale o di compatibilità
               euro-unitaria  degli  articoli  11  e  37  del  d.lgs.   Non pare inutile rammentare, quindi, che:
               163/2006,  non  ravvisando  alcuna  antinomia  tra
               la  disciplina  nazionale  e  quella  contenuta  nella   -  l’art.  11,  comma  6,  dispone(va)  che:  “Ciascun
               direttiva  2004/18,  ratione  temporis vigente,  la   concorrente non può presentare più di un’offerta.
               quale non prevedeva l’obbligo per il legislatore di   L’offerta  è  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel
               introdurre,  nella  situazione innanzi descritta,  la   bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione,
               possibilità  di ridurre  la  originaria  compagine  del   per centottanta giorni dalla scadenza del termine
               raggruppamento.                                 per  la sua  presentazione.  La  stazione appaltante
                                                               può chiedere agli offerenti il differimento di detto
               Il  fulcro  motivazionale  della  decisione  di  primo   termine”;
               grado,  che  si  era  pronunciata  in  parte  qua  sul
               rigetto  del  ricorso,  stava  nell’impossibilità di   - l’art 37, ai commi 8, 9, 10, 18 e 19, a sua volta,
               conferma parziale, ovvero da parte di solo alcuni   prevede(va) che: “8. È consentita la presentazione
               componenti  del  RTI,  dell’offerta  presentata,   di  offerte  da  parte  dei  soggetti  di  cui  all’articolo
               all’atto della scadenza del termine di vincolatività,   34,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  anche  se  non
               e  nell’inammissibilità dell’esercizio del  diritto del   ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
               recesso  da  un  RTI nel vigore della disciplina  del   sottoscritta  da  tutti  gli operatori  economici  che
               D.lgs.  163/2006  (applicabile  ratione  temporis   costituiranno  i raggruppamenti  temporanei  o
               alla procedura di cui è causa), se non nei ristretti   i consorzi ordinari di concorrenti  e contenere

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