Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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               Consiglio di Stato, Sez. III, 08/05/2023, n. 4589

               Gli elaborati tecnici, anche contenenti proposte migliorative, necessitano della sottoscrizione da parte di
               un tecnico abilitato

               “... deve ritenersi che anche elaborati non aventi natura strettamente progettuale né, quindi, finalità o valenza
               modificativa del progetto posto a base di gara richiedano adeguate garanzie circa la conformità delle soluzioni
               proposte alle pertinenti norme tecniche e la loro funzionalità all’obiettivo migliorativo complessivamente
               perseguito, in linea con i criteri di valutazione qualitativa prefissati dalla stazione appaltante: garanzia
               che  appunto  rinviene  il  suo  momento  fondante,  secondo  le  non  irragionevoli  valutazioni  della  stazione
               appaltante  tradotte  nelle  corrispondenti  previsioni della  lex  specialis, nella  sottoscrizione dei  medesimi
               elaborati da parte di soggetto abilitato.... Né del resto può ritenersi che quello di cui si discute integri un
               onere sproporzionato e come tale incompatibile con l’esigenza di favorire la partecipazione alla gara, non
               essendo meritevole di tale qualificazione, a fronte della obiettiva finalità che l’adempimento in discorso è
               inteso a realizzare come innanzi evidenziata, la mera sottoscrizione del documento rappresentativo delle
               migliorie offerte da parte di un tecnico abilitato (tanto più in quanto la stessa appellante ne dichiara la
               presenza all’interno del suo staff, ciò che rende a fortiori inescusabile la relativa omissione).”




               Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/05/2023, n. 4599


               Accesso agli atti e “punto di equilibrio” fra diritto e esigenze di riservatezza

               “La ricerca del “punto di equilibrio” (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083; 17 marzo 2017, n.1213)
               fra interesse (o “diritto”) all’accesso, da un lato, e esigenze di riservatezza nell’ambito delle procedure di
               evidenza pubblica, dall’altro, implica, dunque, che l’istanza di accesso sia in sé meritevole di accoglimento,
               perché adeguatamente “giustificata” sul piano del procedimento (arg. da 25, comma 2, legge n. 241 del
               1990, che richiede una “richiesta…motivata” e da Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, §. 11.9.), così
               da  consentire  all’amministrazione  di  apprezzare,  nel  procedimento,  “le  finalità  dell’accesso…  dedotte  e
               rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione” (Cons. Stato, Ad. plen.,
               n. 19 del 2020, §. 9.2.).”




               Consiglio di Stato, Sez. IV, 02/05/2023, n. 4422


               Sull’accesso agli atti

               “... può dunque desumersi il tendenziale consolidarsi di un principio di portata generale secondo cui nel
               bilanciamento  tra  esigenze  di  garanzia  e  quelle  del  buon  andamento  del  processo,  inteso  come  forma
               necessaria  del  giudizio  e  quindi  dell’accertamento  giudiziale,  le  esigenze  di  celerità  e  quelle  proprie
               dell’amministrazione  c.d.  di  risultato,  giustificano  l’ammissibilità  di  tecniche  motivazionali  finalizzate  a
               semplificare la fase di stesura della motivazione – spesso connotata da particolare complessità e quindi
               suscettibile di dilatare in modo significativo i tempi di deposito della sentenza e quindi di definizione del
               processo, in tal modo vanificando la stessa utilità della decisione – anche mediante il solo il rinvio alle
               argomentazioni delle parti che il giudice, condividendole, ritenga di far proprie, assumendole al fine di dare
               evidenza all’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione.”






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