Page 63 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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A. D. R.                                                                             Mediappalti












                      Come si concilia la carica di
                      consigliere comunale con quella di
                      socio di società aggiudicataria di un
                9 appalto?



               La problematica va risolta sulla base del disposto
               dell’art. 63 comma1 n.2 D.Lgs. 267/2000, laddove
               definisce la nozione di ‘incompatibilità di interessi’,
               richiedendo  ai  fini  della  sua  sussistenza,  una
               duplice condizione:” la prima, di natura soggettiva,
               la  seconda  di  natura  oggettiva.  E’  necessario,
               innanzitutto  (condizione  soggettiva),  che,  il
               soggetto, in ipotesi incompatibile all’esercizio della
               carica  elettiva,  rivesta  la  qualità  di  titolare,  o  di
               amministratore,  ovvero  di  dipendente  con  poteri
               di rappresentanza o di coordinamento. In secondo
               luogo, il legislatore prevede, come condizione
               ‘oggettiva’, che deve necessariamente concorrere
               con  quella  ‘soggettiva’  per  la  sussistenza  della
               suddetta incompatibilità, che il soggetto, rivestito di
               una delle predette qualità, in tanto è incompatibile,
               in quanto ‘ha parte ...in appalti, nell’interesse del
               comune’.  …..la  locuzione  ‘aver  parte’  alluda  alla
               contrapposizione  tra  ‘interesse  particolare’  del
               soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del
               comune, istituzionalmente ‘generale’, in relazione
               alle  funzioni  attribuitegli  e,  quindi,  allude  alla
               situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui
               si trova il predetto soggetto, rispetto all’esercizio
               imparziale della carica elettiva....
               In  conformità,  infatti,  al  principio  generale  che
               ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei
               titoli di appartenenza dei propri componenti, la
               verifica  delle  cause  ostative  all’espletamento  del
               mandato è compiuta con la procedura consiliare
               prevista dall’art. 69 del decreto legislativo citato,
               che  garantisce  il  contraddittorio  tra  organo  e
               amministratore,   assicurando   a   quest’ultimo
               l’esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di
               rimuovere entro un congruo termine la causa di
               incompatibilità  contestata”  (Cfr. Cass. Civile,
               sent. N. 11959 dell’8.8.2003, sez. I, ord. N.
               550 del 16.1.2004).

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