Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 26/5/2023, n. 5208
Il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” richiesto per le
commissioni giudicatrici
“… va ricordato (ex multis Cons. Stato V, 11 dicembre 2017, n. 5830) che il requisito dell’esperienza “nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità
delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo
conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate
dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis.”
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 8/5/2023, n. 722
L’omissione o un refuso presente nel bando o nel disciplinare, ascrivibile quindi alla stazione appaltante,
necessitano di un’apposita rettifica del bando o del disciplinare con le stesse forme di redazione, al fine di
garantire la conformità dell’azione amministrativa al regime di gara e la trasparenza nei confronti di tutti
gli operatori economici
“... la giurisprudenza richiamata dalle controparti in tema di errore materiale rilevabile ictu oculi involge
le ipotesi in cui tale errore riguardi l’offerta avanzata da un operatore economico (T.A.R. Emilia-Romagna,
Bologna, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 800) e non la diversa evenienza di un’omissione o di un refuso
presente nel bando o nel disciplinare, ascrivibile quindi alla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V,
8 novembre 2017 n. 5162).
Mentre nel primo caso, infatti, l’amministrazione procedente può comunque evincere la volontà espressa
dal partecipante alla selezione pubblica senza alcuna attività correttiva del giudizio, nella seconda evenienza
l’amministrazione aggiudicatrice, autovincolata alle disposizioni di gara, è onerata invece ad operare
un’apposita rettifica del bando o del disciplinare con le stesse forme di redazione, al fine di garantire la
conformità dell’azione amministrativa al regime di gara e la trasparenza nei confronti di tutti gli operatori
economici.”
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