Page 36 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Mediappalti Il Punto
Per il d.lgs. 50/2016 la revisione dei prezzi era
autorizzata dal RUP a differenza delle altre
pregresse disposizioni che prevedevano invece
L’art. 106 del d.lgs. 50/2016 ha che tale competenza fosse assegnata al Dirigente
facoltizzato l’inserimento della responsabile degli acquisti.
revisione dei prezzi, mediante
l’inserimento nei documenti di gara, Le modifiche, tra cui la revisione dei prezzi,
secondo alcuni presupposti: presenza dovevano avere le seguenti caratteristiche:
di clausole chiare, precise • essere contenute in clausole chiare, precise e
e inequivocabili, al fine di inequivocabili, al fine di descriverne la natura,
descriverne la natura, i limiti, le i limiti e le condizioni di utilizzo;
condizioni di utilizzo, nell’ambito • riferirsi alle variazioni dei prezzi e dei costi
variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti;
standard, senza alterare la natura • non alterare la natura generale del contratto
o dell’accordo quadro.
generale del contratto.
L’art. 106 del d.lgs. 50/2016 non prevedeva,
come invece l’art. 115 d.lgs. 163/2006, l’obbligo
di inserzione della clausola di revisione prezzi nei
efficacia non alterasse quanto previsto in gara, contratti ad esecuzione continuata e periodica,
dovendo, altrimenti, essere esperita una nuova costituendo una facoltà regolata da determinate
procedura di affidamento. condizioni. Le clausole di revisione dei prezzi
dovevano essere previste nei documenti di gara
La norma del 2016, infatti, si raccordava al diritto iniziali, come detto, in clausole chiare, precise e
dell’Unione europea che, a tutela della concorrenza, inequivocabili.
limita i meccanismi di revisione dei prezzi degli
appalti pubblici per evitarne i potenziali effetti La revisione nel D.lgs. 50/2016 era inserita
elusivi del meccanismo della gara pubblica. all’interno dell’articolo che regolava le modifiche
contrattuali durante l’esecuzione del contratto.
Nel d.lgs. 50/2016, all’art. 106, la revisione dei
prezzi è stata considerata facoltativa (non più Il contesto in cui gli operatori si sono trovati ad
obbligatoria) a seguito dell’inserimento della organizzare la propria attività imprenditoriale, ha
previsione nei documenti di gara, introducendo al condotto, dopo il 2020, all’adozione di soluzioni
pari di altre modifiche contrattuali: normative temporanee finalizzate a far fronte
alle ricadute economiche negative, a seguito
“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di delle misure di contenimento e dell’emergenza
appalto in corso di validità devono essere autorizzate sanitaria globale derivante dalla diffusione del
dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento virus COVID-19.
della stazione appaltante cui il RUP dipende. I
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori L’art. 29 del d.l. 4/2022 conv. in n. 25/2022, con
speciali possono essere modificati senza una nuova riguardo alle procedure di affidamento indette
procedura di affidamento nei casi seguenti: successivamente alla sua entrata in vigore, ha così
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore stabilito, fino al 31 dicembre 2023, anche al fine
monetario, sono state previste nei documenti di incentivare gli investimenti pubblici, di inserire,
di gara iniziali in clausole chiare, precise e nei documenti di gara iniziali, delle clausole di
inequivocabili, che possono comprendere clausole revisione dei prezzi previste dall’articolo 106,
di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016.
portata e la natura di eventuali modifiche nonché
le condizioni alle quali esse possono essere Clausole individuate nella misura non superiore alla
impiegate, facendo riferimento alle variazioni variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo
dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse per le famiglie di operai e impiegati al netto dei
non apportano modifiche che avrebbero l’effetto tabacchi (c.d. FOI) pubblicato sulla Gazzetta
di alterare la natura generale del contratto o Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio
dell’accordo quadro”. 1978, n. 392.
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