Page 39 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto Mediappalti
1. L’evoluzione della normativa di contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire,
riferimento previa sottoscrizione di un atto di sottomissione,
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
L’articolo 120, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023 (di originario senza diritto ad alcuna indennità ad
seguito, “Codice”), al primo periodo, dispone eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
che “(n)ei documenti di gara iniziali può essere prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale
stabilito che, qualora in corso di esecuzione si limite, la stazione appaltante procede alla stipula
renda necessario un aumento o una diminuzione di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto aver acquisito il consenso dell’esecutore”.
dell’importo del contratto, la stazione appaltante
possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle Ancor precedentemente, l’articolo 10 del Capitolato
condizioni originariamente previste”. Generale di cui al Decreto 19 aprile 2000, n.
145 recante “Regolamento recante il capitolato
Invero, il previgente articolo 106, co. 12, del d.lgs. generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi
50/2016, disciplinava la medesima fattispecie dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
in maniera non difforme, eccezion fatta per la 1994, n. 109, e successive modificazioni”, stabiliva
necessità – come fatto cenno in premessa – di che “la stazione appaltante durante l’esecuzione
dover esplicitare negli atti di gara la facoltà di dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori
potervi ricorrere. fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i
Tale premura - spiega la Relazione di variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del
accompagnamento al nuovo Codice - avrebbe lo contratto originario, salva l’eventuale applicazione
scopo di “rendere la previsione compatibile con le dell’articolo 134, comma 6, e 136 (ndr.: leggasi
fattispecie di modifica consentite dalla direttiva”. nuovi prezzi) del regolamento (ndr.:D.P.R. 445/99),
e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione
Infatti, il comma 12 dell’articolo 106 del Codice del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.”.
previgente, prevedeva esclusivamente che
“(l)a stazione appaltante, qualora in corso di Al di là delle semplificazioni lessicali che
esecuzione si renda necessario un aumento o una negli anni hanno interessato la stesura della
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza disciplina in parola e che hanno determinato una
del quinto dell’importo del contratto, può imporre semplificazione del tutto svilente del relativo
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni tessuto normativo, la sostanza sembra essere
previste nel contratto originario. In tal caso rimasta invariata: la stazione appaltante ha il diritto
l’appaltatore non può far valere il diritto alla di imporre all’esecutore maggiori (o minori) opere
risoluzione del contratto.” all’appaltatore, qualora le stesse non eccedano il
quinto dell’importo contrattuale.
L’appaltatore, in tal caso, non può che sottostare
L’indicazione del quinto d’obbligo a tale decisione unilaterale, dovendo l’appaltatore
sin nei documenti di gara iniziali si trovare adeguata remunerazione a fronte
è resa necessaria al fine di rendere dell’esecuzione di tali opere nei medesimi prezzi,
ove applicabili, stabiliti nel contratto originario da
la previsione compatibile con le applicarsi alle lavorazioni imposte.
fattispecie di modifica consentite
dalla direttiva”. Pertanto, in un contesto normativo e interpretativo
grossomodo stabile negli anni, l’inserimento
dell’inciso circa la necessità della suddetta
previsione nell’ambito degli atti di gara iniziali, onde
Non dissimile era la disciplina prevista sul tema rendere compatibile tale modifica alla direttiva
dall’articolo 311, co. 4 del D.P.R. 207/2010, appalti, ha alterato quell’equilibrio ermeneutico
attuativo del d.lgs. 163/2006, secondo cui era cristallizzatosi nel tempo, costringendo gli
stabilito che “… la stazione appaltante può operatori del diritto ad interrogarsi in ordine alla
chiedere all’esecutore una variazione in aumento o corretta sussunzione della fattispecie de qua in
in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza una delle ipotesi di modifica contrattuale prevista
di un quinto del prezzo complessivo previsto dal dall’articolo 72 della Direttiva appalti.
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