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Mediappalti Il Punto
appaltanti che per i concorrenti. Occorrerà tuttavia dati, per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione. Tali
attendere fino alla data di entrata in vigore del dati sono quelli già individuati dall’art. 1, comma
provvedimento che stabilirà i tempi e le modalità 32, della L. n. 190/2012, il quale, tuttavia, viene
di attuazione di tale previsione, il quale dovrà meno in ragione della trasposizione nell’art.
essere adottato dall’ANAC d’intesa con il Ministero 28 degli obblighi di pubblicazione in materia di
delle infrastrutture e dei trasporti. contratti pubblici.
I dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono: la
6. La trasparenza degli atti struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco
degli operatori invitati a presentare offerte;
Similmente a quanto previsto per la pubblicità l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;
legale, anche per gli adempimenti connessi agli i tempi di completamento dei lavori, servizi o
obblighi di trasparenza sono state introdotte forniture e l’importo delle somme liquidate.
importanti semplificazioni in applicazione del
principio dell’unicità dell’invio.
L’art. 28 del Codice stabilisce infatti che <<le
informazioni e i dati relativi alla programmazione
di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure
del ciclo di vita dei contratti pubblici, (…), sono
trasmessi tempestivamente alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici attraverso le
piattaforme digitali>> di e-procurement certificate
di cui ciascuna stazione appaltante dovrà
obbligatoriamente fare uso.
Le stazioni appaltanti adempiono quindi ai loro
obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza dei
dati e delle informazioni richiesti dalla normativa
vigente mediante l’unico invio alla BDNCP
dell’ANAC tramite la piattaforma in uso. Lo stesso
art. 28 precisa infatti che <<per la trasparenza
dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi
alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva
pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti,
anche attraverso la piattaforma unica della
trasparenza, e la periodica pubblicazione degli
stessi in formato aperto>>.
All’esito dell’invio dei dati, ciascuna stazione
appaltante potrà procedere alla pubblicazione di
un collegamento ipertestuale con la Banca dati
ANAC nella sezione Amministrazione trasparente
del proprio sito istituzionale. La norma chiarisce
che in detta sezione devono essere pubblicati:
la composizione della commissione giudicatrice, i
curricula dei suoi componenti e i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della
loro esecuzione.
Opportunamente, il comma 3 dell’art. 28 riepiloga i
dati da trasmettere ad ANAC per popolare la Banca
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