Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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               In ciò si sostanzia(va), infatti, il thema decidendum,   amministratore a tal fine» (Cons. St., sez. III, ord.,
               formulato  dalla  Società  la  quale  ha  insistito  per   5 luglio 2021, n. 5134).
               l’annullamento  con rinvio ai sensi dell’art.  105,
               comma  1,  c.p.a.,  sul punto, della sentenza  di   Il Collegio  remittente,  nella propria  Ordinanza,
               primo grado gravata, che aveva invece ritenuto di   ha  richiamato  la  giurisprudenza  formatasi  in
               non  dover  sospendere  il  giudizio  amministrativo,   seno alla medesima Sezione, secondo cui, in altri
               nonostante  la proposizione del ricorso  per  il   termini,  «considerato  che,  una  volta disposto il
               controllo  giudiziario  di  cui  all’art.  34-bis,  comma   controllo giudiziario, la sospensione  degli effetti
               6,  del  d.  lgs.  n.  159  del  2011,  riferendosi,  in   interdittivi  conseguenti  all’informazione  antimafia
               particolare,  «alla  cospicua  documentazione   deve operare indefettibilmente per tutto il tempo
               relativa  al  procedimento  per  l’applicazione  della   della misura del controllo giudiziario adottata dal
               misura di prevenzione, il cui esito – così si legge   Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell’art.
               nella sentenza  impugnata  –  non  è  nemmeno   34-bis,  comma 7,  d.lgs.  n.  159  del 2011,  anche
               pregiudiziale  alla  presente  sentenza,  di  talché   il giudizio amministrativo relativo all’informazione
               va  anche  respinta  l’istanza  di  sospensione  del   antimafia debba essere sospeso o, comunque, ne
               giudizio  ex  art.  295  c.p.c.,  avanzata  da parte   deve essere rinviata la trattazione del merito, salva
               ricorrente nel corso della discussione orale».  ulteriore prosecuzione all’esito della misura, sino a
                                                               quando la sospensione degli effetti interdittivi non
               Il tutto sul presupposto che la mancata sospensione   abbia esaurito il proprio corso (Cons. St., sez. III,
               del giudizio amministrativo da parte del Tribunale,   ord.,  23  febbraio 2021,  n.  1557)»  (così  ancora,
               nonostante  l’ammissione  da  parte  della  Corte  di   testualmente,  Cons.  St.,  sez.  III,  ord.,  5  luglio
               Appello al controllo giudiziario per la durata di due   2021, n. 5134 nonché, ex plurimis, Cons. St., sez.
               anni, non consentirebbe alla Società di poter fruire   III, ord., 20 ottobre 2021, n. 7039, Cons. St., sez.
               della misura di prevenzione patrimoniale, introdotta   III, ord., 23 febbraio 2021, n. 1557, Cons. St., sez.
               dalla l. n. 161 del 2017 nel codice antimafia proprio   III, ord., 10 luglio 2019, n. 4873, Cons. St., sez.
               per consentire il recupero dell’impresa, colpita da   III, ord., 31 luglio 2018, n. 4719).
               informativa antimafia, nelle ipotesi, meno gravi e
               “occasionali”, di infiltrazione mafiosa.        Si tratta(va),  tuttavia,  di una  conclusione  non
                                                               condivisa da tutta la giurisprudenza amministrativa,
               Della  stessa  opinione  anche  le  Amministrazioni   soprattutto in primo grado e, come si è accennato,
               resistenti,  le  quali  convenendo  sulla  sospensione   non  condivisa  dalla  sentenza  impugnata  che  ha
               del  giudizio,  hanno  richiamato  a  conforto  di  tale   escluso laconicamente  che  nel caso  di specie
               assunto la consolidata– per quanto, come meglio   sussistesse il nesso di pregiudizialità-dipendenza,
               ora si dirà, non univoca – giurisprudenza della III   richiesto  dall’art.  295  c.p.c.  per  la  sospensione
               Sezione che ha ritenuto che la sospensione degli   necessaria  del  giudizio  (v.,  per  la  definizione
               effetti  dell’informativa  antimafia,  in  conseguenza   di  questo  nesso,  ad  esempio  Cons.  St.,  sez.  VI,
               dell’ammissione al controllo giudiziario dell’impresa   12  novembre  2019,  n.  7773),  e  ha  così  definito
               dalla  stessa  colpita, comporti in via  diretta  ed   la controversia  nel merito, respingendo  il  ricorso
               automatica  anche  la  sospensione  del  giudizio   avverso gli atti impugnati.
               avente  ad  oggetto  la  legittimità  (o meno)  della
               misura prefettizia «in quanto l’eventuale conferma   A fronte di un’accurata e capillare disamina della
               di tale  provvedimento,  da  parte  del  giudice   ratio degli istituti di riferimento, la III Sezione ha
               amministrativo, renderebbe definitivi gli effetti di   posto all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti:
               detto  provvedimento  e,  quindi,  vanificherebbe  la
               previsione  del medesimo art.  34-bis,  comma  7,   a) se la proposizione della domanda per controllo
               d.lgs.  n.  159  del  2011,  che  contempla  una  pur   giudiziario  c.d. volontario e  la successiva
               temporanea  sospensione  di tali effetti,  e  la  ratio   ammissione  dell’operatore  economico  a  tale
               stessa del controllo giudiziario, volto a consentire   misura  di prevenzione  patrimoniale,  prevista
               alle  imprese  colpite  da  informazione  antimafia,   dall’art.  34-bis,  comma  6,  del  d.  lgs.  n.  159  del
               che l’abbiano impugnata, di potere nelle more del   2011, determinino o meno, oltre alla sospensione
               giudizio  amministrativo proseguire  nella propria   degli effetti interdittivi dell’informazione antimafia
               attività, a determinate condizioni, sotto il controllo   prevista  espressamente  dal  comma  7  dell’art.
               del  Tribunale  della  prevenzione,  che  nomina  un   34-bis, anche la sospensione necessaria, ai sensi

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