Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., e il commissariamento dell’impresa appaltatrice
del giudizio amministrativo, avente ad oggetto dell’altra parte, l’ordinanza di rimessione ha aderito
l’impugnazione dell’informazione antimafia stessa, alla tesi della sospensione necessaria del giudizio
per la necessità di attendere che, all’esito della amministrativo in pendenza del procedimento del
misura concessa dal giudice della prevenzione sulla controllo giudiziario.
base di una prognosi favorevole, il Prefetto rivaluti,
in sede di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, La tesi del Giudice remittente muoveva dalla
comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, la situazione sospensione di carattere sostanziale prevista dal
dell’operatore economico ai fini antimafia per sopra citato art. 34-bis, comma 7, del decreto
adottare, se del caso, un’informativa liberatoria, legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede
che determinerebbe nel giudizio amministrativo che il provvedimento che dispone il controllo
la cessazione della materia del contendere, giudiziario determina tra l’altro la sospensione degli
quantomeno ai fini impugnatori; effetti di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione derivanti dall’informazione
b) se la proposizione della domanda per controllo antimafia a carattere interdittivo. In questa
giudiziario c.d. volontario e la successiva prospettiva, l’ordinanza sosteneva che il carattere
ammissione dell’operatore economico a tale misura provvisorio della sospensione postula che il giudizio
di prevenzione patrimoniale, prevista dall’art. di impugnazione dell’informazione antimafia non
34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, venga definito. In caso contrario, ed in particolare
determinino o meno, ai sensi dell’art. 79, comma di rigetto definitivo dell’impugnazione, l’interdittiva
1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., la sospensione si consoliderebbe e con essa l’incapacità a
necessaria del giudizio amministrativo, avente ad contrattare con la pubblica amministrazione, in
oggetto l’impugnazione delle misure adottate dal conseguenza della quale sarebbe travolto l’effetto
Prefetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. sospensivo derivante dall’ammissione dell’impresa
n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del al controllo giudiziario.
2014, oltre che per le ragioni di cui al punto a),
laddove si contesti la legittimità dell’informativa Al riguardo, la stessa Ordinanza di rimessione
antimafia presupposta, anche per la necessità di riconosceva che tra il procedimento di controllo
garantire, comunque, la prevalenza del controllo giudiziario, di competenza del giudice della
giudiziario rispetto a tali misure amministrative, prevenzione penale, e il giudizio di impugnazione
cedevoli rispetto alla vigilanza prescrittiva disposta dell’interdittiva antimafia, devoluto invece alla
dal giudice della prevenzione; cognizione del giudice amministrativo, non è
ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità.
c) se la mancata sospensione del giudizio
amministrativo da parte del giudice di primo grado Ciò nonostante, ivi si sottolineava che - in conformità
nelle ipotesi di cui sub a) e sub b), una volta dedotta all’obiettivo di risanamento delle imprese soggette
in appello contro la sentenza che abbia pronunciato ad infiltrazioni della criminalità organizzata cui il
nel merito, costituisca un error in procedendo tale procedimento di controllo giudiziario è informato,
da imporre la rimessione della causa al primo secondo una concezione della prevenzione
giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., o antimafia non più incentrata sull’espulsione dal
invece determini solo la necessità, per lo stesso mercato degli operatori economici attraverso cui
giudice d’appello, di sospendere direttamente il le organizzazioni malavitose agiscono nel tessuto
giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e economico - si dovrebbe comunque assicurare
dell’art. 295 c.p.c.. la definizione della procedura ex art. 34-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
destinata a tradursi in caso positivo con il rilascio
2. La pronuncia della Plenaria di un’informazione liberatoria, e dunque con il
pieno ritorno dell’impresa alla libera concorrenza.
Sulle prime due questioni deferite alla sede
nomofilattica, prioritarie rispetto alla terza, Sulla base della ricostruzione dei rapporti tra i due
e concernenti i rapporti tra il giudizio di istituti affermatasi presso la giurisprudenza della
impugnazione dell’informazione antimafia Cassazione penale, per l’Ordinanza di rimessione
interdittiva da una parte e il controllo giudiziario il vincolo genetico della procedura di controllo
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