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Mediappalti Il Punto
coglie con immediatezza Nessun rapporto giungerebbe inoltre a snaturare
laddove il condizionamento di pregiudizialità- la funzione tipica del processo,
mafioso non possa ritenersi dipendenza è da ‘strumento di tutela’ delle
definitivamente accertato, invece ravvisabile situazioni giuridiche soggettive
pendente la contestazione mossa ed attuazione della legge, a mero
in sede giurisdizionale contro tra il giudizio di ‘strumento per l’attivazione di
la ricostruzione dell’autorità impugnazione ulteriori mezzi di tutela’.
prefettizia; dall’altro lato la dell’interdittiva
medesima vicenda successoria di antimafia e il Inoltre, sempre secondo la Corte,
istituti non è comunque impedita controllo giudiziario, verrebbe alterata la funzione
quando il condizionamento al di là di quello della sospensione del processo.
possa invece ritenersi accertato individuabile in Da strumento preventivo rispetto
con effetto di giudicato, con il sede di verifica al rischio di contrasto di giudicati,
rigetto dell’impugnazione contro secondo una logica interna
l’interdittiva. dei presupposti di all’ordinamento processuale
quest’ultimo. basata sulla sua unitarietà e sul
Depone in questo senso – oltre principio di non contraddizione,
al dato testale della legge, già di la sospensione del giudizio
per sé decisivo - proprio la funzione risanatrice del di impugnazione dell’interdittiva antimafia
controllo giudiziario, la quale muove dal presupposto per tutta la durata del controllo giudiziario
accertato dal Prefetto in sede di informazione porrebbe impropriamente a carico del processo,
antimafia, ma si basa su un’autonoma valutazione contraddistinto dall’autonomia dell’azione rispetto
prognostica del Tribunale della prevenzione penale alla situazione sostanziale che con essa si vuole
che si propone di pervenire al suo superamento, tutelare, la realizzazione di obiettivi di politica
quando il grado di condizionamento mafioso non legislativa, esorbitanti dai compiti del giudice,
sia considerato a ciò impeditivo, come chiarito dalla nella sua soggezione alla legge (art. 101, secondo
giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. comma, Cost.).
Sul piano del diritto positivo, secondo la Plenaria, Si determinerebbe così un’applicazione dell’istituto
la tesi opposta è invece contraddetta dalla eccedente il presupposto della pregiudizialità-
sospensione degli effetti tipici dell’interdittiva dal dipendenza previsto dall’art. 295 del cod. proc.
sopra richiamato art. 34-bis, comma 7, del decreto civ., da considerarsi tassativo nella misura in cui la
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oltre che dal sospensione si determina una potenziale lesione del
fatto che il precedente comma 6 non richiede che principio di ordine costituzionale della ragionevole
il giudizio di impugnazione contro l’interdittiva, durata del processo (oggi sancito per il processo
pendente il quale può essere chiesto il controllo amministrativo dall’art. 2, comma 2, del cod. proc.
giudiziario, tale rimanga per tutta la durata di amm.), tale per cui essa viene disposta in ogni
quest’ultimo: sotto tale profilo rileva il principio di caso e solo quando il giudice davanti cui è stata
legalità. proposta una domanda o un altro giudice «deve
risolvere una controversia, dalla cui definizione
La medesima tesi non è praticabile sul piano logico- dipende la decisione della causa».
sistematico, in cui la funzione di risanamento tipica Nessun rapporto di pregiudizialità-dipendenza è
del controllo giudiziario è venuta oggi ad arricchire invece ravvisabile tra il giudizio di impugnazione
quella di generale ordine preventivo cui era dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario,
informata il sistema informativo antimafia, e che al di là di quello individuabile in sede di verifica dei
dunque è destinata ad operare non solo in presenza presupposti di quest’ultimo. Ad esso segue tuttavia
di ipotesi di condizionamento mafioso, ma anche e un’attività di carattere prescrittivo e gestorio
con maggior impellenza quando quest’ultimo non orientata al risanamento dell’impresa che risulta
sia più in contestazione. indifferente all’esito del giudizio sulla legittimità
dell’interdittiva in ragione degli effetti sospensivi
Di conseguenza, il correttivo suggerito dall’ordinanza previsti dal parimenti più volte richiamato art. 34-
di rimessione di disporre la sospensione del giudizio bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre
di impugnazione contro l’interdittiva prefettizia 2011, n. 159.
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