Page 48 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti Il Punto
giudiziario, consistente ai sensi del sopra richiamato Come ulteriormente precisato dalle Sezioni unite
art. 34-bis, comma 6, nella pendenza del ricorso penali nella sentenza 19 novembre 2019, n. 46898,
contro l’interdittiva antimafia, assumerebbe quindi la connessione tra i due istituti si manifesta in
le caratteristiche di una condizione di procedibilità relazione al «grado di assoggettamento dell’attività
della procedura, che intanto può essere definita economica alle descritte condizioni di intimidazione
in quanto non sia definitivamente accertata mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di
la legittimità dell’atto prefettizio, e dunque il persone pericolose pure indicate nelle fattispecie».
ricorso contro di essa sia respinto. In conformità Ciò nel senso che - a differenza di quanto avviene
agli obiettivi legislativi alla base del controllo ai fini dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art.
giudiziario, l’interesse alla definizione del giudizio 34-bis del codice di cui al decreto legislativo 6
di impugnazione nei confronti dell’interdittiva settembre 2011, n. 159 - l’agevolazione mafiosa
dovrebbe pertanto recedere e la sospensione deve essere «occasionale», per cui in difetto di
necessaria del processo sarebbe lo strumento questo requisito l’impresa non dovrebbe essere
attraverso cui regolare i rapporti tra i due istituti ammessa al controllo giudiziario.
secondo le rispettive finalità.
Nella prospettiva ora delineata la stessa Cassazione
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto di non poter afferma quindi che, «se l’impresa è fortemente
seguire la tesi dell’Ordinanza di rimessione testé condizionata da ingerenze mafiose, non può
sintetizzata. In particolare non ha condiviso il trovare accoglimento l’istanza, che presuppone
postulato su cui essa si fonda, secondo cui il giudizio una occasionalità del contatto mafioso» (così
di impugnazione contro l’interdittiva antimafia Cass. pen., VI, 16 luglio 2021, n. 27704, poc’anzi
deve essere ancora pendente non solo quando richiamata).
l’impresa domanda al tribunale della prevenzione
penale di essere sottoposta al controllo giudiziario, Sennonché, nell’ottica di risanamento in cui si pone
come prevede testualmente il più volte citato art. il controllo giudiziario, con particolare riguardo
34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e al controllo c.d. volontario di cui al comma 6 del
delle misure di prevenzione, ma per tutta la durata medesimo art. 34-bis, la stessa Corte di Cassazione
di quest’ultimo. afferma che peculiarità dell’accertamento del
giudice penale, necessariamente successivo
Secondo, la Plenaria dall’esame della giurisprudenza all’intervento prefettizio, «sta però nel fatto che il
della Cassazione, non emerge una ricostruzione del fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi
rapporto tra l’interdittiva e il controllo giudiziario deve essere posto non solo su tale pre-requisito,
volontario in termini di pregiudizialità-dipendenza quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche
di intensità maggiore rispetto alla connessione strutturali del presupposto verificato, sulle
genetica ricavabile dal richiamato art. 34-bis, concrete possibilità che la singola realtà aziendale
comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino
misure di sicurezza. verso il riallineamento con il contesto economico
La connessione tra i due istituti è stata espressa sano, anche avvalendosi dei controlli e delle
nel senso che, a differenza dell’autonomia che sollecitazioni (nel caso della amministrazione,
contraddistingue l’accertamento del tribunale anche vere intromissioni) che il giudice delegato
penale nel controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34- può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata».
bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, in ordine al «pericolo concreto Nella medesima direzione si è ulteriormente
di infiltrazioni mafiose» idonee a condizionare precisato che la valutazione sull’esistenza di
l’attività delle imprese, nel caso di controllo c.d. «un’infiltrazione connotata da occasionalità non
volontario di cui al comma 6 della medesima sia finalizzata all’acquisizione di un dato statico
disposizione lo stesso organo giurisdizionale «deve - consistente nella cristallizzazione della realtà
tener conto dell’accertamento di quello stesso preesistente: una mera fotografia del passato -
prerequisito effettuato dall’organo amministrativo bensì alla argomentata formulazione di un giudizio
con l’informazione antimafia interdittiva, che prognostico circa l’emendabilità della situazione
rappresenta, pertanto, il substrato della decisione rilevata, connotata da condizionamento e/o
del giudice ordinario» (così Cass. pen., VI, 16 agevolazione di soggetti o associazioni criminali,
luglio 2021, n. 27704). mediante l’intera gamma degli strumenti previsti
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