Page 50 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               coglie    con    immediatezza       Nessun rapporto           giungerebbe  inoltre a  snaturare
               laddove   il  condizionamento      di pregiudizialità-        la  funzione  tipica  del  processo,
               mafioso  non  possa  ritenersi        dipendenza è            da  ‘strumento  di tutela’  delle
               definitivamente     accertato,     invece ravvisabile         situazioni giuridiche soggettive
               pendente la contestazione mossa                               ed attuazione della legge, a mero
               in sede  giurisdizionale  contro     tra il giudizio di       ‘strumento  per  l’attivazione  di
               la   ricostruzione  dell’autorità    impugnazione             ulteriori mezzi di tutela’.
               prefettizia;   dall’altro   lato   la   dell’interdittiva
               medesima vicenda successoria di       antimafia e il          Inoltre, sempre secondo la Corte,
               istituti non è comunque impedita   controllo giudiziario,     verrebbe  alterata  la  funzione
               quando    il   condizionamento       al di là di quello       della sospensione  del processo.
               possa  invece  ritenersi  accertato   individuabile in        Da strumento preventivo rispetto
               con  effetto  di  giudicato,  con  il   sede di verifica      al rischio di contrasto di giudicati,
               rigetto  dell’impugnazione  contro                            secondo   una  logica  interna
               l’interdittiva.                    dei presupposti di         all’ordinamento    processuale
                                                     quest’ultimo.           basata  sulla sua  unitarietà  e sul
               Depone  in  questo  senso  –  oltre                           principio di non  contraddizione,
               al dato testale della legge, già di                           la  sospensione  del  giudizio
               per sé decisivo - proprio la funzione risanatrice del   di   impugnazione   dell’interdittiva   antimafia
               controllo giudiziario, la quale muove dal presupposto   per  tutta  la  durata  del  controllo  giudiziario
               accertato  dal  Prefetto  in  sede  di  informazione   porrebbe  impropriamente  a  carico  del processo,
               antimafia, ma si basa su un’autonoma valutazione   contraddistinto dall’autonomia dell’azione rispetto
               prognostica del Tribunale della prevenzione penale   alla situazione sostanziale che  con essa  si vuole
               che si propone di pervenire al suo superamento,   tutelare,  la  realizzazione di obiettivi di politica
               quando il  grado di  condizionamento mafioso non   legislativa,  esorbitanti  dai  compiti del  giudice,
               sia considerato a ciò impeditivo, come chiarito dalla   nella sua soggezione alla legge (art. 101, secondo
               giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.  comma, Cost.).


               Sul piano del diritto positivo, secondo la Plenaria,   Si determinerebbe così un’applicazione dell’istituto
               la  tesi  opposta  è  invece  contraddetta  dalla   eccedente  il  presupposto  della pregiudizialità-
               sospensione  degli  effetti tipici  dell’interdittiva  dal   dipendenza previsto dall’art.  295  del cod. proc.
               sopra richiamato art. 34-bis, comma 7, del decreto   civ., da considerarsi tassativo nella misura in cui la
               legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oltre che dal   sospensione si determina una potenziale lesione del
               fatto che il precedente comma 6 non richiede che   principio di ordine costituzionale della ragionevole
               il giudizio  di impugnazione  contro  l’interdittiva,   durata del processo (oggi sancito per il processo
               pendente  il  quale  può  essere  chiesto  il  controllo   amministrativo dall’art. 2, comma 2, del cod. proc.
               giudiziario,  tale  rimanga  per  tutta  la  durata  di   amm.),  tale  per  cui essa  viene  disposta in ogni
               quest’ultimo: sotto tale profilo rileva il principio di   caso e solo quando il giudice davanti cui è stata
               legalità.                                       proposta  una  domanda  o  un  altro  giudice  «deve
                                                               risolvere  una  controversia,  dalla  cui  definizione
               La medesima tesi non è praticabile sul piano logico-  dipende la decisione della causa».
               sistematico, in cui la funzione di risanamento tipica   Nessun  rapporto  di  pregiudizialità-dipendenza  è
               del controllo giudiziario è venuta oggi ad arricchire   invece  ravvisabile tra  il giudizio  di impugnazione
               quella  di  generale  ordine  preventivo  cui  era   dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario,
               informata il sistema informativo antimafia, e che   al di là di quello individuabile in sede di verifica dei
               dunque è destinata ad operare non solo in presenza   presupposti di quest’ultimo. Ad esso segue tuttavia
               di ipotesi di condizionamento mafioso, ma anche e   un’attività  di carattere  prescrittivo  e  gestorio
               con maggior impellenza quando quest’ultimo non   orientata  al  risanamento  dell’impresa  che  risulta
               sia più in contestazione.                       indifferente  all’esito  del  giudizio  sulla  legittimità
                                                               dell’interdittiva  in  ragione  degli  effetti  sospensivi
               Di conseguenza, il correttivo suggerito dall’ordinanza   previsti dal parimenti più volte richiamato art. 34-
               di rimessione di disporre la sospensione del giudizio   bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre
               di  impugnazione  contro  l’interdittiva  prefettizia   2011, n. 159.

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