Page 16 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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               limitazione ad  un  interesse  dell’amministrazione”   ed è elemento essenziale della “espressione della
               (cfr., Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2013,   volontà  contrattuale”  del concorrente  in sede  di
               n. 1169).                                       gara.

               Tale  ricostruzione  è  del tutto  coerente  con  la   Segnatamente,  se  la  sottoscrizione  congiunta
               giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che   dell’offerta  risponde  all’esigenza  di  assicurare  la
               l’art. 11 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - a   contitolarità del rapporto contrattuale tra le imprese
               norma del quale nelle gare d’appalto l’offerta del   concorrenti, l’esigenza che, nell’ipotesi di imprese
               concorrente è vincolante per il periodo indicato nel   associate, queste si presentino unitariamente nei
               bando e, in caso di mancata indicazione per 180   confronti  della  controparte  pubblica,  resterebbe
               giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la   insoddisfatta in difetto dell’impegno, da assumere
               sua presentazione, salvo che la Stazione appaltante   contestualmente   all’offerta,   a   rilasciare   un
               chieda ai concorrenti il differimento di tale termine   mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza
               -  è  posto  a  protezione  e  tutela  dell’offerente,  il   ad una di esse per il caso di aggiudicazione (così
               quale,  decorso  il  termine,  può  ritenersi  sciolto   Consiglio Stato, sez. V, 19 giugno 2003, n. 3657).
               dall’offerta  presentata;  pertanto,  la  sussistenza
               del “vincolo” non significa che l’offerta decade ex   In definitiva, detto impegno mira a garantire alla
               lege decorso il termine, ma solo che l’offerente può   stazione appaltante la serietà della partecipazione
               svincolarsi da  essa  e  se  non  dichiara  di ritenersi   alla procedura di raggruppamenti formalmente non
               sciolto, l’offerta non decade, con la conseguenza   ancora costituiti, in guisa da garantire la stazione
               che la circostanza che allo scadere dei predetti 180   appaltante  in  ordine  all’effettiva  costituzione  del
               giorni il concorrente non abbia dichiarato di voler   soggetto  collettivo chiamato  alla stipulazione
               mantenere  l’offerta  non  comporta  la  decadenza   del  contratto  a  seguito  dell’aggiudicazione.  Il
               dell’offerta medesima (ex multis Cons. Stato Sez.   soddisfacimento  di  tale  interesse  richiede,  in
               V, Sent., 13/09/2016, n. 3866; CGA, 27 novembre   definitiva,  l’assunzione  di  un  impegno  formale
               2012, n. 1045; Cons. St., Sez. VI 24 giugno 2010   giuridicamente vincolante nei termini richiesti dalla
               n. 4019; Id., 24 novembre 2010 n. 8224).        normativa primaria - ossia un contratto preliminare
                                                               di mandato condizionato all’aggiudicazione - come
               Avendo  riguardo  a  tale  ratio,  una  volta  che  sia   tale non sostituibile con dichiarazioni di altro tenore
               venuto  a  scadenza  il  termine  di vincolatività   che  consentano di desumere  aliunde l’intenzione
               dell’offerta,  non  si  tratta  di  confermare   di costituire il raggruppamento temporaneo senza
               un’offerta  non  più  efficace, ma  di liberarsi da   avere eguale portata giuridicamente impegnativa.
               un vincolo che, pertanto, in mancanza di contraria
               volontà espressa  da  tutti i soggetti componenti   Il  Collegio,  dopo  aver  evidenziato  tale  profilo,
               la  parte  plurisoggettiva,  deve  intendersi  ancora   ha  osservato  che  l’esclusione,  avuto  riguardo
               sussistente. Inoltre, il principio di immutabilità   alla mancata conferma dell’offerta da parte delle
               soggettiva  del  RTI,  è  applicabile  anche  alle   originarie due  mandanti  una volta che  si sia
               ipotesi  in  cui  quest’ultimo  non  sia  ancora   esclusa la possibilità di non conferma dell’offerta
               formalmente costituito.                         da  parte  di alcuni  dei  componenti  del  RTI  e  si
                                                               sia  pertanto  equiparato  lo  svincolo  del  singolo
               A  tale  proposito,  infatti,  la  giurisprudenza  ha   operatore  ad  un  recesso  dal RTI - in presenza
               ritenuto  che  “l’art.  37,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.   della riserva espressa nella fattispecie de qua ab
               163  del  2006  impone  ai  soggetti  di  cui  all’art.   initio  dalla  stazione  appaltante  sull’affidabilità
               34,  comma  1,  lett.  d)  ed  e),  l’impegno,  in  sede   morale  di una  delle due  originarie  mandanti  (a
               di  offerta,  a  rilasciare  un  mandato  collettivo   cui  è,  in  corso  di  gara,  era  subentrato  un  nuovo
               speciale  con  rappresentanza  ad  una  componente   operatore  economico  per  effetto  del  contratto  di
               del raggruppamento per il caso di aggiudicazione”   affitto di ramo d’azienda) si profilava come atto
               (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 novembre 2010,   dovuto  anche  per  altro  motivo,  risolvendosi
               n. 7996). La formulazione di tale impegno è una   la  mancata  conferma  dell’offerta  da  parte
               componente  indefettibile  dell’offerta  richiesta  da   della  mandante  -  id  est  il  suo  recesso  -  in
               una  norma  primaria  puntuale  che  non  necessita   un  atto  elusivo  del  preannunciato  controllo
               della mediazione data  dalla lex specialis. Va   sull’affidabilità morale.
               rammentato che l’impegno a conferire il mandato
               collettivo speciale con rappresentanza e, quindi, a   A  tale  proposito,  la  giurisprudenza,  infatti,  a
               costituire il raggruppamento, ha natura negoziale,   partire della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria

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