Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c.,   e il  commissariamento  dell’impresa  appaltatrice
               del  giudizio  amministrativo,  avente  ad  oggetto   dell’altra parte, l’ordinanza di rimessione ha aderito
               l’impugnazione dell’informazione antimafia stessa,   alla tesi della sospensione necessaria del giudizio
               per  la necessità  di attendere  che,  all’esito della   amministrativo in pendenza del procedimento del
               misura concessa dal giudice della prevenzione sulla   controllo giudiziario.
               base di una prognosi favorevole, il Prefetto rivaluti,
               in sede  di aggiornamento  ai sensi dell’art.  91,   La  tesi  del Giudice remittente  muoveva  dalla
               comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, la situazione   sospensione  di  carattere  sostanziale  prevista  dal
               dell’operatore  economico  ai  fini  antimafia  per   sopra  citato  art.  34-bis,  comma  7,  del  decreto
               adottare,  se  del  caso,  un’informativa  liberatoria,   legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede
               che  determinerebbe  nel  giudizio amministrativo   che  il provvedimento  che  dispone il controllo
               la  cessazione  della  materia  del  contendere,   giudiziario determina tra l’altro la sospensione degli
               quantomeno ai fini impugnatori;                 effetti di incapacità a contrattare con la pubblica
                                                               amministrazione   derivanti   dall’informazione
               b) se la proposizione della domanda per controllo   antimafia  a  carattere  interdittivo.  In  questa
               giudiziario  c.d. volontario e  la successiva   prospettiva, l’ordinanza sosteneva che il carattere
               ammissione dell’operatore economico a tale misura   provvisorio della sospensione postula che il giudizio
               di prevenzione  patrimoniale,  prevista  dall’art.   di  impugnazione  dell’informazione  antimafia  non
               34-bis,  comma  6,  del  d.  lgs.  n.  159  del  2011,   venga definito. In caso contrario, ed in particolare
               determinino o meno, ai sensi dell’art. 79, comma   di rigetto definitivo dell’impugnazione, l’interdittiva
               1,  c.p.a.  e  dell’art.  295  c.p.c.,  la  sospensione   si consoliderebbe  e  con  essa  l’incapacità  a
               necessaria del giudizio amministrativo, avente ad   contrattare  con  la pubblica amministrazione,  in
               oggetto l’impugnazione delle misure adottate dal   conseguenza della quale sarebbe travolto l’effetto
               Prefetto  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  del  d.l.   sospensivo derivante dall’ammissione dell’impresa
               n.  90  del  2014,  conv.  con  mod.  in  l.  n.  114  del   al controllo giudiziario.
               2014, oltre che per le ragioni di cui al punto a),
               laddove  si  contesti  la  legittimità  dell’informativa   Al riguardo, la stessa  Ordinanza  di rimessione
               antimafia  presupposta,  anche  per  la  necessità  di   riconosceva  che  tra  il procedimento  di controllo
               garantire,  comunque,  la  prevalenza  del  controllo   giudiziario,  di competenza  del giudice della
               giudiziario  rispetto  a  tali misure  amministrative,   prevenzione penale, e il giudizio di impugnazione
               cedevoli rispetto alla vigilanza prescrittiva disposta   dell’interdittiva  antimafia,  devoluto  invece  alla
               dal giudice della prevenzione;                  cognizione del giudice amministrativo,  non è
                                                               ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità.
               c)  se  la  mancata  sospensione  del giudizio
               amministrativo da parte del giudice di primo grado   Ciò nonostante, ivi si sottolineava che - in conformità
               nelle ipotesi di cui sub a) e sub b), una volta dedotta   all’obiettivo di risanamento delle imprese soggette
               in appello contro la sentenza che abbia pronunciato   ad  infiltrazioni  della  criminalità  organizzata  cui  il
               nel merito, costituisca un error in procedendo tale   procedimento di controllo giudiziario è informato,
               da  imporre  la  rimessione  della causa  al  primo   secondo  una  concezione  della prevenzione
               giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., o   antimafia  non  più  incentrata  sull’espulsione  dal
               invece  determini solo la necessità, per  lo stesso   mercato  degli operatori  economici attraverso  cui
               giudice d’appello, di sospendere  direttamente  il   le organizzazioni malavitose agiscono nel tessuto
               giudizio  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  1,  c.p.a.  e   economico  -  si  dovrebbe  comunque  assicurare
               dell’art. 295 c.p.c..                           la  definizione  della  procedura  ex  art.  34-bis  del
                                                               decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
                                                               destinata a tradursi in caso positivo con il rilascio
                  2. La pronuncia della Plenaria               di  un’informazione  liberatoria,  e  dunque  con  il
                                                               pieno ritorno dell’impresa alla libera concorrenza.
               Sulle  prime  due  questioni  deferite  alla  sede
               nomofilattica,  prioritarie  rispetto  alla  terza,   Sulla base della ricostruzione dei rapporti tra i due
               e  concernenti  i rapporti  tra  il giudizio  di   istituti  affermatasi  presso  la  giurisprudenza  della
               impugnazione    dell’informazione   antimafia   Cassazione penale, per l’Ordinanza di rimessione
               interdittiva  da  una  parte  e  il  controllo giudiziario   il vincolo genetico  della procedura  di controllo

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