Page 44 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Mediappalti Il Punto
Nel recepire tali previsioni, il legislatore Tale principio, in parte derogato nella fase
nazionale ha predisposto un’ampia disciplina dell’esecuzione con la previsione di limitate
volta sempre più a definire tutta una serie possibilità di modifica del raggruppamento nel
di aspetti di dettaglio (dalla regolazione del (solo) caso del venir meno di uno dei componenti
rapporto di mandato su cui andava costruito per fallimento o, se imprenditore individuale, per
il raggruppamento alla differenziazione tra morte, interdizione, inabilitazione del titolare, era
riunioni orizzontali, verticali e miste; dallo stato poi esteso nella sua versione più evoluta e
strumento della società, anche consortile, per flessibile alla fase di gara, peraltro con una serie
l’esecuzione unitaria dell’appalto al ruolo di di limitazioni che, ad esempio, ne escludevano
impresa cooptata ecc.) molti dei quali trovano l’operatività laddove la modifica soggettiva
ancora posto nell’articolo 68 del nuovo codice; risultasse finalizzata ad eludere la mancanza
altri, specie da ultimo, sono stati superati di un requisito di partecipazione alla gara, ciò
nell’ottica della semplificazione della materia che comunque testimoniava dell’immanenza del
più volte sollecitata dalla giurisprudenza della principio pur con le limature via via adottate dal
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Corte di Giustizia oltre che dal d.lgs. 36/2023, legislatore sospinto dagli autorevoli interventi della
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adottato in base ad una legge di delega che, tra giurisprudenza amministrativa .
le altre cose, prevede il superamento del c.d.
gold plating, ovvero della sovra regolazione degli Ciò posto, tutte le previgenti limitazioni risultano
istituti rispetto al (mero) dettato comunitario. oggi superate in forza dei più che innovativi
contenuti dell’articolo 97.
Sulla base di tali premesse, proviamo qui di seguito
a tracciare un quadro delle principali modifiche che Detta norma, infatti, prevede che non solo la
gli operatori sono chiamati a gestire. perdita dei requisiti di ammissione, generali o
speciali, da parte di uno dei partecipanti, prima
della formulazione dell’offerta, non comporta
2. Il superamento dell’immodificabilità l’esclusione laddove si proceda all’estromissione
del raggruppamento o alla sostituzione dell’interessato, ma che la
stessa regola si applica laddove il problema sorga
In primo luogo va evidenziato come, fin dall’inizio, successivamente alla formulazione dell’offerta,
la disciplina dei contratti pubblici avesse elaborato prima dell’aggiudicazione, con il solo limite della
e codificato il basilare principio, valevole specie comunicazione alla stazione appaltante, da
in sede di gara, dell’immodificabilità del parte degli interessati, del verificarsi della causa
raggruppamento costituito o, più di recente, che escludente con le misure adottate per superarla, e
avesse anche solo dichiarato di volersi costituire dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta.
richiedendo di essere invitato e sottoscrivendo in
comune l’offerta, noto anche con il latinismo simul Orbene, fermo restando che, se la stazione
stabunt simul cadent, da intendersi ovviamente appaltante ritiene che le misure adottate
riferito agli operatori intenzionati a concorrere in per sanare la carenza siano intempestive o
forma riunita. insufficienti, l’operatore economico è escluso con
2. Da ultimo, già a ridosso, dell’adozione del nuovo codice, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sez.IV,
28 aprile 2022, in causa C-642/20), aveva affermato che l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere
interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di
un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto
in misura maggioritaria con la conseguente diretta abrogazione delle storiche contrastanti disposizioni
riportate, da ultimo, nell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016, oltreché nell’art.92. comma 2, del dpr
207/10. Da notare che sull’onda di tale pronunciamento l’Anac aveva indirizzato al Parlamento specifico
atto di segnalazione (n.1/2022) con il quale venivano posti in discussione anche i contenuti degli articoli
48, commi 2, 5 e 6 dell’art.48 del d.lgs.50, in effetti non riprodotti nel nuovo codice, se non per il primo
periodo del comma 5, riportato all’inizio del comma 9 dell’art.68, ed il 93 del dpr 207.
3. Cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. 18 marzo 2021, n.5, 27 maggio 2021, n.9 e 25 gennaio 2022, n.2.
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