Page 51 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Secondo l’Adunanza, la condivisione della tesi della   disposizione da  ultimo richiamata  «quando  (…)  i
               sospensione  necessaria  comporterebbe  inoltre   tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili
               un’aporia sul piano logico, nella misura in cui essa   a situazioni di agevolazione occasionale», denota
               si basa sull’esigenza non già di impedire decisioni   l’identità  di  funzione  rispetto  all’istituto  previsto
               contrastanti,  ma  una  decisione  di  carattere   dall’art.  34-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
               eventualmente   sfavorevole   sull’impugnazione   legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  Su  questa
               contro l’interdittiva, che si suppone – in assenza   base  si  giustifica  la  prevalenza  legislativamente
               di  un  presupposto  normativo  -  possa  vanificare   attribuita  a  quest’ultimo,  espressa  dal  comma  3
               obiettivi di risanamento dell’impresa infiltrata dal   del medesimo art. 94-bis con la cessazione delle
               fenomeno mafioso.                               misure amministrative nel caso in cui sia disposto
                                                               il controllo giudiziario.
               La sospensione viene dunque argomenta secundum
               eventum  litis, posto che  una  decisione di    Dirimente  è  quindi  che  nessuna  disposizione  è
               accoglimento  del  ricorso  contro  l’interdittiva   stata  invece  prevista  per  regolare  i rapporti  tra
               avrebbe in sé l’effetto di riportare l’impresa alla piena   l’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario.
               e libera concorrenza, sulla base dell’accertamento
               che essa non è stata mai interessata da fenomeni   Al medesimo riguardo, nel sistema amministrativo
               di inquinamento mafioso.                        di  prevenzione  penale,  ora  informato  al  principio
                                                               di gradualità,  l’occasionalità  dell’agevolazione
               Nella descritta  prospettiva la sospensione  del   mafiosa originaria può in ipotesi costituire ragione di
               processo  finisce  dunque  per  essere  intesa  come   illegittimità dell’informativa a carattere interdittivo,
               rimedio rispetto a potenziali decisioni sfavorevoli.  in ragione  dell’alternativa  costituita dalle misure
               Non  sussistono,  dunque,  i  presupposti  previsti   meno invasive introdotte con il medesimo art. 94-
               dell’art. 295 del cod. proc. civ., più volte richiamato.  bis,  e  dunque  giustificare  l’interesse  dell’impresa
               L’esigenza  di correlare  la  durata  del giudizio  di   alla definizione del giudizio di impugnazione contro
               impugnazione  contro  l’interdittiva  alla durata  del   l’interdittiva.
               controllo  giudiziario non  assurge  a  presupposto
               dell’istituto previsto dalla disposizione  da  ultimo   Secondo  la Adunanza,  considerazioni analoghe
               menzionata.  Tuttavia,  tutte  le                             vanne  estese  al  rapporto  tra
               circostanze  del  caso  potranno                              il  controllo  giudiziario  e  il
               essere  valutate  dal  giudice      La pendenza del           commissariamento   dell’impresa
               amministrativo,  ai sensi  dell’art.   controllo giudiziario   appaltatrice previsto dall’art. 32,
               73,  comma  1-bis,  del  cod.  proc.   a domanda ex art.      comma 10, del decreto-legge 24
               amm.                                                          giugno 2014, n. 90.
                                                 34-bis, comma 6, del
               Secondo  la  Plenaria,  dunque,    decreto legislativo        L’assenza    di    disposizioni
               elementi  contrari  alla  tesi      6 settembre 2011,         di coordinamento  tra  i due
               della  sospensione  necessaria     n. 159, non è causa        istituti,  e  la non  ultrattività
               del  processo  possono  essere       di sospensione           «di   una  gestione  separata
               tratti  dal  fatto  che  il  sistema   del giudizio di        “ad  contractum”»  - ipotizzata
               delle  misure   preventive  di   impugnazione contro          dall’ordinanza  di  rimessione
               competenza  prefettizia  si  sia  di   l’informazione         in caso  di sopravvenienza  del
               recente  arricchito di strumenti   antimafia interdittiva     controllo  giudiziario  -  non
               di   risanamento   dell’impresa                               costituisce ragione sufficiente
               interessata dal fenomeno mafioso                              per sospendere  il  giudizio  di
               analoghi  al controllo giudiziario,                           impugnazione delle misure
               in particolare  con  le «misure  amministrative   previste  dalla  disposizione  da  ultimo
               di prevenzione  collaborativa  applicabili  in caso   richiamata, non solo – ed ovviamente – in caso di
               di agevolazione  occasionale»  di  cui  all’art.  94-  accoglimento del ricorso, ma anche di rigetto, per
               bis del codice delle leggi antimafia e delle misure   il quale l’ordinanza stessa suppone la prevalenza
               di  prevenzione.  L’analogia  del  presupposto  delle   della misura, più favorevole per l’impresa, prevista
               misure  in  questione  con  quello  del  controllo   dall’art.  34-bis  del  codice  delle  leggi  antimafia  e
               giudiziario,  così  descritto  dal  comma  1  della   delle misure di prevenzione.

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