Page 37 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               La revisione dei prezzi poteva essere richiesta una   Infatti,  l’art.  120  del  d.lgs.  36/2023  prevede
               sola volta per ciascuna annualità.              che  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  60
                                                               specificatamente  per  le  clausole  di  revisione
               Il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs.   dei prezzi, i contratti di appalto possono  essere
               36/2023  ha  recepito,  a  regime,  la  disciplina   modificati  senza  una  nuova  procedura  se  le
               introdotta dalla normativa emergenziale con l’art.   modifiche, a prescindere dal loro valore monetario,
               29  del  d.l.  4/2022  prevedendo,  all’art.  60,  che   sono  state  previste in clausole chiare,  precise  e
               nei  documenti  di gara  iniziali  delle procedure  di   inequivocabili  dei  documenti  di  gara  iniziali,  che
               affidamento  sia  obbligatorio  l’inserimento  delle   possono  consistere  anche  in clausole  di opzione,
               clausole di revisione prezzi.                   regolando  gli ulteriori casi  in cui possono  essere
                                                               modificati i contratti.
               Le successive ed attuali disposizioni hanno quindi
               consolidato,  con  riferimento  alla  revisione  dei
               prezzi, quanto è emerso, in termini di necessità,
               in fase emergenziale. L’art. 60 del d.lgs. 36/2023   L’art. 60 del d.lgs. 36/2023 prevede
               prevede, infatti, che nei documenti di gara iniziali   che nei documenti iniziali di gara
               delle procedure di affidamento è obbligatorio – e
               non più facoltativo - l’inserimento delle clausole di   delle procedure di affidamento è
               revisione prezzi, a tutela dell’operatore economiche   obbligatorio – e non più facoltativo -
               durante l’esecuzione contrattuale:              l’inserimento di clausole di revisione
                                                               prezzi adottabili secondo parametri di
                •   che non apportino modifiche che alterino la   variazione definiti, date determinate
                    natura generale del contratto o dell’accordo   condizioni oggettive, applicando
                    quadro;
                •   che  si  attivino  al  verificarsi  di  particolari   gli indici Istat e senza alterare gli
                    condizioni  di  natura  oggettiva,  che    equilibri economici generali stabiliti.
                    determinano  una  variazione  del costo       Il nuovo codice prevede, quindi,
                    dell’opera,  della  fornitura  o  del  servizio,  in   tenuto conto del nuovo contesto,
                    aumento o in diminuzione, superiore al 5 per   un articolo specifico destinato a
                    cento  dell’importo  complessivo e  operano    regolare la revisione dei prezzi.
                    nella misura dell’80 per cento della variazione
                    stessa,  in  relazione  alle  prestazioni  da
                    eseguire;
                •   per la cui variazione dei costi e dei prezzi di
                    cui  al  comma  1  dell’art.  60,  si  utilizzino  gli
                    indici sintetici elaborati dall’ISTAT, secondo i
                    parametri e limiti stabiliti.

               Tenuto  conto  del nuovo contesto  in cui opera
               l’istituto della revisione  dei prezzi, il nuovo
               codice  prevede  un  articolo  specifico  destinato  a
               regolarlo a differenza delle precedenti norme che
               disciplinavano la revisione all’interno delle possibili
               modifiche contrattuali (tranne nel caso della legge
               537/1993).
















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