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Mediappalti Sotto la lente
limitazione ad un interesse dell’amministrazione” ed è elemento essenziale della “espressione della
(cfr., Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2013, volontà contrattuale” del concorrente in sede di
n. 1169). gara.
Tale ricostruzione è del tutto coerente con la Segnatamente, se la sottoscrizione congiunta
giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che dell’offerta risponde all’esigenza di assicurare la
l’art. 11 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - a contitolarità del rapporto contrattuale tra le imprese
norma del quale nelle gare d’appalto l’offerta del concorrenti, l’esigenza che, nell’ipotesi di imprese
concorrente è vincolante per il periodo indicato nel associate, queste si presentino unitariamente nei
bando e, in caso di mancata indicazione per 180 confronti della controparte pubblica, resterebbe
giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la insoddisfatta in difetto dell’impegno, da assumere
sua presentazione, salvo che la Stazione appaltante contestualmente all’offerta, a rilasciare un
chieda ai concorrenti il differimento di tale termine mandato collettivo speciale con rappresentanza
- è posto a protezione e tutela dell’offerente, il ad una di esse per il caso di aggiudicazione (così
quale, decorso il termine, può ritenersi sciolto Consiglio Stato, sez. V, 19 giugno 2003, n. 3657).
dall’offerta presentata; pertanto, la sussistenza
del “vincolo” non significa che l’offerta decade ex In definitiva, detto impegno mira a garantire alla
lege decorso il termine, ma solo che l’offerente può stazione appaltante la serietà della partecipazione
svincolarsi da essa e se non dichiara di ritenersi alla procedura di raggruppamenti formalmente non
sciolto, l’offerta non decade, con la conseguenza ancora costituiti, in guisa da garantire la stazione
che la circostanza che allo scadere dei predetti 180 appaltante in ordine all’effettiva costituzione del
giorni il concorrente non abbia dichiarato di voler soggetto collettivo chiamato alla stipulazione
mantenere l’offerta non comporta la decadenza del contratto a seguito dell’aggiudicazione. Il
dell’offerta medesima (ex multis Cons. Stato Sez. soddisfacimento di tale interesse richiede, in
V, Sent., 13/09/2016, n. 3866; CGA, 27 novembre definitiva, l’assunzione di un impegno formale
2012, n. 1045; Cons. St., Sez. VI 24 giugno 2010 giuridicamente vincolante nei termini richiesti dalla
n. 4019; Id., 24 novembre 2010 n. 8224). normativa primaria - ossia un contratto preliminare
di mandato condizionato all’aggiudicazione - come
Avendo riguardo a tale ratio, una volta che sia tale non sostituibile con dichiarazioni di altro tenore
venuto a scadenza il termine di vincolatività che consentano di desumere aliunde l’intenzione
dell’offerta, non si tratta di confermare di costituire il raggruppamento temporaneo senza
un’offerta non più efficace, ma di liberarsi da avere eguale portata giuridicamente impegnativa.
un vincolo che, pertanto, in mancanza di contraria
volontà espressa da tutti i soggetti componenti Il Collegio, dopo aver evidenziato tale profilo,
la parte plurisoggettiva, deve intendersi ancora ha osservato che l’esclusione, avuto riguardo
sussistente. Inoltre, il principio di immutabilità alla mancata conferma dell’offerta da parte delle
soggettiva del RTI, è applicabile anche alle originarie due mandanti una volta che si sia
ipotesi in cui quest’ultimo non sia ancora esclusa la possibilità di non conferma dell’offerta
formalmente costituito. da parte di alcuni dei componenti del RTI e si
sia pertanto equiparato lo svincolo del singolo
A tale proposito, infatti, la giurisprudenza ha operatore ad un recesso dal RTI - in presenza
ritenuto che “l’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. della riserva espressa nella fattispecie de qua ab
163 del 2006 impone ai soggetti di cui all’art. initio dalla stazione appaltante sull’affidabilità
34, comma 1, lett. d) ed e), l’impegno, in sede morale di una delle due originarie mandanti (a
di offerta, a rilasciare un mandato collettivo cui è, in corso di gara, era subentrato un nuovo
speciale con rappresentanza ad una componente operatore economico per effetto del contratto di
del raggruppamento per il caso di aggiudicazione” affitto di ramo d’azienda) si profilava come atto
(cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 novembre 2010, dovuto anche per altro motivo, risolvendosi
n. 7996). La formulazione di tale impegno è una la mancata conferma dell’offerta da parte
componente indefettibile dell’offerta richiesta da della mandante - id est il suo recesso - in
una norma primaria puntuale che non necessita un atto elusivo del preannunciato controllo
della mediazione data dalla lex specialis. Va sull’affidabilità morale.
rammentato che l’impegno a conferire il mandato
collettivo speciale con rappresentanza e, quindi, a A tale proposito, la giurisprudenza, infatti, a
costituire il raggruppamento, ha natura negoziale, partire della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria
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