Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 156 del 19 aprile 2023
               UPREC/PRE/477/2023/S/PREC


               “La previsione di criteri di valutazione delle offerte legati alle caratteristiche del centro di cottura, quali
               le superfici interne ed esterne, le condizioni strutturali del centro di cottura, le attrezzature che saranno
               utilizzate attraverso la legenda del layout, contrasta con la natura di requisito di esecuzione del centro di
               cottura, finendo con il premiare coloro che ne siano già in possesso, ed alterando, in tal modo, il massimo
               dispiegarsi della concorrenza”


               “… sulla questione del centro di cottura, che il condivisibile orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità
               formatosi sul punto (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, n. 5734/2020; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre
               2017, n. 5929, T.A.R. Campania, Sez. II, 3 aprile 2018, n. 2083; idem, Sez. VIII, 19 dicembre 2017, n.
               5945; Delibere Anac n. 1132 del 04/12/2019; n. 265 del 26/03/2019; n. 36 del 13/01/2016) ha chiarito
               che trattasi di un elemento materialmente necessario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio,
               come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la
               stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l’Amministrazione l’interesse a
               che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe
               un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a
               tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro
               di cottura, reperendo – con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo
               per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione
               collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una sola possibile ma non certa acquisizione della
               commessa. Pertanto, prima dell’aggiudicazione, considerata l’alea della gara, è in realtà sufficiente, anche
               ai fini del rispetto della par condicio, che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a
               procurarsi tempestivamente un centro di cottura, sulla cui base la Stazione Appaltante potrà poi pretendere
               a pieno diritto che sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura, in caso di aggiudicazione, ai fini
               della stipula e della successiva esecuzione del contratto d’appalto (cfr., a tal proposito, il par. 2.2.1 della
               Comunicazione  Interpretativa  2006/C  179/02  della  Commissione  UE  sul  diritto  comunitario  applicabile
               alle  aggiudicazioni  di  appalti;  cfr.  anche  la  delibera  13.1.2016  n.  33  dell’ANAC...  l’Autorità,  in  un  caso
               analogo a quello di specie, ha giudicato non coerente con la natura di requisito di esecuzione del contratto
               la previsione di un criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo alla qualità del centro, basato sullo
               schema progettuale del centro cottura inclusivo di informazioni relative ad elementi specifici e strutturali
               dell’immobile quali superfici, planimetrie e percorsi progettati, in quanto volto a premiare sostanzialmente
               i concorrenti che, all’atto della partecipazione, ne abbiano già la disponibilità, con conseguente lesione dei
               principi di favor partecipationis, massima concorrenza e parità di trattamento, impedendo agli operatori
               economici che non siano nel possesso di un centro cottura di formulare una proposta tecnica con la quale
               possano aspirare ad ottenere il massimo del punteggio;”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 143 del 4 aprile 2023
               UPREC-PRE 466/2023/S/PREC

               “Non appare plausibile che la stazione appaltante, nella definizione dell’importo a base di gara, indichi
               relativamente  ai costi della manodopera,  degli importi  inferiori rispetto alle tabelle ministeriali  così
               inducendo i concorrenti a dover proporre le proprie offerte entro i suddetti parametri/importi”
               “... la disciplina di riferimento per le questioni all’esame è contenuta: a) nell’art. 23, comma 16, del d.lgs.

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