Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               50/2016, che impone alla stazione appaltante, in sede di progettazione degli appalti di lavori e servizi,
               di individuare  nei documenti  di gara  i costi della manodopera,  sulla base  delle tabelle ministeriali che
               determinano annualmente il costo del lavoro; b) nel successivo art. 95, comma 10, come integrato dal
               d.lgs. 56/2017, il quale prevede che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della
               manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza...la norma di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016
               e s.mi. si propone di assicurare, tramite l’esternazione della percentuale dei costi della manodopera, la
               vincolatività di essi per l’operatore economico e al contempo la possibilità di valutarne la congruità, prima
               dell’aggiudicazione dell’appalto. il quadro normativo di riferimento impone alle stazioni appaltanti, al fine
               di determinare l’importo  a base d’asta, d’individuare nei  documenti di gara il costo  della  manodopera,
               determinato in base alle tabelle ministeriali onde consentire ai concorrenti di poter formulare la propria
               offerta in maniera puntuale, congrua e coerente anche con la propria attività di impresa;...se da un lato
               è  possibile  che  l’o.e.  concorrente  possa  formulare  la  propria  offerta  anche  discostandosi  dalle  tabelle
               ministeriali sulla base della propria organizzazione aziendale, viceversa non appare plausibile che la stazione
               appaltante, nella definizione dell’importo a base di gara, indichi relativamente ai costi della manodopera,
               degli  importi  inferiori  rispetto  alle  tabelle  ministeriali  così  inducendo  i  concorrenti  a  dover  proporre  le
               proprie offerte entro i suddetti parametri/importi;”




               Autorità Nazionale Anticorruzione


               DELIBERA N. 142 del 4 aprile 2023
               UPREC-PRE 140/2023/L/PREC


               “L’impresa  che  sia  qualificata  nella  categoria  prevalente  per  l’importo  totale  dei  lavori  può  eseguire
               tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti
               nelle  categorie  scorporabili,  con  l’eccezione  delle  categorie  c.d.  a  qualificazione  obbligatoria  che  non
               potendo essere direttamente eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere
               subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate.”
               “... l’Autorità ha deliberato in ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale che il requisito di
               iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici
               sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione....con riferimento ai contratti pubblici di lavori vige
               la  regola  in  generale  che  l’impresa  singola  che  sia  qualificata  nella  categoria  prevalente  per  l’importo
               totale  dei  lavori  possa  eseguire  tutte  le  lavorazioni  oggetto  di  affidamento  ove  copra  con  la  qualifica
               prevalente  i  requisiti  non  posseduti  nelle  categorie  scorporabili,  con  l’eccezione  delle  categorie  c.d.  a
               qualificazione  obbligatoria  (ex  art.  12,  comma  2,  d.l.  47/2014)  che  non  potendo  essere  direttamente
               eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite
               di attestazioni specifiche e adeguate (cfr. TAR Calabria, sentenza n. 878 del 15.11.2021). ... il principio
               sopra esposto che afferisce al riconoscimento del c.d. subappalto necessario che consente al concorrente
               sprovvisto di idonea qualificazione nelle lavorazioni a qualificazione obbligatoria anche se in possesso di
               attestazione SOA nella categoria prevalente, di partecipare alla gara affidando in subappalto a impresa
               qualificata”
















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