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Pareri & Sentenze Mediappalti
50/2016, che impone alla stazione appaltante, in sede di progettazione degli appalti di lavori e servizi,
di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, sulla base delle tabelle ministeriali che
determinano annualmente il costo del lavoro; b) nel successivo art. 95, comma 10, come integrato dal
d.lgs. 56/2017, il quale prevede che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza...la norma di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016
e s.mi. si propone di assicurare, tramite l’esternazione della percentuale dei costi della manodopera, la
vincolatività di essi per l’operatore economico e al contempo la possibilità di valutarne la congruità, prima
dell’aggiudicazione dell’appalto. il quadro normativo di riferimento impone alle stazioni appaltanti, al fine
di determinare l’importo a base d’asta, d’individuare nei documenti di gara il costo della manodopera,
determinato in base alle tabelle ministeriali onde consentire ai concorrenti di poter formulare la propria
offerta in maniera puntuale, congrua e coerente anche con la propria attività di impresa;...se da un lato
è possibile che l’o.e. concorrente possa formulare la propria offerta anche discostandosi dalle tabelle
ministeriali sulla base della propria organizzazione aziendale, viceversa non appare plausibile che la stazione
appaltante, nella definizione dell’importo a base di gara, indichi relativamente ai costi della manodopera,
degli importi inferiori rispetto alle tabelle ministeriali così inducendo i concorrenti a dover proporre le
proprie offerte entro i suddetti parametri/importi;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 142 del 4 aprile 2023
UPREC-PRE 140/2023/L/PREC
“L’impresa che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire
tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti
nelle categorie scorporabili, con l’eccezione delle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria che non
potendo essere direttamente eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere
subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate.”
“... l’Autorità ha deliberato in ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale che il requisito di
iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici
sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione....con riferimento ai contratti pubblici di lavori vige
la regola in generale che l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo
totale dei lavori possa eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica
prevalente i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili, con l’eccezione delle categorie c.d. a
qualificazione obbligatoria (ex art. 12, comma 2, d.l. 47/2014) che non potendo essere direttamente
eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite
di attestazioni specifiche e adeguate (cfr. TAR Calabria, sentenza n. 878 del 15.11.2021). ... il principio
sopra esposto che afferisce al riconoscimento del c.d. subappalto necessario che consente al concorrente
sprovvisto di idonea qualificazione nelle lavorazioni a qualificazione obbligatoria anche se in possesso di
attestazione SOA nella categoria prevalente, di partecipare alla gara affidando in subappalto a impresa
qualificata”
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