Page 52 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti Il Punto
3. Conclusioni Come si è testé esposto, l’Adunanza Plenaria ha
spostato la ratio della autonomia dei procedimenti.
Alla luce delle sintetizzate argomentazioni, la Il Collegio, con una capillare e diffusa motivazione,
Plenaria, con le sentenze del 13 febbraio 2023, non ha condiviso l’argomentazione della
nn. 6, 7 e 8, ha affermato il seguente principio pregiudizialità processuale, secondo cui il giudizio
di diritto sui primi due quesiti dell’ordinanza di di impugnazione contro l’interdittiva antimafia
rimessione: “la pendenza del controllo giudiziario dovrebbe essere ancora pendente non solo quando
a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto l’impresa domanda al Tribunale della prevenzione
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa penale di essere sottoposta al controllo giudiziario,
di sospensione né del giudizio di impugnazione come prevede testualmente l’art. 34-bis,
contro l’informazione antimafia interdittiva, né comma 6, del codice, ma per tutta la durata di
delle misure straordinarie di gestione, sostegno quest’ultimo. Né la tesi secondo cui, con la richiesta
e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, di ammissione a controllo giudiziario, l’impresa
comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, perderebbe interesse alla definizione del giudizio
n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei avverso l’interdittiva che diventerebbe, quindi,
contratti stipulati con la pubblica amministrazione improcedibile. Infatti, sulla scorta della autonomia
dall’impresa destinataria un’informazione antimafia degli accertamenti di competenza dell’autorità
interdittiva”. prefettizia in sede di rilascio delle informazioni
antimafia e di quelli rimessi al Tribunale della
L’Adunanza ha espresso identico principio di diritto prevenzione ai fini dell’ammissione a controllo
anche con le sentenze del 13 febbraio 2023, nn. giudiziario volontario, l’Adunanza Plenaria ha
6 e 8. escluso tout court la tesi dell’acquiescenza.
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