Page 45 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti





               Il rapporto tra il giudizio di impugnazione

               dell’interdittiva antimafia e il c.d. controllo

               giudiziario.


               La sentenza dell’Adunanza Plenaria.



                                                                                            IL
               di Adriana Presti
                                                                                          PUN
                                                                                          TO









                    1. Sintesi della  questione deferita       in ragione del fatto di avere chiesto al competente
                       all’Adunanza Plenaria                   tribunale  della prevenzione penale  di essere
                                                               ammessa  al controllo giudiziario, con richiesta
               Le  questioni  deferite  dall’Ordinanza  del  Consiglio   infine accolta, con ordinanza dalla Corte d’appello
               di  Stato  n.  4578/2022  traggono  origine  da  due   adita. La medesima società ha quindi devoluto la
               contenziosi promossi da una Società:            questione della sospensione del giudizio a mezzo
                                                               di  due  appelli,  con  i  quali  tra  l’altro  censurato
               -  dapprima  contro  l’informazione  antimafia   le sentenze  di primo  grado  dell’adito Tribunale
               interdittiva  emessa  nei  suoi  confronti  dalla   amministrativo, che invece hanno pronunciato nel
               Prefettura   competente,   e   le   successive   merito di entrambe le impugnazioni, rigettandole.
               determinazioni   confermative   assunte   dal
               medesimo    Ufficio   territoriale   di   governo,   Con  Ordinanza  n.  4578  del  2022,  la  III  Sezione
               conseguenti alla sottoposizione della società e del   del  Consiglio di Stato  ha  ritenuto  di dover
               suo  amministratore  ad  un  procedimento  penale   indagare ed accertare il rapporto tra impugnazione
               della  direzione  distrettuale  antimafia  per  fatti   dell’informazione antimafia, controllo giudiziario ai
               concernenti un contratto di appalto per la raccolta   sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159
               e  lo  smaltimento  rifiuti  urbani  in  un  comune   del 2011 e, appunto, le eventuali misure adottate
               ubicato  nella  medesima  provincia,  nell’ambito   dal Prefetto, come è avvenuto nel caso in esame,
               delle quali era stata disposta la custodia cautelare   ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del
               dell’amministratore e il sequestro giudiziario della   2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014.
               società;
                                                               Di conseguenza ha sottoposto all’Adunanza plenaria
               - quindi, contro i provvedimenti con cui la stessa   la  questione  del  rapporto  tra  l’impugnazione
               Prefettura ha disposto la gestione straordinaria e   dell’informazione  antimafia  e  il  giudizio  per
               temporanea  di alcuni contratti di appalto  che  la   l’ammissione  dell’impresa  al  controllo  giudiziario
               Società aveva in corso di esecuzione in varie località   c.d. volontario al fine di chiarire quali siano, una
               del Sud  Italia,  con la nomina di tre  commissari   volta  richiesta  e  –  come  nel  caso  di specie  –
               incaricati della relativa gestione.             ottenuta  dal giudice della prevenzione la misura
                                                               del  controllo  giudiziario,  sia  la  sorte  del  giudizio
               Sin  dal  primo  grado,  davanti  al  Tribunale   amministrativo,  proposto  contro  l’informazione
               amministrativo regionale per le Marche, la società   antimafia,  sia  la  sorte  delle  misure  adottate  dal
               aveva  chiesto  la  sospensione  ai  sensi  dei sopra   Prefetto ai sensi del citato art. 32, comma 10, del
               citati  artt.  79,  comma  1,  cod.  proc.  amm.  e   d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del
               dell’art.  295  cod. proc.  civ. di entrambi i giudizi,   2014.

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