Page 54 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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               appaltanti che per i concorrenti. Occorrerà tuttavia   dati, per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione. Tali
               attendere  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   dati sono quelli già individuati dall’art. 1, comma
               provvedimento che stabilirà i tempi e le modalità   32, della L. n. 190/2012, il quale, tuttavia, viene
               di  attuazione  di  tale  previsione,  il  quale  dovrà   meno  in ragione  della trasposizione nell’art.
               essere adottato dall’ANAC d’intesa con il Ministero   28  degli obblighi  di pubblicazione  in  materia  di
               delle infrastrutture e dei trasporti.           contratti pubblici.

                                                               I dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono: la
                  6. La trasparenza degli atti                 struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco
                                                               degli  operatori  invitati  a  presentare  offerte;
               Similmente  a  quanto  previsto  per  la  pubblicità   l’aggiudicatario;  l’importo  di  aggiudicazione;
               legale,  anche  per  gli  adempimenti  connessi  agli   i tempi  di completamento  dei  lavori,  servizi o
               obblighi  di trasparenza  sono  state  introdotte   forniture e l’importo delle somme liquidate.
               importanti  semplificazioni  in  applicazione  del
               principio dell’unicità dell’invio.

               L’art.  28  del  Codice  stabilisce  infatti  che  <<le
               informazioni e i dati relativi alla programmazione
               di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure
               del  ciclo  di  vita  dei  contratti  pubblici,  (…),  sono
               trasmessi  tempestivamente  alla Banca  dati
               nazionale  dei  contratti  pubblici attraverso  le
               piattaforme digitali>> di e-procurement certificate
               di cui ciascuna  stazione appaltante  dovrà
               obbligatoriamente fare uso.

               Le  stazioni  appaltanti  adempiono  quindi  ai  loro
               obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza dei
               dati e delle informazioni richiesti dalla normativa
               vigente  mediante  l’unico  invio  alla  BDNCP
               dell’ANAC tramite la piattaforma in uso. Lo stesso
               art.  28  precisa  infatti  che  <<per  la  trasparenza
               dei  contratti  pubblici  fanno  fede  i  dati  trasmessi
               alla  Banca  dati nazionale  dei contratti  pubblici
               presso  l’ANAC,  la  quale  assicura  la  tempestiva
               pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti,
               anche  attraverso  la  piattaforma  unica della
               trasparenza,  e  la  periodica  pubblicazione degli
               stessi in formato aperto>>.

               All’esito  dell’invio  dei  dati,  ciascuna  stazione
               appaltante  potrà  procedere  alla  pubblicazione di
               un  collegamento  ipertestuale  con  la  Banca  dati
               ANAC  nella  sezione  Amministrazione  trasparente
               del proprio sito istituzionale.  La norma chiarisce
               che  in  detta  sezione  devono  essere  pubblicati:
               la  composizione  della  commissione  giudicatrice,  i
               curricula dei suoi componenti e  i resoconti  della
               gestione  finanziaria  dei  contratti  al  termine  della
               loro esecuzione.

               Opportunamente, il comma 3 dell’art. 28 riepiloga i
               dati da trasmettere ad ANAC per popolare la Banca

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