Page 49 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
dall’art. 34-bis» (Cass. pen., VI, 14 gennaio 2021, può ritenersi venuta meno l’esigenza di risanare
n. 1590, resa nel giudizio promosso dall’odierna la stessa.
appellante per l’ammissione al controllo
giudiziario). Al contrario, questa esigenza si pone in massimo
grado una volta accertata in via definitiva che
L’Adunanza, pertanto, ha affermato che se dunque l’impresa è permeabile al fenomeno mafioso.
dalla giurisprudenza di legittimità non è possibile Conferma di quanto ora considerato si trae proprio
trarre una presa di posizione specifica ed espressa dall’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6
sulla necessità che il giudizio di impugnazione, settembre 2011, n. 159.
pendente quando il controllo giudiziario viene
chiesto, non venga definito prima che quest’ultimo In primis, rileva la regola della sospensione degli
non sia concluso, la tesi della sospensione effetti della incapacità a contrattare, derivanti
necessaria del primo: dall’interdittiva antimafia.
Essa è strumentale al buon fine del controllo
- non ha base testuale innanzitutto. La disposizione giudiziario, nel senso di consentire all’impresa ad
da ultimo richiamata si limita a prevedere che - esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad
quando chiede di essere sottoposta al controllo operare, nella prospettiva finale del superamento
giudiziario - l’impresa interessata abbia impugnato della situazione sulla cui base è stata emessa
l’interdittiva, ma non anche che il giudizio di l’interdittiva.
impugnazione penda per tutta la durata del
controllo (in questo senso si è espresso il Consiglio Nella medesima direzione si pone la sospensione
di Stato, III, con sentenza 19 maggio 2022, n. del termine fissato dall’art. 92, comma 2, del
3973); decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
per gli adempimenti prodromici al rilascio
- non è nemmeno imposta da ragioni di ordine dell’informazione antimafia.
sistematico, dal momento che, come ha ben
rilevato l’ordinanza di rimessione, l’interdittiva L’effetto in questione si giustifica per il venir meno
svolge la sua funzione preventiva rispetto alla dell’esigenza facente capo all’autorità prefettizia
penetrazione nell’economia delle organizzazioni di verificare l’esistenza di tentativi di infiltrazione
di stampo mafioso di tipo “statico”, e cioè sulla fintantoché pende il controllo giudiziario, a tale
base di accertamenti di competenza dell’autorità finalità preventiva ugualmente preposto.
prefettizia rivolti al passato;
Nessuno degli effetti previsti dall’art. 34-bis,
- a quest’ultimo riguardo, nel condividere la comma 7, presuppone tuttavia che il giudizio
funzione preventiva del sistema di informazione sull’interdittiva non sia definito, o altrimenti detto
antimafia del codice di cui al decreto legislativo rimanga pendente.
6 settembre 2011, n. 159, il controllo giudiziario
persegue anche finalità di carattere “dinamico” Tali effetti sono del tutto compatibili con la
di risanamento dell’impresa interessata dal conseguita inoppugnabilità di quest’ultima all’esito
fenomeno mafioso e quindi, secondo l’indirizzo del rigetto della relativa impugnazione.
giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, Una volta accertata l’esistenza di infiltrazioni
oltre al presupposto dell’occasionalità mafiose, quand’anche in via definitiva, si permette
dell’agevolazione mafiosa previsto dall’art. 34- nondimeno all’impresa di risanarsi, sotto il controllo
bis, comma 6, del medesimo codice, richiede una dell’autorità giudiziaria penale.
prognosi favorevole del Tribunale della prevenzione
penale sul superamento della situazione che ha in Il controllo giudiziario sopravviene ad una
origine dato luogo all’interdittiva. situazione di condizionamento mafioso in funzione
del suo superamento ed al fine di evitare la
Nondimeno, quand’anche quest’ultima non sia definitiva espulsione dal mercato dell’impresa
annullata all’esito del giudizio di impugnazione permeata dalle organizzazioni malavitose.
devoluto al giudice amministrativo, e dunque
si accerti in chiave retrospettiva l’esistenza di A questo specifico riguardo, da un lato il
infiltrazioni mafiose nell’impresa, non per questo rapporto di successione tra i due istituti si
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