Page 49 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               dall’art. 34-bis» (Cass. pen., VI, 14 gennaio 2021,   può  ritenersi  venuta  meno  l’esigenza  di  risanare
               n.  1590,  resa  nel giudizio  promosso  dall’odierna   la stessa.
               appellante  per   l’ammissione  al  controllo
               giudiziario).                                   Al contrario, questa esigenza si pone in massimo
                                                               grado  una  volta  accertata  in  via  definitiva  che
               L’Adunanza, pertanto, ha affermato che se dunque   l’impresa è permeabile al fenomeno mafioso.
               dalla giurisprudenza di legittimità non è possibile   Conferma di quanto ora considerato si trae proprio
               trarre una presa di posizione specifica ed espressa   dall’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6
               sulla  necessità  che  il giudizio  di impugnazione,   settembre 2011, n. 159.
               pendente  quando  il  controllo  giudiziario  viene
               chiesto, non venga definito prima che quest’ultimo   In primis, rileva la regola della sospensione degli
               non  sia concluso, la tesi della sospensione    effetti  della  incapacità  a  contrattare,  derivanti
               necessaria del primo:                           dall’interdittiva antimafia.
                                                               Essa  è  strumentale  al  buon  fine  del  controllo
               - non ha base testuale innanzitutto. La disposizione   giudiziario, nel senso di consentire all’impresa ad
               da  ultimo richiamata  si limita a  prevedere  che  -   esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad
               quando  chiede  di  essere  sottoposta  al  controllo   operare, nella prospettiva finale del superamento
               giudiziario - l’impresa interessata abbia impugnato   della  situazione  sulla  cui  base  è  stata  emessa
               l’interdittiva,  ma  non  anche  che  il  giudizio  di   l’interdittiva.
               impugnazione penda  per  tutta  la durata  del
               controllo (in questo senso si è espresso il Consiglio   Nella medesima direzione si pone la sospensione
               di Stato,  III,  con  sentenza  19  maggio  2022,  n.   del  termine  fissato  dall’art.  92,  comma  2,  del
               3973);                                          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
                                                               per  gli adempimenti  prodromici al rilascio
               -  non  è  nemmeno  imposta  da  ragioni  di  ordine   dell’informazione antimafia.
               sistematico,  dal momento  che,  come  ha  ben
               rilevato  l’ordinanza  di rimessione,  l’interdittiva   L’effetto in questione si giustifica per il venir meno
               svolge  la  sua  funzione  preventiva  rispetto  alla   dell’esigenza  facente  capo  all’autorità  prefettizia
               penetrazione  nell’economia  delle  organizzazioni   di verificare l’esistenza di tentativi di infiltrazione
               di  stampo  mafioso  di  tipo  “statico”,  e  cioè  sulla   fintantoché  pende  il  controllo  giudiziario,  a  tale
               base  di accertamenti  di competenza  dell’autorità   finalità preventiva ugualmente preposto.
               prefettizia rivolti al passato;
                                                               Nessuno  degli  effetti  previsti  dall’art.  34-bis,
               -  a  quest’ultimo  riguardo,  nel  condividere  la   comma  7,  presuppone  tuttavia  che  il  giudizio
               funzione  preventiva  del  sistema  di  informazione   sull’interdittiva non sia definito, o altrimenti detto
               antimafia  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo   rimanga pendente.
               6 settembre 2011, n. 159, il controllo giudiziario
               persegue  anche  finalità  di  carattere  “dinamico”   Tali  effetti  sono  del  tutto  compatibili  con  la
               di  risanamento  dell’impresa  interessata  dal   conseguita inoppugnabilità di quest’ultima all’esito
               fenomeno  mafioso  e  quindi,  secondo  l’indirizzo   del rigetto della relativa impugnazione.
               giurisprudenziale  di legittimità sopra  richiamato,   Una  volta  accertata  l’esistenza  di  infiltrazioni
               oltre   al    presupposto    dell’occasionalità  mafiose, quand’anche in via definitiva, si permette
               dell’agevolazione  mafiosa  previsto  dall’art.  34-  nondimeno all’impresa di risanarsi, sotto il controllo
               bis, comma 6, del medesimo codice, richiede una   dell’autorità giudiziaria penale.
               prognosi favorevole del Tribunale della prevenzione
               penale sul superamento della situazione che ha in   Il controllo giudiziario  sopravviene  ad  una
               origine dato luogo all’interdittiva.            situazione di condizionamento mafioso in funzione
                                                               del  suo  superamento  ed  al  fine  di  evitare  la
               Nondimeno,  quand’anche  quest’ultima  non  sia   definitiva  espulsione  dal  mercato  dell’impresa
               annullata  all’esito  del giudizio  di impugnazione   permeata dalle organizzazioni malavitose.
               devoluto  al  giudice  amministrativo,  e  dunque
               si accerti in chiave  retrospettiva  l’esistenza  di   A  questo  specifico  riguardo,  da  un  lato  il
               infiltrazioni  mafiose  nell’impresa,  non  per  questo   rapporto  di successione  tra  i due  istituti  si

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