Page 51 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               L’art.  28  stabilisce  in  merito  che  le  informazioni   quello  di  porre  in  essere  ogni  misura  tecnica  e
               e i dati relativi all’intero ciclo di vita dei contratti   organizzativa utile a garantire l’esattezza dei dati,
               sono  trasmessi  tempestivamente  alla Banca    la minimizzazione del rischio di errori e ad evitare
               dati nazionale  dei contratti pubblici  attraverso   qualunque  tipo  di  discriminazione  tra  le  persone
               le  piattaforme  digitali  di  e-procurement,  e   fisiche.
               che  le stazioni appaltanti devono assicurare  il
               collegamento  tra  la  sezione  «Amministrazione   Corollario all’effettiva attuazione dei summenzionati
               trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati   principi, con particolare riferimento alla sicurezza
               nazionale dei contratti pubblici, così che l’invio dei   informatica  e  alla  protezione  dei  dati  personali,
               dati  alla  BDNCP  soddisfi  contemporaneamente   è  la  formazione  e  l’aggiornamento  costanti  del
               anche  l’obbligo  di legge  di pubblicare  i dati  sui   personale  impiegato nelle stazioni appaltanti,
               contratti  nel  profilo  di  committente  di  ciascuna   addetto  alla  gestione  dei  sistemi  informatici  e
               stazione appaltante.                            delle procedure digitalizzate (cfr. art. 19, comma
                                                               9). La qualificazione tecnica di chi deve gestire le
               Altro  importante  principio enunciato  nell’art.  19   procedure digitali e il suo costante aggiornamento,
               è  quello  della  tracciabilità  e  della  trasparenza   adeguato alla rapidità con cui il mondo del digitale
               delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle   si evolve, devono essere una priorità nelle scelte
               informazioni  nonché  la  conoscibilità  dei  processi   organizzative, programmatiche e contrattuali della
               decisionali automatizzati. In me rito a tale ultimo   pubblica amministrazione.
               aspetto, in particolare, lo stesso art. 19 precisa che
               <<ove possibile e in relazione al tipo di procedura
               di  affidamento,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   3. L’ecosistema nazionale di e-procurement
               concedenti  ricorrono  a  procedure  automatizzate
               nella valutazione delle offerte>>.              L’art.  22  del  nuovo  Codice  descrive  il  c.d.
                                                               ecosistema  nazionale  di  e-procurement,  ovvero
               Le modalità specifiche con cui questo accade è poi   tutto  il  sistema  di  piattaforme  e  servizi  digitali
               meglio descritto nel successivo art. 30, nel quale   infrastrutturali che, una volta istituiti se non ancora
               si stabilisce che <<le decisioni assunte mediante   esistenti o, comunque, una volta resi pienamente
               automazione rispettano i principi di:           interoperabili e integrati tra loro, consentiranno la
               a)  conoscibilità  e comprensibilità, per  cui   gestione  interamente  digitale  di  tutte  le  fasi  del
               ogni operatore  economico  ha  diritto a  conoscere   ciclo di vita dei contratti.
               l’esistenza di processi decisionali
               automatizzati che lo riguardino                                 Tra tutte assume un’importanza
               e,  in  tal  caso,  a  ricevere      Il nuovo Codice            centrale la Banca Dati Nazionale
               informazioni     significative     stabilisce che, per          dei  contratti  Pubblici,  di  cui
               sulla  logica  utilizzata; b)  non   quanto possibile, le       ANAC  è  la titolare  esclusiva.
               esclusività della  decisione      stazioni appaltanti e         Attorno  ad  essa  ruotano  le
               algoritmica,     per     cui       gli enti concedenti          varie piattaforme e banche dati
               comunque  esiste  nel  processo    debbano ricorrere            gestite da altre amministrazioni
               decisionale  un   contributo           a procedure              o  enti,  quali  ad  esempio
               umano  capace di controllare,                                   l’Anagrafe delle persone fisiche
               validare  ovvero  smentire  la    automatizzate nella           e giuridiche gestita dall’Agenzia
               decisione     automatizzata;        valutazione delle           delle Entrate,  l’Indice  delle
               c)   non    discriminazione      offerte, naturalmente,         pubbliche    amministrazioni
               algoritmica, per cui il titolare   nel pieno rispetto dei       (IPA)  gestito  da  AgID,  il
               mette in atto misure tecniche e   principi di conoscibilità     Registro  delle  imprese  di
               organizzative  adeguate  al  fine   e comprensibilità, di       Unioncamere,  la  Banca  dati
               di impedire effetti discriminatori   non esclusività della      delle amministrazioni pubbliche
               nei  confronti  degli  operatori   decisione algoritmica e      della Ragioneria generale dello
               economici>>.                                                    Stato – MEF, il sistema TED-EU
                                                di non discriminazione         per  la pubblicazione  a  livello
               Compito     delle    stazioni          algoritmica.             europeo  dei  bandi  e  degli
               appaltanti è conseguentemente                                   avvisi, e così via.

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