Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
P. 57

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 02/05/2023, n. 4374

               Regolarità fiscale e gli effetti dell’istanza di rateizzazione

               “L’Adunanza  Plenaria,  con  sentenza  n.  15  del  2013,  ha  precisato  che  “la  rateizzazione  si  traduce  in
               un  beneficio  che,  una  volta  accordato,  comporta  la  sostituzione  del  debito  originario  con  uno  diverso,
               secondo un meccanismo di stampo estintivo – costitutivo che dà luogo a una novazione dell’obbligazione
               originaria.  L’ammissione  alla  rateizzazione,  rimodulando  la  scadenza  dei  debiti  tributari  e  differendone
               l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo
               rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice
               civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di
               ammortamento  e  soggetta  a  una  specifica  disciplina  per  il  caso  di  mancato  pagamento  delle  rate”.  La
               rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella l’originario
               inadempimento dei destinatari degli atti impositivi e consente a questi ultimi di presentarsi alle procedure
               di evidenza pubblica gravati di un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo alla
               causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 26/04/2023, n. 4194


               Non costituisce violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche perché le buste telematiche
               sono state “aperte” prima dell’avvio delle operazioni di valutazione da parte dei commissari, in quanto si è
               trattato di una <<apertura>> consistita, come detto, tutt’al più nel download dei file, senza che risulti che
               il contenuto di questi ultimi sia stato reso noto a soggetti diversi dai medesimi commissari

               “Della prima si è detto affrontando l’esame del primo motivo di appello, laddove si è chiarito che nessuna
               valutazione  delle  offerte  tecniche  è  stata  effettuata  in  occasione  dell’apertura  delle  buste  nella  seduta
               pubblica.  Né,  contrariamente  a  quanto  si  assume  col  terzo  motivo  di  appello,  si  sarebbe  avuta  una
               violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche perché le buste telematiche sono state “aperte”
               prima dell’avvio delle operazioni di valutazione da parte dei commissari, in quanto si è trattato di una
               <<apertura>> consistita, come detto, tutt’al più nel download dei file, senza che risulti che il contenuto di
               questi ultimi sia stato reso noto a soggetti diversi dai medesimi commissari. La giurisprudenza richiamata
               dall’appellante, per un verso, conferma tale conclusione (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 13,
               laddove, affermando l’esigenza della seduta pubblica per i controlli preliminari dell’offerta tecnica, peraltro
               in riferimento alle gare all’epoca non gestite con modalità telematica, chiarisce che la sede pubblica è
               destinata  al  “mero  riscontro  degli  atti  prodotti  dall’impresa  concorrente,  restando  esclusa  ogni  facoltà
               degli interessati  presenti  di prendere  visione del contenuto”,  ma  con  riguardo  ai  soggetti presenti  alla
               seduta pubblica, diversi dai componenti della commissione giudicatrice), per altro verso, non è pertinente
               (Cons. Stato, III, 24 febbraio 2020, n. 1350, laddove si chiarisce che nemmeno la preventiva irregolare
               conoscenza da parte degli operatori economici dell’esito della valutazione delle offerte tecniche è di per
               sé idonea a compromettere la regolarità della gara, posto che, quanto allo scrutinio delle offerte tecniche,
               rileva che questo si sia svolto in seduta riservata e nel rispetto del principio di segretezza, inteso come
               riservatezza delle relative operazioni, nonché, quanto allo scrutinio delle offerte economiche, rileva che
               la procedura sia stata caratterizzata dalla netta separazione delle due fasi, nel rispetto del principio di
               segretezza, inteso nel senso che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici,
               resta interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici).”








                                                           57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62