Page 37 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto Mediappalti
La revisione dei prezzi poteva essere richiesta una Infatti, l’art. 120 del d.lgs. 36/2023 prevede
sola volta per ciascuna annualità. che fermo quanto previsto dall’articolo 60
specificatamente per le clausole di revisione
Il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs. dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
36/2023 ha recepito, a regime, la disciplina modificati senza una nuova procedura se le
introdotta dalla normativa emergenziale con l’art. modifiche, a prescindere dal loro valore monetario,
29 del d.l. 4/2022 prevedendo, all’art. 60, che sono state previste in clausole chiare, precise e
nei documenti di gara iniziali delle procedure di inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che
affidamento sia obbligatorio l’inserimento delle possono consistere anche in clausole di opzione,
clausole di revisione prezzi. regolando gli ulteriori casi in cui possono essere
modificati i contratti.
Le successive ed attuali disposizioni hanno quindi
consolidato, con riferimento alla revisione dei
prezzi, quanto è emerso, in termini di necessità,
in fase emergenziale. L’art. 60 del d.lgs. 36/2023 L’art. 60 del d.lgs. 36/2023 prevede
prevede, infatti, che nei documenti di gara iniziali che nei documenti iniziali di gara
delle procedure di affidamento è obbligatorio – e
non più facoltativo - l’inserimento delle clausole di delle procedure di affidamento è
revisione prezzi, a tutela dell’operatore economiche obbligatorio – e non più facoltativo -
durante l’esecuzione contrattuale: l’inserimento di clausole di revisione
prezzi adottabili secondo parametri di
• che non apportino modifiche che alterino la variazione definiti, date determinate
natura generale del contratto o dell’accordo condizioni oggettive, applicando
quadro;
• che si attivino al verificarsi di particolari gli indici Istat e senza alterare gli
condizioni di natura oggettiva, che equilibri economici generali stabiliti.
determinano una variazione del costo Il nuovo codice prevede, quindi,
dell’opera, della fornitura o del servizio, in tenuto conto del nuovo contesto,
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per un articolo specifico destinato a
cento dell’importo complessivo e operano regolare la revisione dei prezzi.
nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da
eseguire;
• per la cui variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1 dell’art. 60, si utilizzino gli
indici sintetici elaborati dall’ISTAT, secondo i
parametri e limiti stabiliti.
Tenuto conto del nuovo contesto in cui opera
l’istituto della revisione dei prezzi, il nuovo
codice prevede un articolo specifico destinato a
regolarlo a differenza delle precedenti norme che
disciplinavano la revisione all’interno delle possibili
modifiche contrattuali (tranne nel caso della legge
537/1993).
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