Page 48 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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               giudiziario, consistente ai sensi del sopra richiamato   Come  ulteriormente  precisato dalle Sezioni unite
               art. 34-bis, comma 6, nella pendenza del ricorso   penali nella sentenza 19 novembre 2019, n. 46898,
               contro l’interdittiva antimafia, assumerebbe quindi   la  connessione  tra  i  due  istituti  si  manifesta  in
               le caratteristiche di una condizione di procedibilità   relazione al «grado di assoggettamento dell’attività
               della  procedura,  che  intanto  può  essere  definita   economica alle descritte condizioni di intimidazione
               in  quanto  non  sia  definitivamente  accertata   mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di
               la  legittimità  dell’atto  prefettizio,  e  dunque  il   persone pericolose pure indicate nelle fattispecie».
               ricorso contro di essa sia respinto. In conformità   Ciò nel senso che - a differenza di quanto avviene
               agli obiettivi legislativi alla base  del controllo   ai fini dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art.
               giudiziario, l’interesse alla definizione del giudizio   34-bis  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  6
               di  impugnazione  nei  confronti  dell’interdittiva   settembre 2011, n. 159 - l’agevolazione mafiosa
               dovrebbe  pertanto  recedere e la sospensione   deve  essere  «occasionale»,  per  cui  in  difetto  di
               necessaria  del  processo  sarebbe  lo strumento   questo  requisito  l’impresa  non  dovrebbe  essere
               attraverso cui regolare i rapporti tra i due istituti   ammessa al controllo giudiziario.
               secondo le rispettive finalità.
                                                               Nella prospettiva ora delineata la stessa Cassazione
               L’Adunanza  Plenaria  ha  ritenuto  di non  poter   afferma  quindi  che,  «se  l’impresa  è fortemente
               seguire  la  tesi dell’Ordinanza  di rimessione  testé   condizionata  da  ingerenze  mafiose,  non  può
               sintetizzata.  In  particolare  non  ha  condiviso il   trovare  accoglimento  l’istanza,  che  presuppone
               postulato su cui essa si fonda, secondo cui il giudizio   una  occasionalità  del  contatto  mafioso»  (così
               di  impugnazione  contro  l’interdittiva  antimafia   Cass. pen., VI, 16 luglio 2021, n. 27704, poc’anzi
               deve  essere  ancora  pendente  non  solo  quando   richiamata).
               l’impresa domanda al tribunale della prevenzione
               penale di essere sottoposta al controllo giudiziario,   Sennonché, nell’ottica di risanamento in cui si pone
               come prevede testualmente il più volte citato art.   il controllo giudiziario,  con  particolare  riguardo
               34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e   al controllo c.d. volontario di cui al comma 6 del
               delle misure di prevenzione, ma per tutta la durata   medesimo art. 34-bis, la stessa Corte di Cassazione
               di quest’ultimo.                                afferma  che  peculiarità  dell’accertamento  del
                                                               giudice  penale,  necessariamente  successivo
               Secondo, la Plenaria dall’esame della giurisprudenza   all’intervento prefettizio, «sta però nel fatto che il
               della Cassazione, non emerge una ricostruzione del   fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi
               rapporto  tra  l’interdittiva  e  il controllo giudiziario   deve essere posto non solo su tale pre-requisito,
               volontario in termini di pregiudizialità-dipendenza   quanto  piuttosto,  valorizzando  le  caratteristiche
               di intensità  maggiore  rispetto  alla  connessione   strutturali  del   presupposto  verificato,  sulle
               genetica  ricavabile  dal  richiamato  art.  34-bis,   concrete possibilità che la singola realtà aziendale
               comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle   ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino
               misure di sicurezza.                            verso il riallineamento con il contesto economico
               La connessione tra i due istituti è stata espressa   sano,  anche  avvalendosi  dei  controlli e  delle
               nel  senso  che,  a  differenza  dell’autonomia  che   sollecitazioni  (nel caso  della amministrazione,
               contraddistingue  l’accertamento  del  tribunale   anche  vere  intromissioni) che  il giudice  delegato
               penale nel controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-  può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata».
               bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
               2011,  n.  159,  in  ordine  al  «pericolo  concreto   Nella  medesima  direzione  si  è  ulteriormente
               di  infiltrazioni  mafiose»  idonee  a  condizionare   precisato  che  la valutazione  sull’esistenza  di
               l’attività  delle  imprese,  nel  caso  di controllo  c.d.   «un’infiltrazione  connotata  da  occasionalità  non
               volontario  di  cui  al  comma  6  della  medesima   sia  finalizzata  all’acquisizione  di  un  dato  statico
               disposizione lo stesso organo giurisdizionale «deve   -  consistente  nella  cristallizzazione  della  realtà
               tener  conto  dell’accertamento  di quello  stesso   preesistente:  una  mera  fotografia  del  passato  -
               prerequisito effettuato dall’organo amministrativo   bensì alla argomentata formulazione di un giudizio
               con  l’informazione  antimafia  interdittiva,  che   prognostico  circa  l’emendabilità  della situazione
               rappresenta, pertanto, il substrato della decisione   rilevata,  connotata  da  condizionamento  e/o
               del giudice  ordinario»  (così  Cass.  pen.,  VI,  16   agevolazione  di  soggetti  o  associazioni criminali,
               luglio 2021, n. 27704).                         mediante l’intera gamma degli strumenti previsti

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