Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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In ciò si sostanzia(va), infatti, il thema decidendum, amministratore a tal fine» (Cons. St., sez. III, ord.,
formulato dalla Società la quale ha insistito per 5 luglio 2021, n. 5134).
l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105,
comma 1, c.p.a., sul punto, della sentenza di Il Collegio remittente, nella propria Ordinanza,
primo grado gravata, che aveva invece ritenuto di ha richiamato la giurisprudenza formatasi in
non dover sospendere il giudizio amministrativo, seno alla medesima Sezione, secondo cui, in altri
nonostante la proposizione del ricorso per il termini, «considerato che, una volta disposto il
controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, comma controllo giudiziario, la sospensione degli effetti
6, del d. lgs. n. 159 del 2011, riferendosi, in interdittivi conseguenti all’informazione antimafia
particolare, «alla cospicua documentazione deve operare indefettibilmente per tutto il tempo
relativa al procedimento per l’applicazione della della misura del controllo giudiziario adottata dal
misura di prevenzione, il cui esito – così si legge Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell’art.
nella sentenza impugnata – non è nemmeno 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, anche
pregiudiziale alla presente sentenza, di talché il giudizio amministrativo relativo all’informazione
va anche respinta l’istanza di sospensione del antimafia debba essere sospeso o, comunque, ne
giudizio ex art. 295 c.p.c., avanzata da parte deve essere rinviata la trattazione del merito, salva
ricorrente nel corso della discussione orale». ulteriore prosecuzione all’esito della misura, sino a
quando la sospensione degli effetti interdittivi non
Il tutto sul presupposto che la mancata sospensione abbia esaurito il proprio corso (Cons. St., sez. III,
del giudizio amministrativo da parte del Tribunale, ord., 23 febbraio 2021, n. 1557)» (così ancora,
nonostante l’ammissione da parte della Corte di testualmente, Cons. St., sez. III, ord., 5 luglio
Appello al controllo giudiziario per la durata di due 2021, n. 5134 nonché, ex plurimis, Cons. St., sez.
anni, non consentirebbe alla Società di poter fruire III, ord., 20 ottobre 2021, n. 7039, Cons. St., sez.
della misura di prevenzione patrimoniale, introdotta III, ord., 23 febbraio 2021, n. 1557, Cons. St., sez.
dalla l. n. 161 del 2017 nel codice antimafia proprio III, ord., 10 luglio 2019, n. 4873, Cons. St., sez.
per consentire il recupero dell’impresa, colpita da III, ord., 31 luglio 2018, n. 4719).
informativa antimafia, nelle ipotesi, meno gravi e
“occasionali”, di infiltrazione mafiosa. Si tratta(va), tuttavia, di una conclusione non
condivisa da tutta la giurisprudenza amministrativa,
Della stessa opinione anche le Amministrazioni soprattutto in primo grado e, come si è accennato,
resistenti, le quali convenendo sulla sospensione non condivisa dalla sentenza impugnata che ha
del giudizio, hanno richiamato a conforto di tale escluso laconicamente che nel caso di specie
assunto la consolidata– per quanto, come meglio sussistesse il nesso di pregiudizialità-dipendenza,
ora si dirà, non univoca – giurisprudenza della III richiesto dall’art. 295 c.p.c. per la sospensione
Sezione che ha ritenuto che la sospensione degli necessaria del giudizio (v., per la definizione
effetti dell’informativa antimafia, in conseguenza di questo nesso, ad esempio Cons. St., sez. VI,
dell’ammissione al controllo giudiziario dell’impresa 12 novembre 2019, n. 7773), e ha così definito
dalla stessa colpita, comporti in via diretta ed la controversia nel merito, respingendo il ricorso
automatica anche la sospensione del giudizio avverso gli atti impugnati.
avente ad oggetto la legittimità (o meno) della
misura prefettizia «in quanto l’eventuale conferma A fronte di un’accurata e capillare disamina della
di tale provvedimento, da parte del giudice ratio degli istituti di riferimento, la III Sezione ha
amministrativo, renderebbe definitivi gli effetti di posto all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti:
detto provvedimento e, quindi, vanificherebbe la
previsione del medesimo art. 34-bis, comma 7, a) se la proposizione della domanda per controllo
d.lgs. n. 159 del 2011, che contempla una pur giudiziario c.d. volontario e la successiva
temporanea sospensione di tali effetti, e la ratio ammissione dell’operatore economico a tale
stessa del controllo giudiziario, volto a consentire misura di prevenzione patrimoniale, prevista
alle imprese colpite da informazione antimafia, dall’art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159 del
che l’abbiano impugnata, di potere nelle more del 2011, determinino o meno, oltre alla sospensione
giudizio amministrativo proseguire nella propria degli effetti interdittivi dell’informazione antimafia
attività, a determinate condizioni, sotto il controllo prevista espressamente dal comma 7 dell’art.
del Tribunale della prevenzione, che nomina un 34-bis, anche la sospensione necessaria, ai sensi
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