Page 45 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
Il rapporto tra il giudizio di impugnazione
dell’interdittiva antimafia e il c.d. controllo
giudiziario.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria.
IL
di Adriana Presti
PUN
TO
1. Sintesi della questione deferita in ragione del fatto di avere chiesto al competente
all’Adunanza Plenaria tribunale della prevenzione penale di essere
ammessa al controllo giudiziario, con richiesta
Le questioni deferite dall’Ordinanza del Consiglio infine accolta, con ordinanza dalla Corte d’appello
di Stato n. 4578/2022 traggono origine da due adita. La medesima società ha quindi devoluto la
contenziosi promossi da una Società: questione della sospensione del giudizio a mezzo
di due appelli, con i quali tra l’altro censurato
- dapprima contro l’informazione antimafia le sentenze di primo grado dell’adito Tribunale
interdittiva emessa nei suoi confronti dalla amministrativo, che invece hanno pronunciato nel
Prefettura competente, e le successive merito di entrambe le impugnazioni, rigettandole.
determinazioni confermative assunte dal
medesimo Ufficio territoriale di governo, Con Ordinanza n. 4578 del 2022, la III Sezione
conseguenti alla sottoposizione della società e del del Consiglio di Stato ha ritenuto di dover
suo amministratore ad un procedimento penale indagare ed accertare il rapporto tra impugnazione
della direzione distrettuale antimafia per fatti dell’informazione antimafia, controllo giudiziario ai
concernenti un contratto di appalto per la raccolta sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159
e lo smaltimento rifiuti urbani in un comune del 2011 e, appunto, le eventuali misure adottate
ubicato nella medesima provincia, nell’ambito dal Prefetto, come è avvenuto nel caso in esame,
delle quali era stata disposta la custodia cautelare ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del
dell’amministratore e il sequestro giudiziario della 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014.
società;
Di conseguenza ha sottoposto all’Adunanza plenaria
- quindi, contro i provvedimenti con cui la stessa la questione del rapporto tra l’impugnazione
Prefettura ha disposto la gestione straordinaria e dell’informazione antimafia e il giudizio per
temporanea di alcuni contratti di appalto che la l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario
Società aveva in corso di esecuzione in varie località c.d. volontario al fine di chiarire quali siano, una
del Sud Italia, con la nomina di tre commissari volta richiesta e – come nel caso di specie –
incaricati della relativa gestione. ottenuta dal giudice della prevenzione la misura
del controllo giudiziario, sia la sorte del giudizio
Sin dal primo grado, davanti al Tribunale amministrativo, proposto contro l’informazione
amministrativo regionale per le Marche, la società antimafia, sia la sorte delle misure adottate dal
aveva chiesto la sospensione ai sensi dei sopra Prefetto ai sensi del citato art. 32, comma 10, del
citati artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del
dell’art. 295 cod. proc. civ. di entrambi i giudizi, 2014.
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