Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 02/05/2023, n. 4374
Regolarità fiscale e gli effetti dell’istanza di rateizzazione
“L’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 15 del 2013, ha precisato che “la rateizzazione si traduce in
un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso,
secondo un meccanismo di stampo estintivo – costitutivo che dà luogo a una novazione dell’obbligazione
originaria. L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone
l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo
rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice
civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di
ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate”. La
rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella l’originario
inadempimento dei destinatari degli atti impositivi e consente a questi ultimi di presentarsi alle procedure
di evidenza pubblica gravati di un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo alla
causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 26/04/2023, n. 4194
Non costituisce violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche perché le buste telematiche
sono state “aperte” prima dell’avvio delle operazioni di valutazione da parte dei commissari, in quanto si è
trattato di una <<apertura>> consistita, come detto, tutt’al più nel download dei file, senza che risulti che
il contenuto di questi ultimi sia stato reso noto a soggetti diversi dai medesimi commissari
“Della prima si è detto affrontando l’esame del primo motivo di appello, laddove si è chiarito che nessuna
valutazione delle offerte tecniche è stata effettuata in occasione dell’apertura delle buste nella seduta
pubblica. Né, contrariamente a quanto si assume col terzo motivo di appello, si sarebbe avuta una
violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche perché le buste telematiche sono state “aperte”
prima dell’avvio delle operazioni di valutazione da parte dei commissari, in quanto si è trattato di una
<<apertura>> consistita, come detto, tutt’al più nel download dei file, senza che risulti che il contenuto di
questi ultimi sia stato reso noto a soggetti diversi dai medesimi commissari. La giurisprudenza richiamata
dall’appellante, per un verso, conferma tale conclusione (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 13,
laddove, affermando l’esigenza della seduta pubblica per i controlli preliminari dell’offerta tecnica, peraltro
in riferimento alle gare all’epoca non gestite con modalità telematica, chiarisce che la sede pubblica è
destinata al “mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà
degli interessati presenti di prendere visione del contenuto”, ma con riguardo ai soggetti presenti alla
seduta pubblica, diversi dai componenti della commissione giudicatrice), per altro verso, non è pertinente
(Cons. Stato, III, 24 febbraio 2020, n. 1350, laddove si chiarisce che nemmeno la preventiva irregolare
conoscenza da parte degli operatori economici dell’esito della valutazione delle offerte tecniche è di per
sé idonea a compromettere la regolarità della gara, posto che, quanto allo scrutinio delle offerte tecniche,
rileva che questo si sia svolto in seduta riservata e nel rispetto del principio di segretezza, inteso come
riservatezza delle relative operazioni, nonché, quanto allo scrutinio delle offerte economiche, rileva che
la procedura sia stata caratterizzata dalla netta separazione delle due fasi, nel rispetto del principio di
segretezza, inteso nel senso che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici,
resta interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici).”
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