Page 62 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti A. D. R.
Nel caso in cui un operatore
economico risulti aggiudicatario di
più lotti, di cui alcuni come operatore
7 Mandante di un RTI come devono
economico singolo ed altri come
considerarsi ai fini del vincolo di
aggiudicazione?
La validità dell’avvalimento viene
compromessa nel caso in cui Si ritiene che spetti alla lex specialis di gara, dare
6 separatezza delle dichiarazioni indicazioni in tal senso e, qualora non abbia previsto
manchi il requisito formale della
che l’operatore economico che intenda partecipare
dell’ausiliaria ex art. 89 comma 1
a più lotti sia tenuto a presentarsi sempre nella
dal contratto di avvalimento?
medesima forma (individuale o associata) ed in
caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima
composizione, la stazione appaltante sia tenuta a
E’ indispensabile per la validità dell’avvalimento, considerare l’RTI come aggiudicatario distinto e
quindi rilevante a fini escludenti sia che l’impresa indipendente.
ausiliaria renda le dichiarazioni d’obbligo nei Pertanto, qualora un’impresa partecipi a
confronti della stazione appaltante ex art. 89, più lotti in forma diversa, ciascuna di queste
comma 1, sia che risultino sottoscritte in data forme partecipative costituisce un soggetto
antecedente a quella di scadenza del termine per giuridico distinto e, come tale, potenzialmente
la presentazione delle offerte. aggiudicatario del lotto di riferimento.
La Giurisprudenza esclude che il dato formale
possa prevalere sul dato sostanziale dell’esistenza
agli atti della stazione appaltante di dichiarazioni Alla ripetizione di servizi analoghi
dell’impresa ausiliaria aventi i contenuti prescritti ex art. 63 comma 5 del codice si
dall’art. 89, comma 1, rivolte nei confronti della 8 applica la modifica contrattuale
medesima stazione appaltante e sottoscritte disposta in fase di esecuzione sul
dall’ausiliaria, anche se non contenute in contratto iniziale?
documenti separati dal contratto di avvalimento,
ma inserite all’interno del testo contrattuale
(Cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, La ripetizione dei servizi analoghi non è un mero
09.02.2023 n. 1449). rinnovo del primo contratto. I servizi oggetto
del secondo affidamento in ripetizione al primo
possono tranquillamente essere aggiornati
rispetto a quelli oggetto del primo contratto senza
che ciò rientri nell’ambito della variante quanto
piuttosto nell’ambito della nuova negoziazione.
Quello che deve rispettarsi in fase di ripetizione di
servizi analoghi è il limite economico individuato
in fase di gara. L’artico 63 comma 5 del codice
prevede infatti che l’importo totale previsto per
la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei
servizi venga computato per la determinazione del
valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione
delle soglie (Cfr. Parere MIT n. 1766 del
02/06/2023).
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