Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. III, 08/05/2023, n. 4589
Gli elaborati tecnici, anche contenenti proposte migliorative, necessitano della sottoscrizione da parte di
un tecnico abilitato
“... deve ritenersi che anche elaborati non aventi natura strettamente progettuale né, quindi, finalità o valenza
modificativa del progetto posto a base di gara richiedano adeguate garanzie circa la conformità delle soluzioni
proposte alle pertinenti norme tecniche e la loro funzionalità all’obiettivo migliorativo complessivamente
perseguito, in linea con i criteri di valutazione qualitativa prefissati dalla stazione appaltante: garanzia
che appunto rinviene il suo momento fondante, secondo le non irragionevoli valutazioni della stazione
appaltante tradotte nelle corrispondenti previsioni della lex specialis, nella sottoscrizione dei medesimi
elaborati da parte di soggetto abilitato.... Né del resto può ritenersi che quello di cui si discute integri un
onere sproporzionato e come tale incompatibile con l’esigenza di favorire la partecipazione alla gara, non
essendo meritevole di tale qualificazione, a fronte della obiettiva finalità che l’adempimento in discorso è
inteso a realizzare come innanzi evidenziata, la mera sottoscrizione del documento rappresentativo delle
migliorie offerte da parte di un tecnico abilitato (tanto più in quanto la stessa appellante ne dichiara la
presenza all’interno del suo staff, ciò che rende a fortiori inescusabile la relativa omissione).”
Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/05/2023, n. 4599
Accesso agli atti e “punto di equilibrio” fra diritto e esigenze di riservatezza
“La ricerca del “punto di equilibrio” (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083; 17 marzo 2017, n.1213)
fra interesse (o “diritto”) all’accesso, da un lato, e esigenze di riservatezza nell’ambito delle procedure di
evidenza pubblica, dall’altro, implica, dunque, che l’istanza di accesso sia in sé meritevole di accoglimento,
perché adeguatamente “giustificata” sul piano del procedimento (arg. da 25, comma 2, legge n. 241 del
1990, che richiede una “richiesta…motivata” e da Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, §. 11.9.), così
da consentire all’amministrazione di apprezzare, nel procedimento, “le finalità dell’accesso… dedotte e
rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione” (Cons. Stato, Ad. plen.,
n. 19 del 2020, §. 9.2.).”
Consiglio di Stato, Sez. IV, 02/05/2023, n. 4422
Sull’accesso agli atti
“... può dunque desumersi il tendenziale consolidarsi di un principio di portata generale secondo cui nel
bilanciamento tra esigenze di garanzia e quelle del buon andamento del processo, inteso come forma
necessaria del giudizio e quindi dell’accertamento giudiziale, le esigenze di celerità e quelle proprie
dell’amministrazione c.d. di risultato, giustificano l’ammissibilità di tecniche motivazionali finalizzate a
semplificare la fase di stesura della motivazione – spesso connotata da particolare complessità e quindi
suscettibile di dilatare in modo significativo i tempi di deposito della sentenza e quindi di definizione del
processo, in tal modo vanificando la stessa utilità della decisione – anche mediante il solo il rinvio alle
argomentazioni delle parti che il giudice, condividendole, ritenga di far proprie, assumendole al fine di dare
evidenza all’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione.”
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